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Legge

L.R. Liguria 24/2017

MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 16 GIUGNO 2009, N. 24 (RETE DI FRUIZIONE ESCURSIONISTICA DELLA LIGURIA) E 30 GIUGNO 2017, N. 16 (MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 GIUGNO 2009, N. 24 (RETE DI FRUIZIONE ESCURSIONISTICA DELLA LIGURIA) E ALLA LEGGE REGIONALE 1° AGOSTO 2008, N. 31 (DISCIPLINA IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE))

Normativa regionaleL.R. Liguria 24/2017

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la disciplina ligure sulla Rete di fruizione escursionistica (REL) e introduce una specifica regolazione dell’Alta Via dei Monti Liguri: rafforza la Carta inventario, ridefinisce soggetti e procedure, disciplina manutenzione, finanziamenti, divieti e sanzioni. Le norme transitorie salvano i procedimenti contributivi già avviati alla data di entrata in vigore.

Modifiche alla disciplina ligure della Rete di fruizione escursionistica e dell’Alta Via dei Monti Liguri

Modifiche alla Rete di fruizione escursionistica della Liguria e all’Alta Via dei Monti Liguri

La legge regionale 7 agosto 2017, n. 24 interviene sulla disciplina della Rete di fruizione escursionistica della Liguria (REL), già contenuta nella l.r. 24/2009, e rafforza il quadro speciale relativo all’Alta Via dei Monti Liguri. Il provvedimento opera nell’ambito della Regione Liguria e coordina la materia con la normativa statale e regionale sulle aree protette e sulla tutela dei beni ambientali e naturali.

Ambito di applicazione e coordinamento con la normativa sulle aree protette

La disciplina della REL deve essere applicata nel rispetto:

  • della normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni ambientali e naturali;
  • dei piani dei parchi;
  • dei regolamenti di fruizione delle aree naturali protette;
  • della l. 394/1991 e della l.r. 12/1995.

Per i percorsi ricadenti all’interno di aree naturali protette nazionali e regionali, la gestione resta riservata ai competenti enti Parco.

Definizioni e perimetro della rete escursionistica

La nozione di Alta Via dei Monti Liguri viene espressamente definita come sistema di percorsi escursionistici composto da:

  • itinerario principale lungo lo spartiacque tirrenico-padano da Ventimiglia a Ceparana e Bocca di Magra;
  • itinerari di collegamento di particolare interesse escursionistico;
  • terminali di ciascuna tappa del percorso principale.

La Carta inventario costituisce il riferimento centrale per l’individuazione dei percorsi inseriti nella REL.

Carta inventario: formazione, aggiornamento e gestione

La Carta inventario è descritta come insieme di dati cartografici, amministrativi e iconografici in formato digitale, gestito dal SITAR - Servizi informativi territoriali ambientali regionali, in collaborazione con gli uffici competenti.

La Giunta regionale provvede alla costituzione e all’aggiornamento della Carta inventario. Possono formulare proposte:

  • province;
  • Città metropolitana;
  • unioni di comuni;
  • enti Parco;
  • comuni, per i percorsi di interesse locale.

Le proposte devono tener conto delle indicazioni di CAI, FIE, ATC, CA, GAL e di eventuali altre indicazioni di associazioni sportive, del tempo libero, ambientaliste e della recettività turistica lungo i percorsi della REL. I soggetti proponenti devono anche produrre una dichiarazione sulla proprietà delle strade costituenti il percorso proposto.

La Giunta può integrare d’ufficio la Carta inventario nel rispetto dei criteri previsti. I percorsi sono individuati dai proponenti, mentre la gestione dei percorsi interni alle aree protette è riservata agli enti Parco.

Le province, la Città metropolitana, le unioni di comuni, i comuni e gli enti Parco devono trasmettere alla Regione almeno una volta l’anno una relazione sulla consistenza e sullo stato manutentivo dei percorsi iscritti. Se la relazione manca per oltre due anni consecutivi, la Giunta può disporre la cancellazione dei relativi percorsi dalla Carta inventario.

Soggetti coordinatori e attuazione degli interventi

La Giunta regionale individua, tra i proponenti, il soggetto coordinatore di ciascun settore in base alla ripartizione per ambiti e settori della Carta inventario. Tale soggetto ha compiti di coordinamento, secondo quanto previsto dall’articolo 9.

Per garantire la continuità dei percorsi, quando le proposte includano tipologie di strada diverse da quelle ordinariamente previste, i proponenti devono attivare l’ente proprietario della strada per eventuali misure di regolamentazione della circolazione ai sensi del Codice della strada.

