Risposta n. 175 del 16/03/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'istante ritiene che: gli interventi sulla parte ampliata siano agevolabili; si possano confrontare gli APE ante/post; il limite per il sismabonus sia 96.000 x 7 unità; il limite includa anche spese di manutenzione/ritinteggiature ecc.; gli interventi superiori assorbano quelli inferiori; non sussistano ostacoli alla cessione del credito a una SRL partecipata dall'istante.
Superbonus - Interventi antisismici e di efficienza energetica su edificio con demolizione e ampliamento; limiti di spesa (art.119 e 121 d.l. 34/2020)
Il quesito
L'istante chiede: 1) se sono agevolabili gli interventi sulla parte ampliata in seguito a demolizione e ricostruzione inquadrata come ristrutturazione edilizia; 2) se è possibile confrontare gli APE ante e post intervento; 3) se il limite di spesa per il sismabonus è 96.000 euro moltiplicato per le 7 unità dell'edificio; 4) se il limite di 96.000 comprende anche spese di manutenzione sulle singole unità; 5) se gli interventi di categoria superiore assorbono quelli di categoria inferiore; 6) se è possibile cedere il credito a una SRL in cui l'istante è socio e consigliere, anche in funzione di SAL.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia conferma che il Superbonus è applicabile a interventi di demolizione e ricostruzione solo se dal titolo amministrativo risulta la qualificazione come ristrutturazione edilizia; l'ecobonus per ampliamento non si applica alla parte volumetrica eccedente l'ante operam (occorre fatturazione distinta o attestazione dei costi). L'APE post deve considerare la configurazione finale dell'edificio e il miglioramento di almeno due classi. Il limite di spesa per il sismabonus si calcola sul numero di unità esistenti prima dei lavori, comprensive delle pertinenze nell'edificio (nel caso specifico 96.000 euro x 7). Le spese di manutenzione necessarie per completare l'intervento antisismico concorrono al limite di spesa e l'intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore. L'opzione per sconto in fattura o cessione del credito è possibile anche per stati di avanzamento (max due SAL, primo almeno 30% e secondo almeno 60%) e non ostacola la cessione a una SRL di cui il cedente è socio e consigliere, fermo restando il rispetto di tutti gli adempimenti e la responsabilità in caso di mancato possesso dei requisiti.
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