Circolare Inail n. 48 del 2 novembre 2017
Lavoro agile. Legge 22 maggio 2017, n. 81, articoli 18-23. Obbligo assicurativo e classificazione tariffaria, retribuzione imponibile, tutela assicurativa, tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Istruzioni operative.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce le prime istruzioni applicative sulla legge n. 81/2017 in materia di lavoro agile, chiarendo che tale modalità non esclude l’assicurazione Inail né modifica i criteri di classificazione tariffaria e di determinazione della retribuzione imponibile. Vengono inoltre precisati l’ambito della tutela contro gli infortuni, compresi alcuni casi di infortunio in itinere, e gli obblighi del datore di lavoro in tema di salute e sicurezza, informativa e cooperazione del lavoratore. Sono infine indicate le regole operative per le denunce assicurative e per la comunicazione dell’accordo di lavoro agile, con specifiche per le Amministrazioni statali.
Lavoro agile: obbligo assicurativo, classificazione tariffaria, retribuzione imponibile e tutela sicurezza
Lavoro agile: obbligo assicurativo, classificazione tariffaria e tutela Inail
La circolare n. 48 del 2 novembre 2017 fornisce le prime istruzioni operative in merito alla legge 22 maggio 2017, n. 81, con particolare riferimento al lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato. L’obiettivo è chiarire gli effetti della nuova disciplina sul piano assicurativo Inail, sulla retribuzione imponibile, sulla tutela contro gli infortuni e sulla salute e sicurezza dei lavoratori, nonché indicare gli adempimenti pratici per datori di lavoro pubblici e privati.
Quadro normativo e nozione di lavoro agile
La legge n. 81/2017, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 13 giugno 2017 ed entrata in vigore il 14 giugno 2017, introduce una disciplina che promuove il lavoro agile per favorire la competitività e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Ai sensi dell’articolo 18, comma 1, il lavoro agile è definito come modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, senza precisi vincoli di orario o di luogo e con possibile utilizzo di strumenti tecnologici. La prestazione è resa in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa, entro i limiti di durata massima dell’orario giornaliero e settimanale previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
La disciplina si applica, in quanto compatibile, anche ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, nel rispetto delle direttive richiamate dalla legge n. 124/2015 e fatta salva la disciplina specifica di settore. Gli adempimenti devono essere svolti senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, utilizzando le risorse già disponibili.
Contenuto dell’accordo individuale e potere di controllo
La circolare richiama l’articolo 19 della legge n. 81/2017, che impone all’accordo individuale scritto di disciplinare diversi elementi essenziali:
- l’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali, con riferimento anche all’esercizio del potere direttivo e agli strumenti utilizzati dal lavoratore;
- la durata, potendo l’accordo essere a tempo determinato o indeterminato;
- il preavviso di recesso, che per gli accordi a tempo indeterminato deve essere di almeno 30 giorni; per i lavoratori disabili ex legge n. 68/1999, il preavviso del datore di lavoro non può essere inferiore a 90 giorni;
- i tempi di riposo e le misure tecniche e organizzative per garantire la disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche.
L’articolo 21 prevede che l’accordo regoli anche l’esercizio del potere di controllo del datore di lavoro sulla prestazione svolta all’esterno, nel rispetto dell’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, e individui le condotte connesse alla prestazione esterna che possono comportare sanzioni disciplinari.
Obbligo assicurativo e classificazione tariffaria
La circolare chiarisce che il lavoro agile non esclude l’obbligo assicurativo contro infortuni sul lavoro e malattie professionali. La nuova disciplina configura infatti una modalità flessibile di svolgimento del lavoro subordinato, ma non fa venir meno i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal DPR n. 1124/1965. In particolare, restano rilevanti:
- i requisiti oggettivi, legati alle lavorazioni rischiose;
- i requisiti soggettivi, relativi alle categorie di persone assicurate.
