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Interpello

Risposta n. 179 del 16/03/2021

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il contribuente sostiene che le somme hanno natura indennitaria, sono escluse dall'IVA per assenza di nesso sinallagmatico con prestazioni imponibili e dovrebbero essere soggette all'imposta di registro (aliquota 3%), con possibile applicazione dell'esenzione prevista dall'art.17 co.3 d.lgs. 28/2010 fino a 50.000 euro.

Interpello Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Trattamento fiscale delle somme erogate in attuazione di un accordo transattivo (IVA o imposta di registro) - art. 3 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

Il quesito

Se le somme corrisposte a titolo di transazione, pattuite a saldo e stralcio in esito a un procedimento di mediazione e senza riconoscimento delle pretese, siano soggette a IVA ovvero all'imposta di registro.

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia ritiene che occorra verificare il sinallagma: nel caso concreto l'accordo prevede il pagamento da parte dell'AUSL in cambio della rinuncia alle liti e della rinuncia alla penale collegata a lavori già eseguiti, sicché sussiste un rapporto sinallagmatico e le somme devono essere considerate corrispettivo soggetto a IVA.

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