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Circolare

Circolare n. 59 del 10 ottobre 2003

Modifica dei termini per la presentazione delle denunce di esercizio, di variazione e di cessazione dell’attività di cui all’art.12 del Testo Unico approvato con DPR 30 giugno 1965, n.1124.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare INAIL recepisce il decreto ministeriale del 19 settembre 2003 che modifica i termini dell’art. 12 del Testo Unico in materia di denunce di esercizio, variazione e cessazione dell’attività. La denuncia di esercizio deve essere presentata contestualmente all’inizio dei lavori, mentre variazioni di estensione o natura del rischio, cessazione della lavorazione e variazioni anagrafiche vanno comunicate entro 30 giorni dall’evento. Le nuove regole si applicano solo agli eventi verificatisi dal 9 ottobre 2003; per quelli anteriori restano validi i termini previgenti. In fase transitoria, INAIL invita a verificare attentamente la data dell’evento per evitare sanzioni non dovute, in attesa dell’adeguamento della procedura informatica GRA.

Modifica dei termini per le denunce di esercizio, variazione e cessazione ex art. 12 DPR 1124/1965

Modifica dei termini per le denunce di esercizio, variazione e cessazione ex art. 12 DPR 1124/1965

La circolare INAIL n. 59 del 10 ottobre 2003 illustra gli effetti del decreto ministeriale del 19 settembre 2003, che ha modificato i termini per la presentazione delle denunce previste dall’art. 12 del Testo Unico sull’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. L’intervento riguarda sia la denuncia di esercizio sia le denunce di variazione e di cessazione dell’attività, comprese le variazioni anagrafiche.

Quadro normativo richiamato

La circolare richiama il DPR 30 giugno 1965, n. 1124, art. 12, come modificato dal decreto ministeriale del 19 settembre 2003, che ha approvato la delibera del Consiglio di amministrazione INAIL n. 376 del 27 giugno 2002. Il decreto interviene sui termini originariamente previsti per le comunicazioni dovute dal datore di lavoro quando svolge lavorazioni soggette all’obbligo assicurativo.

Disciplina previgente

In base al testo originario dell’art. 12, il datore di lavoro doveva comunicare gli elementi relativi alle attività da intraprendere almeno cinque giorni prima dell’inizio dei lavori. Per le modifiche di estensione e di natura del rischio, per la cessazione della lavorazione e per le variazioni anagrafiche, il termine era invece di otto giorni dal verificarsi dell’evento.

Nuova disciplina dei termini

Il decreto ministeriale del 19 settembre 2003 ha modificato i termini in senso più aderente all’effettivo svolgimento dell’attività. In particolare:

  • la denuncia di esercizio deve essere effettuata contestualmente all’inizio dei lavori;
  • le denunce di variazione e di cessazione dell’attività devono essere presentate entro 30 giorni dal momento in cui la modifica, la variazione o la cessazione si è verificata;
  • il termine di 30 giorni si applica anche alle variazioni anagrafiche.

Ambito di applicazione temporale

Le nuove regole operano per gli eventi verificatisi a decorrere dal 9 ottobre 2003, data di entrata in vigore del decreto. Per gli eventi anteriori a tale data continuano a valere i termini previgenti dell’art. 12 del T.U. La circolare sottolinea inoltre che, se una denuncia viene presentata dopo il 9 ottobre 2003 ma si riferisce a un evento avvenuto prima di tale data, non può essere applicata la nuova disciplina.

Indicazioni operative per le strutture INAIL

È in corso l’adeguamento della procedura GRA ai nuovi termini. Nel periodo transitorio, le strutture devono verificare con particolare attenzione la data di verificazione dell’evento per evitare l’emissione di sanzioni che il sistema potrebbe elaborare automaticamente, ma che non sarebbero dovute in base alla nuova disciplina.

Punti principali

Presupposto normativo e finalità

La circolare prende atto dell’approvazione, con decreto ministeriale del 19 settembre 2003, della delibera del Consiglio di amministrazione n. 376 del 27 giugno 2002. L’intervento modifica i termini previsti dall’art. 12 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124 per le denunce di esercizio, di variazione e di cessazione dell’attività.

Disciplina previgente

Prima della modifica, il datore di lavoro era tenuto a comunicare gli elementi dell’attività da intraprendere almeno cinque giorni prima dell’inizio dei lavori. Per le modifiche di estensione e di natura del rischio, per la cessazione della lavorazione e per le variazioni anagrafiche il termine era di otto giorni dal verificarsi dell’evento.

Nuovi termini introdotti

La nuova disciplina allinea la denuncia di esercizio all’inizio effettivo dell’attività lavorativa, imponendone la presentazione contestuale. Per le denunce di variazione e di cessazione dell’attività, nonché per le variazioni anagrafiche, è fissato un termine unico di trenta giorni dal momento in cui la modifica, la cessazione o la variazione si è verificata.

Ambito temporale di applicazione

Le nuove disposizioni si applicano esclusivamente agli eventi di inizio attività, variazione o cessazione verificatisi dal 9 ottobre 2003, data di entrata in vigore del decreto. Per gli eventi anteriori restano applicabili i termini del previgente art. 12 del T.U. La circolare precisa che, se la denuncia è presentata dopo il 9 ottobre 2003 ma riguarda un evento precedente, non si applica la nuova disciplina.

Istruzioni operative transitorie

È in corso l’adeguamento della procedura GRA ai nuovi termini. Nelle more, le strutture INAIL devono prestare massima attenzione alla data di verificazione dell’evento, così da evitare la notifica di sanzioni eventualmente generate dal sistema informatico ma non dovute secondo la nuova disciplina.

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