Ai fini della classificazione tariffaria, la prestazione resa in modalità agile va ricondotta alla medesima lavorazione svolta in azienda. La circolare richiama il criterio tariffario per cui, agli effetti delle tariffe, per "lavorazione" si intende il ciclo di operazioni necessario a realizzare l’attività descritta, comprese le operazioni complementari e sussidiarie svolte dallo stesso datore di lavoro in connessione operativa con l’attività principale, anche se effettuate in luoghi diversi. Di conseguenza, l’analisi del rischio non differisce da quella ordinariamente compiuta in ambito aziendale e, a parità di rischio, deve corrispondere una identica classificazione tariffaria.
Retribuzione imponibile e parità di trattamento
Per i lavoratori agili non cambia la base imponibile su cui calcolare il premio assicurativo. La circolare afferma che continua ad applicarsi la retribuzione effettiva della generalità dei lavoratori, determinata come reddito di lavoro dipendente ai sensi del combinato disposto dell’articolo 51 del DPR n. 917/1986 e dell’articolo 29 del DPR n. 1124/1965, con adeguamento ai minimi giornalieri di legge quando l’importo risulti inferiore.
Viene inoltre richiamato l’articolo 20, comma 1, della legge n. 81/2017, che riconosce al lavoratore agile un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato, in attuazione dei contratti collettivi di cui all’articolo 51 del d.lgs. n. 81/2015, ai lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente in azienda.
Tutela assicurativa e infortuni in itinere
L’articolo 23 della legge n. 81/2017 estende espressamente la tutela Inail al lavoratore agile per gli infortuni e le malattie professionali connessi a rischi della prestazione resa all’esterno dei locali aziendali. La circolare precisa che la tutela opera quando l’evento abbia una diretta connessione con la prestazione lavorativa.
Per l’infortunio in itinere, la copertura sussiste solo quando il normale percorso di andata e ritorno tra abitazione e luogo prescelto per l’attività esterna sia affrontato perché la scelta del luogo è dettata da esigenze connesse alla prestazione o dalla necessità di conciliare vita privata e lavoro, e sempre che tale scelta risponda a criteri di ragionevolezza.
Sono tutelati i lavoratori esposti alle fonti di rischio previste dall’articolo 1 del DPR n. 1124/1965, compreso il rischio elettrico connesso all’uso di macchine d’ufficio, come computer, mezzi telematici e videoterminali. Una volta rientrati nel campo di applicazione della tutela, essi sono assicurati con i criteri generali validi per gli altri lavoratori, ferma restando l’esclusione del rischio elettivo.
La circolare evidenzia inoltre che la copertura riguarda non solo gli infortuni collegati al rischio proprio dell’attività, ma anche quelli relativi ad attività prodromiche o accessorie, purché strumentali allo svolgimento delle mansioni.
Funzione dell’accordo ai fini della tutela infortunistica
L’accordo previsto dagli articoli 18 e 19 della legge n. 81/2017 è considerato uno strumento utile per individuare i rischi lavorativi e i riferimenti spazio-temporali rilevanti per il riconoscimento delle prestazioni infortunistiche. Se l’accordo non contiene elementi sufficienti, l’indennizzabilità dell’evento richiede specifici accertamenti per verificare la sussistenza dei presupposti sostanziali della tutela, in particolare il nesso stretto e funzionale tra l’attività svolta al momento dell’evento e la prestazione lavorativa, anche se svolta fuori dai locali aziendali.
Salute e sicurezza del lavoratore agile
L’articolo 22 impone al datore di lavoro di consegnare, almeno annualmente, al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza un’informativa scritta contenente i rischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione della prestazione. Il datore deve anche fornire un’adeguata informazione sul corretto utilizzo delle attrezzature eventualmente messe a disposizione e verificarne la conformità al titolo III del d.lgs. n. 81/2008 e alle norme di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, assicurandone nel tempo la sicurezza mediante adeguata manutenzione.
