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Circolare

Circolare Inail n. 50 dell'8 novembre 2017

Obbligo e tutela assicurativa dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari: classificazione tariffaria, retribuzione imponibile e modalità di calcolo del premio assicurativo. Decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, art. 25, comma 5.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che i giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari sono soggetti all’assicurazione obbligatoria Inail per le lavorazioni rischiose previste dal T.U. n. 1124/1965, con decorrenza dal 15 agosto 2017. Indica la classificazione tariffaria nella voce 0722 della Gestione altre attività, definisce la retribuzione imponibile come retribuzione di ragguaglio mensile e spiega il metodo di calcolo del premio, distinguendo tra rata iniziale e autoliquidazione. Vengono inoltre disciplinati gli adempimenti telematici del Ministero della giustizia per denuncia di iscrizione, dichiarazione retribuzioni e gestione delle denunce di infortunio e malattia professionale.

Obbligo assicurativo Inail per giudici onorari di pace e vice procuratori onorari: classificazione tariffaria, retribuzione imponibile e calcolo del premio

Obbligo assicurativo e tutela Inail dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari

La circolare disciplina il regime assicurativo applicabile ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari alla luce del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, che ha riformato organicamente la magistratura onoraria. Il documento chiarisce l’inquadramento delle nuove figure, l’obbligo di assicurazione Inail, la classificazione tariffaria da applicare, la base imponibile per il calcolo del premio e gli adempimenti telematici a carico del Ministero della giustizia.

Quadro normativo di riferimento

La circolare richiama un ampio quadro normativo, comprendente il d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, il decreto ministeriale 10 ottobre 1985 sulla gestione per conto dello Stato, il d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, il d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, il decreto tariffe del 12 dicembre 2000, il d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, il d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151, la legge 28 aprile 2016, n. 57, il d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116 e la circolare Inail 18 aprile 2017, n. 17.

Inquadramento della riforma della magistratura onoraria

Il d.lgs. n. 116/2017 dà attuazione alla delega contenuta nella legge n. 57/2016 e ridefinisce lo status dei magistrati onorari. I giudici onorari di pace e i giudici onorari di tribunale sono ricondotti a un’unica figura denominata giudice onorario di pace, mentre resta invariata la figura del vice procuratore onorario, pur con una nuova definizione di funzioni e compiti.

La riforma sottolinea la natura onoraria dell’ufficio: l’incarico è temporaneo, non configura rapporto di pubblico impiego, è compatibile con altre attività lavorative e professionali e comporta un impegno complessivo non superiore a due giorni a settimana. È inoltre previsto il limite massimo di durata di due quadrienni e la cessazione dell’incarico al compimento del 65° anno di età. La circolare richiama anche il regime transitorio per i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto.

Soggetti interessati e funzioni svolte

Il giudice onorario di pace è il magistrato onorario addetto all’ufficio del giudice di pace; il vice procuratore onorario è il magistrato onorario addetto all’ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica. Entrambe le figure svolgono compiti di supporto ai magistrati professionali e, nei limiti previsti dalla legge, funzioni giurisdizionali.

I giudici onorari di pace esercitano giurisdizione civile e penale e la funzione conciliativa in materia civile, oltre a essere assegnati all’ufficio per il processo presso il tribunale del circondario. In ogni procura della Repubblica presso i tribunali ordinari è istituito l’ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica, che si avvale anche dei vice procuratori onorari secondo le determinazioni organizzative del procuratore.

Obbligo di assicurazione contro infortuni e malattie professionali

Ai sensi dell’art. 25, comma 5, del d.lgs. n. 116/2017, i giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari impegnati, in ragione delle rispettive funzioni giurisdizionali, in lavorazioni rischiose ai sensi del d.P.R. n. 1124/1965 sono persone assicurate all’Inail. L’obbligo assicurativo riguarda sia i soggetti immessi in servizio successivamente al 15 agosto 2017, data di entrata in vigore del decreto, sia quelli già in servizio a tale data, come confermato dall’art. 32, comma 1, del medesimo decreto.

La circolare precisa che non è possibile estendere alla magistratura onoraria la tutela assicurativa prevista per i magistrati professionali, perché questi ultimi sono pubblici dipendenti e beneficiano della speciale gestione per conto dello Stato. Per la magistratura onoraria, invece, la legge delega esclude espressamente la configurabilità di un rapporto di pubblico impiego.

Natura delle indennità e regime fiscale

La circolare evidenzia che, in conseguenza della riforma, i compensi dei magistrati onorari assumono natura di indennità e non di retribuzione. Inoltre, per effetto dell’art. 26 del d.lgs. n. 116/2017 e delle modifiche al TUIR, le indennità corrisposte ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari, comprensive degli oneri previdenziali e assistenziali, non sono più considerate redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ma redditi di lavoro autonomo.