Finanziamenti, priorità e criteri di riparto

La Giunta regionale finanzia, nei limiti delle risorse di bilancio, interventi e attività secondo queste priorità:

  • controllo, monitoraggio e manutenzione dei percorsi iscritti nella Carta inventario;
  • interventi per fruibilità e sicurezza, con particolare riferimento all’Alta Via dei Monti Liguri e alla rete primaria regionale e interregionale;
  • integrazione della REL con il trasporto pubblico locale, anche tramite nuove connessioni e trasporto integrativo;
  • promozione e marketing territoriale della REL.

La Giunta stabilisce i criteri di riparto delle risorse e le modalità di erogazione dei finanziamenti.

I contributi sono concessi solo per interventi su percorsi iscritti alla Carta inventario e con finalità legate alla pratica dell’escursionismo. Dopo la pubblicazione del provvedimento di approvazione della Carta inventario non possono più essere concessi contributi o fondi regionali, neppure come cofinanziamento, per interventi su percorsi non iscritti.

Attuazione degli interventi e collaborazione tra soggetti pubblici e privati

L’attuazione degli interventi e delle attività spetta a:

  • province;
  • Città metropolitana;
  • unioni di comuni;
  • enti Parco;
  • comuni, per i percorsi di interesse locale.

Gli enti possono avvalersi, tramite convenzioni, della collaborazione volontaria di CAI e FIE, e anche di ATC, CA, associazioni sportive, soggetti del tempo libero, associazioni ambientaliste, operatori della ricettività turistica lungo i percorsi e dei soggetti individuati dalla normativa montana richiamata.

La Regione può inoltre promuovere o realizzare direttamente o indirettamente progetti di manutenzione, sviluppo e promozione della REL.

Disciplina speciale dell’Alta Via dei Monti Liguri

La Regione, le province, la Città metropolitana, le unioni di comuni, i comuni e gli enti Parco devono garantire, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, la fruibilità dell’Alta Via dei Monti Liguri mediante interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nel rispetto della normativa sulle aree protette.

Devono anche promuovere progetti per:

  • organizzazione dei servizi di fruizione;
  • conoscenza;
  • divulgazione;
  • marketing dell’Alta Via.

La Regione assicura il coordinamento delle attività per preservarne l’unitarietà.

Sui percorsi del sistema Alta Via dei Monti Liguri non si applica la deroga prevista dall’articolo 6 della l.r. 38/1992.

Regole sull’uso dei percorsi, mountain bike e proprietari dei terreni

La disciplina della mountain bike viene precisata: la pratica è sempre vietata

  • sui terreni coltivati;
  • su tutti i percorsi nelle 48 ore successive a forti piogge;
  • nelle ore notturne senza adeguati dispositivi di illuminazione;
  • sui terreni per i quali esista il diniego dei proprietari o dei conduttori.

Le modalità applicative dei divieti saranno ulteriormente specificate nelle linee guida previste dalla legge.

Per i percorsi interessati, i proprietari residenti in Italia devono ricevere notifica dell’avviso e possono esprimere eventuale diniego entro 30 giorni; tutti i proprietari possono comunque interdire il passaggio in qualsiasi momento, con effetto immediato.

Sanzioni

Sono introdotte nuove sanzioni amministrative per:

  • gare e manifestazioni di mezzi motorizzati non autorizzate dall’ente competente e violazione del divieto relativo all’Alta Via dei Monti Liguri: da 1.000 a 6.000 euro;
  • violazione delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione dell’ente competente per gare e manifestazioni di mezzi motorizzati autorizzate: da 500 a 3.000 euro.

Modifiche organizzative e abrogazioni

La competenza per alcuni adempimenti passa dalla provincia alla Regione, che provvede direttamente alla tenuta di specifici registri o attività previste dall’articolo 13 della l.r. 24/2009, con conseguente sostituzione dei riferimenti alle province.

Viene inoltre abrogato l’articolo 10 della l.r. 24/2009 e sono soppressi alcuni riferimenti non più coerenti con il nuovo assetto della disciplina.

Norma transitoria

Entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale deve individuare i soggetti coordinatori dei settori.

Le nuove disposizioni su finanziamenti e contributi non si applicano ai procedimenti di concessione di contributi o fondi regionali già in corso alla data di entrata in vigore della legge, che continuano a essere regolati dalla disciplina previgente.

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