Circolare numero 105 del 17-5-2001
Iscrizione del personale dipendente dalle nuove aziende titolari di licenze per il servizio di telefonia vocale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che, venuto meno il monopolio statale delle telecomunicazioni a seguito della liberalizzazione introdotta dalla normativa comunitaria e nazionale, l’iscrizione al Fondo Telefonici non dipende più solo dalla qualità di concessionaria del servizio pubblico, ma dalla natura delle funzioni svolte dall’azienda. L’obbligo sussiste quindi anche per le imprese che operano in base a licenza individuale per il servizio di telefonia vocale. Le Sedi devono invitare le aziende del settore costituite prima del 1° gennaio 2000 a regolarizzare le posizioni contributive dei lavoratori interessati nel soppresso Fondo speciale Telefonici, ora gestione separata dell’AGO, tramite la procedura di Vigilanza (DM 10/V).
Iscrizione al Fondo Telefonici del personale delle nuove aziende titolari di licenze per il servizio di telefonia vocale
Iscrizione al Fondo Telefonici per le nuove aziende titolari di licenze
La circolare riepiloga l’orientamento del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in materia di iscrizione al Fondo Telefonici per il personale delle aziende operanti nel servizio di telefonia vocale. Il chiarimento si colloca nel mutato quadro normativo derivante dalla liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni.
Quadro normativo di riferimento
L’art. 5 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 prevedeva l’iscrizione al Fondo Telefonici per i dipendenti di società concessionarie del servizio pubblico di telefonia. Tale previsione era coerente con il contesto allora vigente, caratterizzato dal monopolio statale delle telecomunicazioni.
Con il recepimento della direttiva comunitaria 96/2/CE sulle comunicazioni mobili e personali, attuato con la legge 1° luglio 1997, n. 189 di conversione del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, il sistema è stato profondamente modificato. La circolare evidenzia che la liberalizzazione ha ampliato l’installazione e l’esercizio delle reti di telecomunicazioni, rendendo possibile lo svolgimento dell’attività non più solo tramite concessione, ma anche tramite licenza individuale.
Criterio per l’obbligo di iscrizione
Alla luce di questa evoluzione, il Ministero precisa che l’obbligo di iscrizione al Fondo Telefonici non dipende più esclusivamente dalla qualifica formale di società concessionaria, ma dalla natura delle funzioni svolte dall’azienda. In concreto, l’iscrizione sorge quando l’attività di telefonia vocale sia esercitata sia in forza di una concessione, sia in forza di una licenza individuale.
Regolarizzazione delle posizioni contributive
La circolare dispone inoltre che, per la sistemazione delle posizioni contributive dei lavoratori interessati nel soppresso Fondo speciale Telefonici, oggi gestione separata dell’AGO, le Sedi debbano invitare le aziende del settore sorte anteriormente al 1° gennaio 2000, data di soppressione del Fondo, a regolarizzare le posizioni contributive mediante la procedura di Vigilanza (DM 10/V).
Ambito applicativo operativo
Il richiamo operativo riguarda dunque le imprese del settore telefonico costituite prima del 1° gennaio 2000 e i lavoratori interessati da posizioni ancora da sistemare nel Fondo speciale Telefonici. L’indicazione amministrativa fornita mira a uniformare la gestione contributiva rispetto al nuovo assetto normativo del settore.
Punti principali
Superamento del presupposto della concessione
L’art. 5 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 prevedeva l’iscrizione al Fondo Telefonici per i dipendenti di società concessionarie del servizio pubblico di telefonia. Tale presupposto era legato al precedente assetto di monopolio statale delle telecomunicazioni, oggi non più attuale.
Effetti della liberalizzazione delle telecomunicazioni
Il recepimento della direttiva comunitaria 96/2/CE, attuato con la legge 1° luglio 1997, n. 189 di conversione del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, ha introdotto una liberalizzazione ampia dell’installazione e dell’esercizio delle reti di telecomunicazioni. In questo nuovo quadro, l’esercizio dell’attività non deriva più necessariamente da una concessione, ma può avvenire mediante licenza individuale.
Criterio attuale per l’iscrizione al Fondo Telefonici
Secondo il Ministero, l’obbligo di iscrizione al Fondo trova fondamento nella natura delle funzioni svolte dall’azienda. Di conseguenza, l’iscrizione sorge sia quando l’attività deriva da una concessione, sia quando deriva da una licenza individuale per lo svolgimento del servizio di telefonia vocale.
Regolarizzazione delle posizioni contributive
Per la sistemazione delle posizioni contributive dei lavoratori interessati nel soppresso Fondo speciale Telefonici, ora gestione separata dell’AGO, le Sedi devono invitare le aziende del settore sorte anteriormente al 1° gennaio 2000, data di soppressione del Fondo, a regolarizzare le posizioni tramite la procedura di Vigilanza (DM 10/V).
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