Circolare Inail n. 44 del 13 ottobre 2017
Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita con decorrenza 1° luglio 2017 – Limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare conferma, dal 1° luglio 2017, gli importi del minimale e del massimale di rendita già vigenti dal 1° luglio 2016, pari rispettivamente a 16.195,20 euro e 30.076,80 euro. Di conseguenza restano invariati i limiti di retribuzione imponibile da utilizzare per il calcolo dei premi assicurativi, secondo le diverse categorie di lavoratori indicate. Vengono inoltre riepilogati gli importi convenzionali applicabili a lavoratori particolari, parasubordinati, sportivi professionisti, alunni e studenti, nonché il premio speciale unitario per gli allievi IeFP e il profilo risarcitorio.
Rivalutazione del minimale e massimale di rendita dal 1° luglio 2017 e limiti di retribuzione imponibile per i premi assicurativi
Rivalutazione del minimale e massimale di rendita dal 1° luglio 2017
La circolare comunica la conferma, con decorrenza 1° luglio 2017, degli importi del minimale e del massimale di rendita già in vigore dal 1° luglio 2016. Il provvedimento si inserisce nel quadro normativo del DPR 1124/1965 e del d.lgs. 38/2000 e richiama il decreto ministeriale 19 luglio 2017, che ha mantenuto fermi gli importi di riferimento.
La finalità operativa della circolare è quella di aggiornare, per ciascuna categoria interessata, i limiti di retribuzione imponibile da assumere per il calcolo dei premi assicurativi Inail, senza introdurre nuove variazioni rispetto alla disciplina applicata nell’anno precedente.
Quadro normativo e richiamo alle precedenti istruzioni
La circolare si fonda su:
- DPR 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 116, comma 3, in materia di minimale e massimale di rendita;
- d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, articolo 11, comma 1, sulla rivalutazione delle rendite;
- decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 19 luglio 2017, relativo alla rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale dal 1° luglio 2017 per il settore industria, compreso il settore marittimo.
Sono inoltre richiamate le circolari Inail n. 36 dell’11 ottobre 2016 e n. 17 del 18 aprile 2017, che contengono i valori e i criteri applicativi già utilizzati per il periodo precedente.
Conferma degli importi di riferimento
Il decreto ministeriale 19 luglio 2017 conferma gli stessi importi fissati dal decreto 29 luglio 2016:
- minimale di rendita: 16.195,20 euro;
- massimale di rendita: 30.076,80 euro.
Tali valori valgono dal 1° luglio 2017 e determinano la conferma dei limiti di retribuzione imponibile ai fini del premio assicurativo.
Tipologie di lavoratori interessati e retribuzioni convenzionali
La circolare distingue diverse categorie di lavoratori e indica, per ciascuna, i valori convenzionali da applicare dal 1° luglio 2017.
Lavoratori con retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita
Rientrano in questa categoria:
- detenuti e internati;
- allievi dei corsi di istruzione professionale;
- lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità;
- lavoratori in tirocini formativi e di orientamento;
- lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale.
Per tali soggetti la retribuzione convenzionale dal 1° luglio 2017 è pari a:
- 53,98 euro giornalieri;
- 1.349,60 euro mensili.
Familiari partecipanti all’impresa familiare
Per i familiari partecipanti all’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis c.c. la retribuzione convenzionale è fissata in:
- 54,21 euro giornalieri;
- 1.355,32 euro mensili.
Lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali
Per i lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali di cui alla legge n. 84/1994 la retribuzione convenzionale indicata è pari a 1.207,56 euro, calcolata secondo il parametro riportato in circolare.
Lavoratori dell’area dirigenziale
Per i lavoratori dell’area dirigenziale la circolare distingue:
- senza contratto part-time: 100,26 euro giornalieri e 2.506,40 euro mensili;
- con contratto part-time: 12,53 euro orari.
Retribuzione di ragguaglio
La retribuzione di ragguaglio è confermata in:
- 53,98 euro giornalieri;
- 1.349,60 euro mensili.
Compensi effettivi per lavoratori parasubordinati e prestazioni occasionali
Per i lavoratori parasubordinati la circolare conferma, dal 1° luglio 2017, il minimo e massimo mensile pari a:
- 1.349,60 euro;
- 2.506,40 euro.
Per le prestazioni occasionali sono indicati anche i limiti giornalieri:
- minimo mensile: 1.349,60 euro;
- massimo mensile: 2.506,40 euro;
- minimo giornaliero: 53,98 euro;
- massimo giornaliero: 100,26 euro.
