L.R. Toscana 91/2016
Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. Proroga del termine per la presentazione dei titoli abilitativi previsti dalla l.r. 24/2009. Modifiche alla l.r. 65/2014 e misure per accelerare la realizzazione di opere e interventi da parte degli enti locali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge toscana proroga al 31 dicembre 2018 il termine per presentare i titoli abilitativi della l.r. 24/2009, consente ai comuni di introdurre premi volumetrici per il recupero edilizio e interviene sulla rigenerazione urbana e su alcuni profili organizzativi. Prevede inoltre il subentro dei comuni in taluni interventi provinciali/città metropolitana legati all’Arno. In vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.
Proroga titoli edilizi straordinari, modifiche alla l.r. Toscana 65/2014 e misure per rigenerazione urbana e subentro dei comuni
Misure urgenti per rilancio economico, rigenerazione urbana e accelerazione degli interventi locali
La legge regionale Toscana 27 dicembre 2016, n. 91 interviene su più fronti: proroga la disciplina straordinaria sui titoli abilitativi edilizi, modifica la l.r. Toscana 65/2014 in materia di rigenerazione urbana e attività estrattive, e introduce una facoltà di subentro dei comuni in alcuni interventi già in capo a province e Città metropolitana di Firenze. La disciplina opera esclusivamente nel territorio della Regione Toscana.
Rigenerazione urbana: ricognizione delle aree, contenuti del piano e vincoli
La legge modifica l’articolo 125 della l.r. 65/2014 ampliando la possibilità per i comuni di individuare aree ed edifici oggetto di rigenerazione urbana anche quando dispongano soltanto del piano strutturale approvato, purché l’atto sia coerente con tale strumento e sia adottato con il procedimento della variante semplificata.
L’atto di ricognizione deve inoltre contenere, tra gli altri elementi, un quadro complessivo delle opere pubbliche che il comune intende realizzare, l’indicazione delle aree soggette a perequazione o compensazione urbanistica e le misure di salvaguardia da osservare fino all’approvazione del piano di intervento.
L’approvazione dell’atto di ricognizione costituisce, se necessario, vincolo preordinato all’esproprio.
Procedimento per i piani di intervento di rigenerazione urbana
Viene modificato anche l’articolo 126 della l.r. 65/2014. L’approvazione del piano di intervento costituisce, ove occorra, integrazione degli strumenti di pianificazione urbanistica e dichiarazione di pubblica utilità.
Se i soggetti proponenti non sono proprietari di tutte le aree previste dal piano, il comune provvede all’attuazione degli interventi secondo il procedimento dell’articolo 108 della stessa l.r. 65/2014.
Commissione regionale sulle attività estrattive
In tema di valutazione della compatibilità paesaggistica delle attività estrattive, viene precisato che al membro indicato dalla lettera a) del comma 1 dell’articolo 153 ter della l.r. 65/2014 spettano gettoni e rimborsi spese solo se nominato tra soggetti esterni alla Regione.
Titoli abilitativi per gli interventi edilizi straordinari: proroga al 31 dicembre 2018
La legge proroga dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2018 il termine entro cui possono essere presentati i titoli abilitativi previsti dalla l.r. 24/2009 per gli interventi edilizi straordinari.
Inoltre, dal 27 dicembre 2016 i comuni possono prevedere nei propri piani operativi, nelle relative varianti o nelle varianti ai regolamenti urbanistici, ampliamenti volumetrici premiali collegati al recupero del patrimonio edilizio esistente. Se scelgono questa soluzione, possono espressamente escludere l’applicazione della l.r. 24/2009 nel proprio territorio.
Subentro dei comuni in interventi di competenza provinciale o metropolitana
Per opere e interventi coerenti con le finalità dell’accordo approvato con deliberazione di Giunta regionale 16 giugno 2014, n. 510, e finanziati anche con cofinanziamento regionale, la legge consente ai comuni di subentrare alle province e alla Città metropolitana di Firenze nella realizzazione di interventi non ancora avviati o nella loro modifica, anche prevedendone di nuovi.
Il subentro è possibile se il comune:
- si impegna a rispettare gli obblighi previsti per le province nell’accordo;
- contribuisce con le risorse necessarie.
Se il subentro riguarda interventi rilevanti per il territorio comunale, il comune subentra anche nella gestione delle risorse già impegnate ma non ancora liquidate dalla Regione, previo accordo con la provincia interessata e con la Regione. Le somme reintroitate dalla Regione costituiscono la copertura finanziaria degli interventi trasferiti alla competenza comunale.
Disposizioni transitorie
I procedimenti relativi agli atti di ricognizione già trasmessi alla data di entrata in vigore della legge, ai sensi dell’articolo 125, comma 2, della l.r. 65/2014, si concludono secondo la disciplina vigente al momento della loro trasmissione.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
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