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Sentenza

Sentenza del 07/06/2019 n. 741 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Pubblicità e sponsorizzazioni - Detrazione dell'IVA nella misura 10% anziché del 50% - Principio del favor rei - Irretroattività

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente chiedeva l'applicazione retroattiva della modifica introdotta dall'art. 29 del D.Lgs. n. 175/2014 all'art. 74 del D.P.R. n. 633/1972. La modifica ha previsto un'unica detrazione IVA forfettaria del 10% per le prestazioni di pubblicità e sponsorizzazione, mentre in precedenza il beneficio era riconosciuto in modo diverso, con una detrazione forfettaria del 50% per la pubblicità. Il contribuente invocava il principio del favor rei, sostenendo che il nuovo regime più favorevole dovesse applicarsi anche alle annualità precedenti.

La decisione

La modifica normativa è stata ritenuta non retroattiva. Il principio del favor rei non è applicabile perché il D.Lgs. n. 175/2014 non ha modificato una disposizione sanzionatoria né ha trasformato in lecita una condotta precedentemente illecita; ha invece modificato un regime fiscale, estendendo alle sponsorizzazioni il beneficio tributario già previsto per la pubblicità. Pertanto, per i periodi anteriori all'entrata in vigore della modifica, restano applicabili le regole fiscali previgenti.

Norme richiamate

  • Art. 74 del D.P.R. n. 633/1972

    Detrazione IVA forfettaria relativa alle prestazioni di pubblicità e sponsorizzazione

    La disposizione disciplina il regime speciale di detrazione dell'IVA per determinate prestazioni. La sua modifica opera per il futuro e non si applica automaticamente alle operazioni effettuate prima della sua entrata in vigore.

  • Art. 29 del D.Lgs. n. 175/2014

    Modifica dell'art. 74 del D.P.R. n. 633/1972

    La norma ha unificato il regime della detrazione forfettaria per pubblicità e sponsorizzazioni, estendendo alle sponsorizzazioni il beneficio precedentemente riconosciuto alla pubblicità. Non ha natura sanzionatoria.

  • D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175

    Il decreto introduce una modifica sostanziale del regime fiscale applicabile, non una disciplina più favorevole in materia di sanzioni amministrative o penali; di conseguenza, non è invocabile il principio del favor rei.

Massime di principio

  • Una modifica fiscale più favorevole non è automaticamente retroattiva: in assenza di una specifica previsione legislativa, si applica alle operazioni e ai periodi successivi alla sua entrata in vigore.
  • Il principio del favor rei riguarda le norme sanzionatorie e non le ordinarie modifiche dei regimi impositivi o delle modalità di determinazione dell'imposta.
  • Per stabilire se una norma possa incidere sul passato occorre distinguere tra una disposizione che elimina o attenua una sanzione e una disposizione che modifica il trattamento fiscale sostanziale di un'operazione.
  • L'estensione di un beneficio fiscale a una nuova categoria di operazioni non implica, di per sé, che il beneficio debba essere riconosciuto anche per operazioni anteriori alla modifica normativa.

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