L.R. Liguria 21/2017
ISTITUZIONE DEL NUOVO COMUNE DENOMINATO MONTALTO CARPASIO A SEGUITO DELLA FUSIONE DEI COMUNI DI MONTALTO LIGURE E CARPASIO
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce dal 1° gennaio 2018 il Comune di Montalto Carpasio, per fusione dei Comuni di Montalto Ligure e Carpasio (IM), disciplinando estinzione dei comuni originari, successione nei rapporti, regime transitorio, organi provvisori, continuità degli atti e contributi statali e regionali. Prevede anche la copertura finanziaria dei contributi e priorità regionali per cinque anni dalla costituzione.
Istituzione del Comune di Montalto Carpasio mediante fusione di Montalto Ligure e Carpasio
Istituzione del Comune di Montalto Carpasio
La legge regionale disciplina la fusione dei Comuni di Montalto Ligure e Carpasio, entrambi in provincia di Imperia, e l’istituzione del nuovo Comune di Montalto Carpasio. La disciplina è finalizzata a regolare la fase di passaggio, la continuità amministrativa e il sostegno finanziario al nuovo ente.
Decorrenza ed effetti della fusione
Dal 1° gennaio 2018 è istituito il Comune di Montalto Carpasio. Da tale data:
- i Comuni di Montalto Ligure e Carpasio sono estinti;
- sindaci, giunte e consigli comunali decadono;
- i componenti degli organi cessano dalle rispettive cariche.
Il territorio del nuovo Comune coincide con quelli già appartenenti ai due enti soppressi, secondo la cartografia allegata alla legge.
Successione nei beni, nei rapporti e nel personale
Il nuovo Comune subentra automaticamente in:
- tutti i beni mobili e immobili dei Comuni estinti;
- tutti i rapporti giuridici attivi e passivi.
Il personale dei Comuni soppressi è trasferito al Comune di Montalto Carpasio e conserva la posizione giuridica ed economica in godimento al momento del trasferimento, comprese le voci fisse e continuative e l’anzianità maturata.
Le risorse destinate nel 2017 alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività del personale confluiscono, dal gennaio 2018, in un unico fondo del nuovo Comune, con la medesima destinazione.
Organi provvisori e fase commissariale
Fino all’insediamento degli organi eletti del nuovo Comune, le funzioni di governo sono esercitate da un commissario governativo nominato secondo la normativa statale vigente.
I consiglieri comunali cessati, in coerenza con il TUEL, continuano però a svolgere gli incarichi esterni eventualmente loro attribuiti fino alla nomina dei successori; analogamente, i soggetti nominati dal Comune estinto in enti, aziende, istituzioni o altri organismi restano in carica fino alla sostituzione.
Organizzazione amministrativa provvisoria
Entro il 31 dicembre 2017 i sindaci dei due Comuni, d’intesa tra loro, devono proporre al commissario governativo:
- l’organizzazione amministrativa provvisoria e l’impiego del personale trasferito;
- la sede provvisoria del nuovo Comune;
- le norme statutarie e il regolamento del consiglio comunale da assumere temporaneamente come riferimento;
- l’organo di revisione contabile da utilizzare in via provvisoria;
- il regolamento provvisorio di contabilità da adottare sino all’approvazione del regolamento del nuovo Comune.
Il commissario decide su tali questioni tenendo conto delle proposte eventualmente concordate. È inoltre istituito un organismo consultivo composto dai sindaci dei Comuni di origine, con funzioni di collaborazione e ausilio al commissario nella fase istitutiva.
Le determinazioni commissariali restano efficaci fino all’adozione delle nuove disposizioni da parte degli organi del Comune di Montalto Carpasio.
Continuità degli atti e gestione finanziaria transitoria
Tutti gli atti normativi, i piani, i regolamenti, gli strumenti urbanistici, i bilanci e le aliquote tributarie vigenti alla data di estinzione dei Comuni restano efficaci, ciascuno per il rispettivo ambito territoriale e popolazione, fino all’entrata in vigore degli atti corrispondenti del commissario o dei nuovi organi comunali.
Ai fini dell’applicazione dell’art. 163 del TUEL, gli stanziamenti dell’anno precedente sono determinati sommando le risorse iscritte nei bilanci di previsione 2017 dei due Comuni estinti.
Statuto e regolamento del consiglio comunale
Gli organi del Comune di Montalto Carpasio devono approvare lo statuto comunale e il regolamento di funzionamento del consiglio comunale entro sei mesi dalla loro elezione.
Fino a tale approvazione si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie e regolamentari richiamate nell’intesa provvisoria. Lo statuto deve essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria senza oneri per il Comune.
Partecipazione, decentramento e municipi
Lo statuto del nuovo Comune deve assicurare alle popolazioni originarie adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.
Può inoltre prevedere, ai sensi del TUEL, l’istituzione di municipi come organismi privi di personalità giuridica, allo scopo di preservare e valorizzare l’identità storica delle comunità locali e favorire il decentramento delle funzioni.
Contributi e sostegno finanziario
Il Comune di Montalto Carpasio beneficia:
- dei contributi statali previsti per i Comuni istituiti mediante fusione;
- del contributo straordinario e del contributo annuale previsti dalla normativa regionale richiamata;
- di priorità, per i cinque anni successivi alla costituzione, nei programmi e nei provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi agli enti locali;
- di ulteriori misure di sostegno regionale, anche tramite cessione di spazi finanziari nel rispetto delle regole di finanza pubblica.
Ai fini del contributo annuale, la popolazione residente da considerare è quella risultante al 31 dicembre 2017 complessivamente per entrambi i Comuni.
Copertura finanziaria
Gli oneri derivanti dal contributo straordinario e dal contributo annuale sono coperti mediante variazioni di bilancio per l’anno 2018 e, per il contributo annuale, anche per l’anno 2019, con riduzioni di stanziamenti su specifiche missioni e programmi del bilancio regionale e contestuale iscrizione delle somme alla missione dedicata ai rapporti finanziari con le autonomie territoriali.
Per gli esercizi successivi la copertura è rinviata ai relativi bilanci regionali.
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