Sentenza del 07/06/2019 n. 741 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Pubblicità e sponsorizzazioni - Detrazione dell'IVA nella misura 10% anziché del 50% - Principio del favor rei - Irretroattività
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente chiedeva l'applicazione retroattiva della modifica introdotta dall'art. 29 del D.Lgs. n. 175/2014 all'art. 74 del D.P.R. n. 633/1972. La modifica ha previsto un'unica detrazione IVA forfettaria del 10% per le prestazioni di pubblicità e sponsorizzazione, mentre in precedenza il beneficio era riconosciuto in modo diverso, con una detrazione forfettaria del 50% per la pubblicità. Il contribuente invocava il principio del favor rei, sostenendo che il nuovo regime più favorevole dovesse applicarsi anche alle annualità precedenti.
La decisione
La modifica normativa è stata ritenuta non retroattiva. Il principio del favor rei non è applicabile perché il D.Lgs. n. 175/2014 non ha modificato una disposizione sanzionatoria né ha trasformato in lecita una condotta precedentemente illecita; ha invece modificato un regime fiscale, estendendo alle sponsorizzazioni il beneficio tributario già previsto per la pubblicità. Pertanto, per i periodi anteriori all'entrata in vigore della modifica, restano applicabili le regole fiscali previgenti.
Norme richiamate
Art. 74 del D.P.R. n. 633/1972
Detrazione IVA forfettaria relativa alle prestazioni di pubblicità e sponsorizzazione
La disposizione disciplina il regime speciale di detrazione dell'IVA per determinate prestazioni. La sua modifica opera per il futuro e non si applica automaticamente alle operazioni effettuate prima della sua entrata in vigore.
Art. 29 del D.Lgs. n. 175/2014
Modifica dell'art. 74 del D.P.R. n. 633/1972
La norma ha unificato il regime della detrazione forfettaria per pubblicità e sponsorizzazioni, estendendo alle sponsorizzazioni il beneficio precedentemente riconosciuto alla pubblicità. Non ha natura sanzionatoria.
D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175
Il decreto introduce una modifica sostanziale del regime fiscale applicabile, non una disciplina più favorevole in materia di sanzioni amministrative o penali; di conseguenza, non è invocabile il principio del favor rei.
Massime di principio
- Una modifica fiscale più favorevole non è automaticamente retroattiva: in assenza di una specifica previsione legislativa, si applica alle operazioni e ai periodi successivi alla sua entrata in vigore.
- Il principio del favor rei riguarda le norme sanzionatorie e non le ordinarie modifiche dei regimi impositivi o delle modalità di determinazione dell'imposta.
- Per stabilire se una norma possa incidere sul passato occorre distinguere tra una disposizione che elimina o attenua una sanzione e una disposizione che modifica il trattamento fiscale sostanziale di un'operazione.
- L'estensione di un beneficio fiscale a una nuova categoria di operazioni non implica, di per sé, che il beneficio debba essere riconosciuto anche per operazioni anteriori alla modifica normativa.
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