L.R. Liguria 18/2017
MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 5 APRILE 2012, N. 12 (TESTO UNICO SULLA DISCIPLINA DELL’ATTIVITÀ ESTRATTIVA) E 12 APRILE 2011, N. 7 (DISCIPLINA DI RIORDINO E RAZIONALIZZAZIONE DELLE FUNZIONI SVOLTE DALLE COMUNITÀ MONTANE SOPPRESSE E NORME DI ATTUAZIONE PER LA LIQUIDAZIONE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la l.r. Liguria 12/2012 sull’attività estrattiva, riformando pianificazione, autorizzazioni, VAS, rinnovi/varianti, cauzioni, vigilanza e sanzioni. Interviene anche sulla l.r. 7/2011 sopprimendo il richiamo ai procedimenti sulle cave. È applicabile solo in Liguria e rileva per i procedimenti avviati secondo le nuove regole, senza limiti temporali generali ulteriori.
Modifiche alla disciplina regionale dell’attività estrattiva e al riordino delle funzioni delle comunità montane soppresse
Modifiche alla disciplina dell’attività estrattiva in Liguria
La legge regionale Liguria 2 agosto 2017, n. 18 interviene in modo organico sulla l.r. 12/2012, aggiornando la disciplina del Piano delle attività estrattive, dei procedimenti autorizzatori, del recupero ambientale, della vigilanza e del regime sanzionatorio. Introduce inoltre una modifica puntuale alla l.r. 7/2011 sulle funzioni delle comunità montane soppresse.
Pianificazione dell’attività estrattiva e VAS
Il Piano regionale dell’attività estrattiva deve essere predisposto sulla base di studi e indagini geologiche e socio-economiche, in coerenza con i Piani di Bacino e con la pianificazione paesaggistica. Il Piano deve contenere il Rapporto Ambientale ai fini della Valutazione Ambientale Strategica, secondo il d.lgs. 152/2006 e la l.r. 32/2012.
La formazione del Piano segue una sequenza procedurale scandita da:
- redazione del Rapporto Preliminare da parte della Regione, quale autorità procedente;
- approvazione del Rapporto Preliminare da parte della Giunta regionale, che avvia il confronto preliminare;
- approvazione della proposta di Piano, comprensiva del Rapporto Ambientale, da parte della Giunta;
- pubblicazione dell’avviso e avvio della consultazione pubblica, con pubblicazione sul sito regionale della proposta di Piano, del Rapporto Ambientale e della sintesi non tecnica;
- acquisizione di osservazioni entro 60 giorni e di pareri entro 90 giorni dalla pubblicazione;
- pronunciamento motivato della Regione, quale autorità competente per la VAS, entro i 90 giorni successivi al ricevimento dei pareri o alla scadenza del termine;
- approvazione dello schema conclusivo da parte della Giunta e trasmissione al Consiglio regionale per l’approvazione definitiva.
Il provvedimento di approvazione del Piano è pubblicato nel Bollettino Ufficiale regionale; il Piano e gli elaborati grafici sono pubblicati sul sito istituzionale e depositati presso i Comuni interessati e presso la struttura regionale competente.
Procedimento autorizzatorio per la cava
L’autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva è rilasciata tramite SUAP con conferenza di servizi.
In via ordinaria:
- il SUAP convoca la conferenza di servizi;
- partecipano tutte le amministrazioni coinvolte;
- il procedimento dura 150 giorni;
- il provvedimento finale sostituisce tutte le autorizzazioni, i pareri, le intese, i nulla osta e gli assensi necessari, compresi, se la zona è vincolata, l’autorizzazione paesaggistica e quella per il vincolo idrogeologico.
Se il programma di coltivazione è soggetto a VIA, tutti gli atti necessari sono acquisiti nella conferenza di servizi convocata dalla struttura regionale competente; il provvedimento finale sostituisce ogni atto di assenso, inclusi i titoli paesaggistici e idrogeologici eventualmente necessari.
L’efficacia del provvedimento finale e la sua consegna al richiedente sono subordinate alla prestazione della cauzione a favore del Comune interessato. Le determinazioni conclusive della conferenza sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale regionale e sui siti dello SUAP e del Comune.
Contenuto dell’autorizzazione e varianti
L’autorizzazione deve indicare, tra l’altro, il termine per iniziare l’attività e quello per completare la sistemazione e il recupero ambientale del sito. È possibile chiedere proroghe motivate da oggettive ragioni.
Per le varianti e per altri titoli abilitativi collegati, la disciplina richiama l’acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica o di ulteriori autorizzazioni secondo le modalità previste dalla normativa regionale sul paesaggio.
Per le cave in attività, fino all’approvazione del nuovo Piano, è consentito in via transitoria continuare la coltivazione oltre il quantitativo già autorizzato, previa domanda di variante, entro il limite massimo di un terzo del materiale estratto negli ultimi dieci anni, purché:
- non siano superati i confini degli areali previsti dal Piano vigente;
- restino ferme le altre condizioni e prescrizioni delle schede di progetto;
- per le cave senza areale individuato, non si oltrepassino i confini del programma già autorizzato.