Il lavoratore agile, a sua volta, deve cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi alla prestazione resa all’esterno dei locali aziendali.
Istruzioni operative e adempimenti comunicativi
Per i datori di lavoro privati o pubblici non statali non sussiste alcun obbligo di denuncia ai fini assicurativi se il personale è già assicurato per le specifiche attività lavorative in azienda e viene adibito alle medesime mansioni in modalità agile senza variazione del rischio. Se invece non esiste un rapporto assicurativo con l’Istituto, i datori di lavoro devono presentare apposita denuncia di esercizio tramite i servizi online del portale Inail, per assicurare anche i lavoratori svolgenti attività in modalità agile.
Lo svolgimento della prestazione in modalità agile è soggetto a comunicazione ai sensi dell’articolo 23, comma 1. Dal 15 novembre 2017 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rende disponibile un modello specifico sul proprio sito per consentire ai datori di lavoro pubblici e privati di comunicare l’avvenuta sottoscrizione dell’accordo. Le informazioni contenute nel modello sono trasmesse a Inail in base all’accordo di cooperazione applicativa tra le due amministrazioni, con finalità di monitoraggio della diffusione del lavoro agile e dei relativi effetti assicurativi, anche in vista di un eventuale aggiornamento dei rischi assicurati.
Disciplina per le Amministrazioni statali
Per i dipendenti delle Amministrazioni statali addetti al lavoro agile e rientranti nelle previsioni degli articoli 1 e 4 del DPR n. 1124/1965, la tutela obbligatoria contro infortuni e malattie professionali continua a essere attuata con la speciale modalità dell’articolo 127 dello stesso decreto, disciplinata dal decreto ministeriale 10 ottobre 1985 sulla gestione per conto dello Stato.
Punti principali
Quadro normativo e definizione di lavoro agile
La circolare richiama la legge 22 maggio 2017, n. 81, entrata in vigore il 14 giugno 2017, e ne illustra i primi effetti applicativi. Il lavoro agile è qualificato come modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche per fasi, cicli e obiettivi, senza vincoli rigidi di orario o luogo e con possibile uso di strumenti tecnologici. La disciplina si applica, in quanto compatibile, anche alle amministrazioni pubbliche e gli adempimenti devono essere gestiti senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Contenuti dell’accordo individuale e poteri del datore di lavoro
L’accordo individuale deve essere stipulato per iscritto e disciplinare: modalità di esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali, esercizio del potere direttivo, strumenti utilizzati, durata dell’accordo, preavviso di recesso e tempi di riposo/disconnessione. Per gli accordi a tempo indeterminato il recesso è possibile con almeno 30 giorni di preavviso; per i lavoratori disabili ai sensi della legge n. 68/1999, il preavviso del datore di lavoro non può essere inferiore a 90 giorni. L’accordo deve anche individuare le condotte disciplinarmente rilevanti e regolamentare il controllo datoriale nel rispetto dell’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori.
Obbligo assicurativo Inail e classificazione tariffaria
Lo svolgimento del lavoro agile non fa venir meno i requisiti oggettivi e soggettivi dell’assicurazione obbligatoria contro infortuni e malattie professionali. La classificazione tariffaria segue quella della medesima lavorazione svolta in azienda, perché il rischio resta sostanzialmente invariato e il lavoro agile rappresenta solo una diversa modalità di esecuzione della prestazione. Il principio è rafforzato dal fatto che gli strumenti tecnologici sono forniti dal datore di lavoro, che ne garantisce anche il buon funzionamento.
Retribuzione imponibile e parità di trattamento
Per i lavoratori agili non cambia la base di calcolo del premio assicurativo. Continua ad applicarsi la retribuzione effettiva della generalità dei lavoratori, determinata secondo il reddito da lavoro dipendente e da adeguare, quando inferiore, ai minimi giornalieri di legge. La circolare ribadisce inoltre il principio di parità di trattamento economico e normativo rispetto ai lavoratori che svolgono le stesse mansioni esclusivamente in azienda, richiamando l’articolo 20 della legge n. 81/2017.