Il nuovo regime previdenziale e assistenziale deve essere attuato senza oneri per la finanza pubblica, mediante l’utilizzo di risorse ricavate dalle indennità percepite dagli stessi magistrati onorari.

Classificazione tariffaria e base imponibile per il premio

Per la classificazione tariffaria, la circolare indica che le attività svolte abitualmente con uso di videoterminali e macchine elettroniche d’ufficio rientrano nella voce di tariffa 0722 della Gestione altre attività, relativa al personale che utilizza direttamente videoterminali e macchine da ufficio, con tasso del 5 per mille.

Ai fini del calcolo del premio assicurativo, la retribuzione imponibile è individuata nell’importo mensile stabilito per la retribuzione di ragguaglio, corrispondente al minimale di legge per la liquidazione delle rendite di cui all’art. 116, terzo comma, del d.P.R. n. 1124/1965. Tale importo è rivalutato annualmente e non è frazionabile. La circolare richiama, per il 2017, la retribuzione di ragguaglio annua di euro 16.195,20.

Tutela assicurativa e prestazioni economiche

L’applicazione della gestione ordinaria comporta il riconoscimento della totalità delle prestazioni economiche erogate dall’Inail, compresa l’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta. Le prestazioni sono commisurate alla stessa base imponibile utilizzata per il calcolo del premio assicurativo.

Denuncia di iscrizione e attivazione della copertura

Per attivare la copertura assicurativa, il Ministero della giustizia deve trasmettere all’Inail, in via telematica e tramite il portale www.inail.it, la denuncia di iscrizione per l’assicurazione contro infortuni e malattie professionali dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari.

In sede di prima applicazione, la denuncia di iscrizione deve essere inviata entro 30 giorni dall’emanazione della circolare, fermo restando che la copertura decorre dal 15 agosto 2017. L’ufficio competente del Ministero deve riattivare il codice ditta già comunicato ai sensi del decreto ministeriale 12 dicembre 2000 e istituire una nuova Posizione Assicurativa Territoriale (PAT) per la gestione del rapporto assicurativo su tutto il territorio nazionale.

Calcolo del premio e autoliquidazione

Il premio di rata anticipato relativo al periodo 15 agosto 2017 - 31 dicembre 2017 è calcolato dalla sede Inail competente per il codice ditta e richiesto con il provvedimento di assicurazione e conteggio, tenendo conto dell’imponibile retributivo dichiarato e del tasso di premio previsto dalla tariffa per la lavorazione svolta.

Per l’anno solare successivo a quello di attivazione della copertura, la liquidazione e il pagamento del premio, insieme alla regolazione del premio per l’anno precedente, devono essere effettuati in autoliquidazione ai sensi degli articoli 28 e 44 del d.P.R. n. 1124/1965. Il Ministero della giustizia deve presentare telematicamente entro il 28 febbraio 2018 la dichiarazione delle retribuzioni relative al 2017, determinate in base all’effettivo numero dei giudici di pace in servizio e ai mesi di presenza, utilizzando il servizio A.L.P.I. online.

Entro il 16 febbraio 2018 deve essere calcolato il premio anticipato per il 2018 e il conguaglio per il 2017, con pagamento del premio complessivo mediante modello F24 EP. Per gli anni successivi al primo anno solare intero, il premio continua a essere corrisposto in autoliquidazione, salvo il diritto dell’Istituto di richiedere eventuali quote residue o differenze derivanti da rettifiche, variazioni di rischio, variazioni o rettifiche delle retribuzioni, accertamenti ispettivi e altri importi dovuti.

Denuncia di infortunio sul lavoro e di malattia professionale

L’obbligo di effettuare le denunce di infortunio e di malattia professionale è attribuito all’ufficio competente individuato dal Ministero della giustizia secondo il proprio assetto organizzativo interno. Tale ufficio deve adempiere a tutte le previsioni del Testo unico, in particolare agli articoli 53 e 54.

A seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 151/2015, le denunce devono essere trasmesse per via telematica e corredate dai riferimenti del certificato medico già inviato all’Inail direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio.

Il responsabile dell’ufficio, in possesso delle credenziali dispositive rilasciate ai datori di lavoro della gestione ordinaria, può a sua volta abilitare altri responsabili territoriali al ruolo di "Datore di lavoro", che consente l’invio delle denunce di infortunio e malattia professionale relative alla PAT istituita per il personale in esame e abbinata al codice ditta del Ministero.

Obblighi verso l’autorità di pubblica sicurezza e notizia dell’infortunio

L’invio telematico della denuncia di infortunio all’Inail assolve anche l’obbligo di informare l’autorità di pubblica sicurezza per gli eventi che comportano morte o prognosi superiore a 30 giorni.

