Salta al contenuto
Legge

L.R. Toscana 59/2010

Modifiche alla legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale).

Normativa regionaleL.R. Toscana 59/2010

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la l.r. 4/2008 sull’autonomia dell’Assemblea legislativa regionale, ridefinendo consulenze legali, valutazione del personale, assetto organizzativo e poteri di dirigenti e Ufficio di presidenza del Consiglio regionale. Le modifiche riguardano l’organizzazione interna e le funzioni del Consiglio regionale in Toscana, senza effetti temporali limitati indicati.

Modifiche alla disciplina dell’autonomia dell’Assemblea legislativa regionale

Modifiche alla disciplina dell’autonomia dell’Assemblea legislativa regionale

La legge regionale Toscana 1 dicembre 2010, n. 59 interviene sulla l.r. 5 febbraio 2008, n. 4, aggiornando l’assetto organizzativo e gestionale del Consiglio regionale. La disciplina risultante rafforza strumenti di consulenza giuridica, valutazione del personale, conferimento di incarichi esterni e riparto delle competenze dirigenziali.

Consulenza legale e supporto giuridico

Nel quadro dell’autonomia del Consiglio regionale, viene chiarito che esso può avvalersi dell’Avvocatura regionale oppure di legali esterni incaricati. Inoltre, il Consiglio regionale deve istituire, all’interno del segretariato generale, una struttura dedicata alla consulenza giuridico-legale, ai rapporti con l’Avvocatura regionale e con eventuali legali esterni, nonché alle attività di risoluzione extra-giudiziale delle controversie attribuite al Consiglio o a organismi istituiti presso di esso.

Programmazione finanziaria e triennale

La programmazione richiamata dalla l.r. 4/2008 assume come riferimento il triennio ed è aggiornata annualmente. La modifica ha rilievo per la pianificazione delle risorse e per l’impostazione delle attività organizzative e gestionali del Consiglio regionale.

Incarichi di consulenza e prestazioni professionali

L’Ufficio di presidenza, nei limiti della somma annuale stanziata nel capitolo competente del bilancio di previsione del Consiglio regionale, può deliberare incarichi di consulenza e prestazioni libero-professionali a esperti e professionisti con esperienza idonea e comprovata rispetto all’incarico. Tali incarichi possono essere conferiti in particolare:

  • per le finalità connesse alla consulenza giuridico-legale;
  • per le finalità richiamate dall’art. 15 ter della l.r. 4/2008 sulla valutazione del personale;
  • per il supporto scientifico alle iniziative e alle attività istituzionali del Consiglio regionale. Le modalità di conferimento, di impegno della spesa e i criteri di scelta sono stabiliti con deliberazione dell’Ufficio di presidenza.

Valutazione del personale e organismo indipendente

La legge introduce una disciplina specifica per la valutazione del personale del Consiglio regionale. Le procedure sono demandate al regolamento interno di organizzazione, nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa vigente. La valutazione avviene tramite un organismo indipendente di valutazione, istituito secondo i principi della normativa nazionale. L’Ufficio di presidenza può:

  • costituire, d’intesa con la Giunta regionale, un organismo comune per la valutazione del personale dei rispettivi ruoli;
  • oppure costituire un organismo autonomo per il solo Consiglio regionale, composto da uno o tre soggetti esterni con elevata professionalità e pluriennale esperienza in materia di valutazione, in particolare nel settore pubblico. L’Ufficio di presidenza definisce inoltre il sistema di misurazione e valutazione della prestazione lavorativa e gli strumenti per premiare il merito sulla base degli esiti della valutazione; se istituisce un organismo autonomo, ne disciplina compiti, funzionamento, numero dei componenti e relativa indennità, nei limiti delle risorse già stanziate.

Assetto organizzativo e competenze dell’Ufficio di presidenza

Le modifiche precisano che l’Ufficio di presidenza:

  • costituisce, modifica o sopprime le strutture dirigenziali e le posizioni organizzative interne alle direzioni di area e ne nomina i responsabili, su proposta dei direttori di area;
  • esercita le funzioni di valutazione nei confronti dei direttori di area, sulla base dei risultati conseguiti, misurati in termini quantitativi e qualitativi;
  • esercita le funzioni disciplinari verso direttori di area, dirigenti e personale non dirigenziale posti a suo diretto riferimento, nonché verso i responsabili delle strutture di supporto agli organismi politici e ai gruppi consiliari, trasmettendo all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari gli atti relativi a violazioni punite con sanzioni più gravi. Per il personale delle strutture di supporto agli organismi politici e ai gruppi del Consiglio regionale restano ferme le disposizioni specificamente richiamate della l.r. 1/2009.

Competenze dei direttori di area

Ai direttori di area viene attribuito un ruolo più definito nella gestione delle strutture interne. Essi:

  • propongono al segretario generale la costituzione, modifica e soppressione di settori, posizioni dirigenziali individuali e posizioni organizzative interne alla direzione di area, nonché la nomina dei relativi responsabili;
  • controllano l’attività dei dirigenti e dei responsabili delle strutture dirigenziali interne alla direzione di area;
  • esercitano funzioni di valutazione anche in caso di inosservanza delle direttive impartite per l’attuazione degli indirizzi politici;
  • esercitano le funzioni disciplinari nei confronti dei dirigenti assegnati alla direzione e del personale non dirigenziale a loro diretto riferimento, trasmettendo all’ufficio competente gli atti per le violazioni che comportano sanzioni più gravi.

Competenze dei responsabili di settore

I responsabili di settore operano nel rispetto delle direttive del direttore di area, partecipando così a una catena gerarchica più esplicita. Inoltre, viene attribuita loro la valutazione del personale assegnato al settore. Le funzioni disciplinari restano limitate al personale assegnato al settore, con trasmissione all’ufficio competente degli atti relativi alle infrazioni più gravi.

Incarichi di direzione e formulazioni sostitutive

Le disposizioni sugli incarichi dirigenziali sono adeguate sostituendo i riferimenti al “dirigente del Consiglio regionale” con formule più ampie, che includono il direttore di area o altro dirigente del Consiglio regionale. Le modifiche incidono sia sulle ipotesi di incarico sia sulle relative formule di rifermento all’“incaricato”, senza alterare la logica generale dell’istituto.

Ambito territoriale ed efficacia

La legge ha efficacia esclusivamente nell’ambito dell’ordinamento regionale toscano e riguarda l’organizzazione interna del Consiglio regionale della Toscana. Non introduce una disciplina temporanea o limitata a esercizi conclusi, ma aggiorna stabilmente la normativa regionale richiamata.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.