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Legge

L.R. Liguria 22/2017

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 28 APRILE 2008, N. 10 (DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE FINANZIARIA 2008) E CONSEGUENTI DISPOSIZIONI ATTUATIVE

Normativa regionaleL.R. Liguria 22/2017Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale abroga l’articolo 10 della l.r. 10/2008 e prevede l’adeguamento del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del personale, riducendolo delle somme usate per la retribuzione degli incarichi di vice dirigenza in essere alla data di entrata in vigore. La legge è urgente ed è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Abrogazione della disciplina sulla vice dirigenza e relative disposizioni attuative sul fondo del personale

Abrogazione della disciplina sulla vice dirigenza e adeguamento del fondo del personale

La legge regionale del 7 agosto 2017 n. 22, della Regione non specificata nel testo fornito, interviene su una disciplina preesistente relativa alla vice dirigenza e sul correlato trattamento economico del personale del comparto. Il provvedimento ha carattere puntuale e si limita a eliminare una disposizione della l.r. 10/2008, dettando poi una regola attuativa per la rideterminazione del fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività.

Intervento sulla legge regionale n. 10 del 2008

La norma principale dispone l’abrogazione dell’articolo 10 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 10, e successive modificazioni e integrazioni. Ne deriva la cessazione della disciplina regionale contenuta in tale articolo, che nel testo fornito è richiamata come relativa alle “disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008”.

Disposizioni attuative sul fondo per il personale

Ai fini applicativi, il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del personale del comparto, già incrementato ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 24 novembre 2008, n. 42, deve essere decurtato in misura corrispondente alle risorse utilizzate per finanziare la retribuzione di posizione e di risultato degli incarichi di vice dirigenza esistenti alla data di entrata in vigore della legge.

In termini operativi, la norma collega quindi la riduzione del fondo alle risorse effettivamente impiegate per gli incarichi di vice dirigenza già in essere, senza introdurre ulteriori criteri di calcolo nel testo fornito.

Decorrenza ed efficacia temporale

La legge è espressamente dichiarata urgente. Di conseguenza, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, pubblicazione avvenuta l’11 agosto 2017. La disciplina opera quindi dal 12 agosto 2017.

Rilievo pratico attuale

Il contenuto ha natura essenzialmente modificativa e attuativa di una disciplina già superata; tuttavia, la norma di abrogazione e il criterio di decurtazione del fondo possono essere rilevanti per la ricostruzione dei rapporti economico-organizzativi del personale nel periodo di vigenza della disciplina sulla vice dirigenza.

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