Coltivazione, recupero ambientale e monitoraggio
Il titolare della cava deve comunicare alla Regione il completamento della fase di coltivazione, che viene accertato mediante sopralluogo.
La sistemazione e il recupero ambientale del sito devono:
- iniziare entro un anno dalla fine della coltivazione;
- concludersi entro il termine indicato nell’autorizzazione oppure entro 5 anni, salvo proroga motivata.
Dopo la conclusione della sistemazione, il titolare deve svolgere per 2 anni il monitoraggio e gli eventuali interventi necessari a garantire il buon esito delle opere. Se l’esito è positivo, la Regione emana il provvedimento di conclusione del programma di coltivazione e recupero ambientale, che consente lo svincolo totale della cauzione.
È ammessa la sospensione volontaria dell’attività per un periodo massimo di 2 anni nell’arco di 5 anni.
Trasferimento dell’autorizzazione e del permesso di ricerca
Il trasferimento dell’autorizzazione può essere rilasciato su istanza del cedente o del cessionario e con il consenso della controparte, previo accertamento della conformità dello stato dei luoghi al programma autorizzato.
Per il permesso di ricerca, la disciplina è riallineata al procedimento SUAP; in caso di trasferimento del permesso ad altro soggetto, si applica, in quanto compatibile, la procedura prevista per il trasferimento dell’autorizzazione.
Riutilizzo di materiali e materiali per la sistemazione del sito
Negli impianti a servizio della cava è consentita, oltre alla lavorazione dei materiali estratti nella stessa o in altre cave, anche la lavorazione di materiali non qualificati come rifiuti, a condizione che la quantità annua sia inferiore alla quantità di materiali estratti lavorati nell’anno precedente. Il titolare deve tenere un registro dei quantitativi e dei tipi di materiali lavorati. La Giunta regionale può autorizzare il superamento del limite per finalità connesse a un’opera pubblica.
Questa attività resta soggetta alle autorizzazioni previste dal d.lgs. 152/2006 e dal d.P.R. 59/2013.
Per il riempimento dei vuoti estrattivi e il rimodellamento morfologico del sito, i materiali devono essere previsti nel progetto di sistemazione e recupero ambientale. Possono essere utilizzati, nei limiti della normativa ambientale applicabile, i rifiuti di estrazione e i materiali inorganici non costituenti rifiuto, compresi quelli qualificabili come sottoprodotti o cessati dalla qualifica di rifiuto.
Contributi, destinazione e pubblicità
I contributi versati dalle attività estrattive sono destinati dai Comuni a:
- interventi di riqualificazione ambientale;
- interventi di riequilibrio idrogeologico;
- esercizio delle funzioni relative al vincolo idrogeologico.
I Comuni devono pubblicare sui propri siti una relazione annuale con l’ammontare dei contributi percepiti nell’anno precedente e le finalità di utilizzo.
Decadenza, sospensione e controlli
La disciplina dei casi di decadenza viene aggiornata, includendo anche l’ipotesi di inosservanza grave delle prescrizioni e del programma di coltivazione, la sospensione volontaria oltre i limiti consentiti e il mancato rispetto dei termini indicati per l’avvio o il completamento del recupero.
La Regione può inoltre disporre la sospensione dell’attività di cava in presenza di situazioni potenzialmente pregiudizievoli per persone o ambiente, oppure quando emergano condizioni ostative temporanee.
La vigilanza è affidata ai soggetti previsti dalla legge; ARPAL può impartire le prime misure per conformare la situazione di fatto al programma autorizzato e, in caso di inottemperanza, la Regione può sospendere l’attività previa diffida fino all’adozione delle misure prescritte.
Per le ipotesi di pericolo, i soggetti di vigilanza informano immediatamente l’Azienda Sociosanitaria Ligure per gli adempimenti di competenza.
Sanzioni amministrative
Il sistema sanzionatorio è rimodulato. Tra le principali previsioni:
- l’abbancamento di materiale fuori dai limiti autorizzati comporta una sanzione maggiorata di 1 euro per metro cubo, oltre all’obbligo di ripristino;
- alcune fattispecie sanzionatorie sono ridotte nell’importo;
- sono abrogate alcune previsioni non più coerenti con la nuova disciplina dei controlli.
Modifica alla disciplina sulle comunità montane soppresse
La legge interviene anche sulla l.r. 7/2011, sopprimendo il riferimento ai procedimenti in materia di coltivazione di cave dall’articolo 3, comma 2.
Ambito di applicazione territoriale
La disciplina introdotta riguarda esclusivamente il territorio della Regione Liguria e i procedimenti relativi all’attività estrattiva e alle funzioni regionali e comunali connesse previsti dalla normativa richiamata.
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