Tutela assicurativa per infortuni e in itinere
L’articolo 23 della legge n. 81/2017 estende espressamente la tutela Inail al lavoratore agile per gli infortuni e le malattie professionali connessi alla prestazione resa all’esterno dei locali aziendali. Sono coperti gli eventi causati da rischi connessi alla prestazione lavorativa e, in presenza dei presupposti previsti dalla norma, anche gli infortuni occorsi nel normale percorso di andata e ritorno tra abitazione e luogo prescelto per lavorare. Tale tutela opera quando la scelta del luogo sia dettata da esigenze connesse alla prestazione o dalla necessità di conciliare vita e lavoro, e risponda a criteri di ragionevolezza.
Rischi coperti e criteri di indennizzabilità
Il lavoratore agile è assicurato se esposto alle fonti di rischio previste dall’articolo 1 del DPR n. 1124/1965, compreso il rischio elettrico legato all’uso di macchine d’ufficio e strumenti telematici. Una volta ricompreso nel campo di applicazione della tutela, l’assicurato è protetto secondo i criteri generali validi per gli altri lavoratori, salvo il limite del rischio elettivo. La circolare sottolinea anche la copertura degli infortuni connessi ad attività prodromiche o accessorie, purché strumentali alle mansioni proprie del profilo professionale.
Ruolo dell’accordo individuale nella ricostruzione del rischio
L’accordo previsto dagli articoli 18 e 19 della legge n. 81/2017 è ritenuto strumento utile per individuare i rischi lavorativi, i riferimenti spazio-temporali e per consentire il rapido riconoscimento delle prestazioni infortunistiche. Se l’accordo non contiene indicazioni sufficienti, l’indennizzabilità dell’evento richiede specifici accertamenti per verificare il collegamento stretto e funzionale tra attività svolta al momento dell’infortunio e prestazione lavorativa, anche quando l’attività si svolga fuori dai locali aziendali.
Salute e sicurezza sul lavoro
L’articolo 22 impone al datore di lavoro di consegnare al lavoratore agile e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, almeno una volta l’anno, un’informativa scritta sui rischi generali e specifici connessi alla modalità agile. Il datore deve inoltre informare sull’uso corretto delle attrezzature eventualmente fornite, assicurare la conformità degli strumenti al titolo III del d.lgs. n. 81/2008 e mantenerne nel tempo i requisiti di sicurezza tramite adeguata manutenzione. Il lavoratore deve cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro.
Istruzioni operative per i datori di lavoro e comunicazioni
I datori di lavoro privati o pubblici non statali, se il personale è già assicurato per le medesime mansioni in azienda e il lavoro agile non comporta variazioni di rischio, non devono effettuare una nuova denuncia ai fini assicurativi. Se invece non esiste un rapporto assicurativo con Inail, devono presentare denuncia di esercizio tramite i servizi online del portale dell’Istituto. Lo svolgimento del lavoro agile deve essere comunicato secondo l’articolo 23, comma 1, e dal 15 novembre 2017 è disponibile sul sito del Ministero del lavoro un modello apposito per la comunicazione dell’avvenuta sottoscrizione dell’accordo; i dati saranno poi trasmessi a Inail per il monitoraggio della diffusione e degli effetti assicurativi.
Dipendenti delle Amministrazioni statali
Per i dipendenti delle Amministrazioni statali che svolgono lavoro agile e rientrano nell’ambito degli articoli 1 e 4 del DPR n. 1124/1965, la tutela obbligatoria contro infortuni e malattie professionali continua a essere attuata con la speciale modalità di cui all’articolo 127 del medesimo decreto, regolamentata dal decreto ministeriale 10 ottobre 1985 sulla gestione per conto dello Stato.
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