Sportivi professionisti dipendenti
Per gli sportivi professionisti dipendenti la retribuzione effettiva annua resta compresa, dal 1° luglio 2017, tra:
- 16.195,20 euro minimo annuo;
- 30.076,80 euro massimo annuo.
Alunni e studenti di scuole o istituti non statali
Per gli alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti a esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro, la circolare conferma il premio annuale a persona in misura pari a 2,59 euro.
Viene precisato che tale importo si applica sia:
- alla regolazione del premio per l’anno scolastico 2016/2017;
- all’anticipo del premio per l’anno scolastico 2017/2018.
Allievi dei corsi ordinamentali IeFP
Per gli allievi dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, il 2017 prevede:
- retribuzione minima giornaliera: 53,98 euro;
- premio speciale unitario annuale: 58,00 euro.
Profilo risarcitorio
La circolare riepiloga infine il profilo risarcitorio applicabile dal 1° luglio 2017, confermando i seguenti valori:
- minimale di rendita annuale: 16.195,20 euro;
- minimale di rendita giornaliera: 53,98 euro;
- massimale di rendita annuale: 30.076,80 euro;
- massimale di rendita giornaliera: 100,26 euro.
Sintesi conclusiva
Il documento non introduce nuove misure economiche, ma conferma la continuità dei valori già vigenti, fornendo un quadro aggiornato e coordinato degli importi da utilizzare per il calcolo dei premi assicurativi e per le prestazioni/rendite collegate alle diverse categorie di assicurati Inail.
Punti principali
Conferma del minimale e massimale di rendita
Il decreto ministeriale 19 luglio 2017 ha confermato, con decorrenza 1° luglio 2017, gli importi del minimale e del massimale di rendita già fissati dal 1° luglio 2016: 16.195,20 euro per il minimale e 30.076,80 euro per il massimale. Per effetto di tale conferma restano invariati anche i limiti di retribuzione imponibile ai fini del calcolo del premio assicurativo.
Lavoratori con retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita
Per detenuti e internati, allievi dei corsi di istruzione professionale, lavoratori in lavori socialmente utili e di pubblica utilità, lavoratori in tirocini formativi e di orientamento e lavoratori sospesi utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale, dal 1° luglio 2017 la retribuzione convenzionale è pari a 53,98 euro giornalieri e 1.349,60 euro mensili.
Altre categorie con retribuzioni convenzionali o effettive
Sono indicati i valori per familiari partecipanti all’impresa familiare, lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali, area dirigenziale con e senza part-time, retribuzione di ragguaglio e compensi effettivi dei lavoratori parasubordinati e delle prestazioni occasionali. In particolare, per l’area dirigenziale senza part-time la retribuzione è 100,26 euro giornalieri e 2.506,40 euro mensili; per il part-time 12,53 euro orari; per i parasubordinati e le prestazioni occasionali si applicano minimo e massimo mensili di 1.349,60 euro e 2.506,40 euro, con minimi e massimi giornalieri di 53,98 euro e 100,26 euro per le prestazioni occasionali.
Sportivi professionisti dipendenti e studenti
Per gli sportivi professionisti dipendenti la retribuzione effettiva annua resta compresa tra 16.195,20 euro e 30.076,80 euro. Per alunni e studenti di scuole o istituti non statali addetti a esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro, il premio annuale a persona è confermato in 2,59 euro sia per la regolazione 2016/2017 sia per l’anticipo 2017/2018.
Allievi IeFP e profilo risarcitorio
Per gli allievi dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali curati da istituzioni formative e istituti scolastici paritari, per il 2017 la retribuzione minima giornaliera è pari a 53,98 euro e il premio speciale unitario annuale a 58,00 euro. Nel profilo risarcitorio, dal 1° luglio 2017, il minimale di rendita è 16.195,20 euro annui e 53,98 euro giornalieri, mentre il massimale di rendita è 30.076,80 euro annui e 100,26 euro giornalieri.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INAIL, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INAIL
- Circolare · 13 ott 2017Circolare Inail n. 45 del 13 ottobre 2017
- Circolare · 12 ott 2017Circolare Inail n. 42 del 12 ottobre 2017
- Circolare · 12 ott 2017Circolare Inail n. 43 del 12 ottobre 2017
- Circolare · 17 ott 2017Circolare Inail n. 46 del 17 ottobre 2017
- Circolare · 20 ott 2017Circolare Inail n. 47 del 20 ottobre 2017
- Circolare · 3 ott 2017Circolare Inail n. 41 del 3 ottobre 2017
Cerchi altro? Cerca gratis in INAIL →