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Ordinanza

Ordinanza n. 19/2026 - Palermo, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501953

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Atti regionali e dell'ASP relativi all'adeguamento Istat delle rette giornaliere, all'assegnazione del budget 2025 e allo storno di fatture

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, atti dell'Assessorato regionale della Salute e dell'ASP di Palermo concernenti l'adeguamento Istat della retta giornaliera per gli ospiti in regime residenziale, il rinnovo della convenzione, l'assegnazione del budget 2025 e lo storno di fatture 2025. Hanno chiesto l'annullamento degli atti previa sospensione cautelare, contestando in particolare la mancata previsione e attribuzione di risorse per assorbire l'incremento del tasso di inflazione programmato e l'aumento dei costi di gestione. Le amministrazioni resistenti hanno formulato eccezioni in rito, che il TAR ha lasciato impregiudicate nella fase cautelare.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. A un sommario esame, proprio della fase cautelare e prescindendo dai profili processuali dedotti dalle amministrazioni, il Collegio non ha ritenuto immediatamente apprezzabile il periculum in mora, poiché il pregiudizio allegato risultava di natura economica. La controversia di merito resta quindi impregiudicata. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti in ragione dei peculiari profili della controversia.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; sulla base di tale disposizione il TAR ha valutato la domanda di sospensione e l'ha respinta per la non immediata apprezzabilità del periculum in mora.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione dell'efficacia di un atto amministrativo richiede la verifica del periculum in mora; quando il pregiudizio allegato ha natura meramente economica e non risulta immediatamente apprezzabile nella sua gravità e irreparabilità, l'istanza cautelare può essere respinta, senza definire il merito della controversia.
  • La valutazione cautelare è sommaria e può essere compiuta prescindendo temporaneamente dai profili processuali non decisivi ai fini della misura richiesta, lasciando impregiudicata la loro decisione nel giudizio di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoTutela cautelare
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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