Resta fermo l’obbligo dell’assicurato di dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche lieve. Tale obbligo si considera assolto comunicando alla struttura competente alla denuncia l’identificativo e la data di rilascio del certificato medico trasmesso all’Inail.

Precisazione finale sulle modalità di denuncia

La circolare precisa infine che, per le denunce di infortunio o malattia professionale relative ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari, non devono essere utilizzate le modalità di denuncia e le credenziali già impiegate per la speciale gestione per conto dello Stato, che riguarda esclusivamente i dipendenti del Ministero della giustizia.

Punti principali

Nuovo regime della magistratura onoraria

Il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 attua la riforma organica della magistratura onoraria. La circolare inquadra la nuova figura del giudice onorario di pace, che accorpa giudici onorari di pace e giudici onorari di tribunale, e conferma la figura del vice procuratore onorario, ridefinendone funzioni e collocazione organizzativa. L’incarico resta temporaneo, non configura rapporto di pubblico impiego ed è compatibile con attività lavorative e professionali, con impegno limitato a due giorni a settimana e cessazione al compimento dei 65 anni, salvo il regime transitorio per i magistrati già in servizio alla data di entrata in vigore della riforma.

Obbligo assicurativo Inail

Ai sensi dell’art. 25, comma 5, del d.lgs. n. 116/2017, i giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari impegnati in lavorazioni rischiose di cui al d.P.R. n. 1124/1965 sono assicurati Inail. L’obbligo vale per i soggetti immessi in servizio dopo il 15 agosto 2017 e anche per quelli già in servizio a tale data, secondo quanto previsto dall’art. 32, comma 1, del medesimo decreto. La tutela assicurativa applicabile è quella della gestione ordinaria, non quella prevista per i magistrati professionali dipendenti pubblici.

Classificazione tariffaria e base imponibile

Le attività svolte dai magistrati onorari che utilizzano abitualmente videoterminali e macchine elettroniche d’ufficio sono ricondotte alla voce di tariffa 0722 della Gestione altre attività, con tasso pari al 5 per mille. Ai fini del premio, la retribuzione imponibile è assunta nel valore mensile della retribuzione di ragguaglio, corrispondente al minimale di legge per la liquidazione delle rendite; l’importo è rivalutato annualmente e non è frazionabile. Per il 2017 la circolare richiama la retribuzione di ragguaglio annua di euro 16.195,20.

Premio assicurativo e autoliquidazione

Il premio per il periodo 15 agosto 2017 - 31 dicembre 2017 è calcolato dalla Sede Inail competente e richiesto con il provvedimento di assicurazione e conteggio, sulla base dell’imponibile dichiarato e del tasso previsto dalla tariffa. Per gli anni successivi il premio è corrisposto in autoliquidazione, con dichiarazione delle retribuzioni e versamento del premio anticipato e della regolazione dell’anno precedente. Il Ministero della giustizia deve presentare telematicamente la dichiarazione delle retribuzioni 2017 entro il 28 febbraio 2018; entro il 16 febbraio 2018 deve essere calcolato e pagato il premio complessivo di autoliquidazione tramite F24 EP.

Adempimenti telematici e PAT

Per attivare la copertura assicurativa, il Ministero della giustizia inoltra all’Inail la denuncia di iscrizione tramite il portale www.inail.it, riattivando il codice ditta già comunicato e istituendo una nuova Posizione Assicurativa Territoriale (PAT) per i magistrati onorari operanti su tutto il territorio nazionale. L’accesso ai servizi online richiede credenziali dispositive. L’ufficio competente può, se necessario, abilitare sul territorio altri soggetti al ruolo di "Datore di lavoro" per l’invio delle denunce.

Denuncia di infortunio e malattia professionale

L’obbligo di denuncia di infortunio sul lavoro e di malattia professionale grava sull’ufficio competente individuato dal Ministero della giustizia, che deve rispettare le regole del d.P.R. n. 1124/1965, come modificate dal d.lgs. n. 151/2015. Le denunce vanno trasmesse telematicamente e devono riportare i riferimenti del certificato medico già inviato all’Inail. L’invio della denuncia d’infortunio vale anche per l’adempimento verso l’autorità di pubblica sicurezza in caso di morte o prognosi superiore a 30 giorni. Gli assicurati devono comunque dare immediata notizia dell’infortunio, e tale obbligo si intende assolto comunicando l’identificativo e la data del certificato medico.

Prestazioni e precisazioni operative

L’applicazione della gestione ordinaria comporta il riconoscimento di tutte le prestazioni economiche Inail, compresa l’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, commisurate alla medesima base imponibile utilizzata per il premio. La circolare precisa inoltre che, per le denunce relative ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari, non devono essere utilizzate le modalità e le credenziali previste per la speciale gestione per conto dello Stato, riservata ai dipendenti del Ministero della giustizia.

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