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Circolare

Circolare Inail n. 45 del 13 ottobre 2017

Legge 20 maggio 2016, n.76 “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”. Prestazioni economiche.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che, in applicazione della legge n. 76/2016, le parti dell’unione civile sono equiparate ai coniugi ai fini delle prestazioni economiche Inail. Ne deriva il riconoscimento delle principali prestazioni già previste per il coniuge, anche iure hereditatis, mentre ai conviventi di fatto non è riconosciuta analoga legittimazione. Le prestazioni spettano dalla data di entrata in vigore della legge.

Unioni civili e prestazioni economiche Inail

Unioni civili e prestazioni economiche Inail

La circolare interpreta gli effetti della legge 20 maggio 2016, n. 76 in materia di unioni civili e convivenze di fatto, con specifico riguardo alle prestazioni economiche erogate dall’Inail. Viene chiarito che l’equiparazione tra parti dell’unione civile e coniugi comporta il riconoscimento delle prestazioni che l’ordinamento già riservava al coniuge, mentre ai conviventi di fatto non è attribuita una analoga tutela economica.

Quadro normativo di riferimento

Il documento richiama il DPR 30 giugno 1965, n. 1124, quale testo unico per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, e la legge 20 maggio 2016, n. 76, recante la regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e la disciplina delle convivenze.

Definizioni di unione civile e convivenza di fatto

La circolare richiama la definizione di unione civile come specifica formazione sociale, ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione, costituita tra persone maggiorenni dello stesso sesso. Per le convivenze di fatto, invece, vengono richiamate due persone maggiorenni, anche non dello stesso sesso, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di assistenza reciproca morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità, adozione, matrimonio o unione civile.

Effetti dell’equiparazione tra unione civile e matrimonio

L’art. 1, comma 20, della legge n. 76/2016 prevede che, al fine di garantire l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile, le disposizioni riferite al matrimonio e quelle che utilizzano i termini "coniuge", "coniugi" o equivalenti si applichino anche alle parti dell’unione civile. La circolare precisa, tuttavia, che tale estensione opera nei limiti previsti dalla legge e non riguarda automaticamente tutte le norme del codice civile non espressamente richiamate.

Prestazioni economiche Inail spettanti all’unito civilmente

In applicazione di tale equiparazione, l’unito civilmente è ammesso alle prestazioni economiche Inail già riconosciute al coniuge. In particolare, la circolare indica le seguenti prestazioni:

  • rendita ai superstiti ex art. 85 del DPR n. 1124/1965;
  • quota integrativa alla rendita ex art. 77 del DPR n. 1124/1965;
  • prestazione aggiuntiva alla rendita per patologie asbesto-correlate per esposizione all’amianto, prevista dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244;
  • speciale assegno continuativo mensile previsto dalla legge 5 maggio 1976, n. 248;
  • assegno una tantum, o assegno funerario/di morte, ex art. 85 del DPR n. 1124/1965;
  • prestazione del Fondo di sostegno per i familiari delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296;
  • prestazione una tantum prevista dalla legge di stabilità 2016.

Diritti successori e prestazioni dovute iure hereditatis

La circolare richiama inoltre l’art. 1, comma 21, della legge n. 76/2016, che estende alla parte dell’unione civile le norme del codice civile sul diritto successorio riferite al coniuge. Da ciò deriva che l’unito civilmente può ricevere qualunque prestazione economica Inail spettante al coniuge a titolo di successione, inclusi i ratei di rendita maturati prima del decesso dell’assicurato e rimasti non riscossi.

Convivenze di fatto

Per le convivenze di fatto, la circolare evidenzia l’assenza di una norma che ne equipari lo status a quello del coniuge. Ne consegue che il convivente di fatto non può essere considerato beneficiario delle prestazioni economiche Inail.

Decorrenza e aspetti operativi

Le prestazioni economiche in favore dell’unito civilmente sono riconosciute a decorrere dall’entrata in vigore della legge n. 76/2016. La circolare segnala inoltre che, sul piano operativo, sono in corso gli sviluppi informatici e l’adeguamento della relativa modulistica.

Punti principali

Quadro normativo e finalità

La circolare richiama il DPR n. 1124/1965 e la legge 20 maggio 2016, n. 76, che disciplina unioni civili e convivenze. L’obiettivo è fornire indicazioni operative sull’applicazione della nuova disciplina alle prestazioni economiche erogate dall’Inail.

Unioni civili: equiparazione ai coniugi

Ai sensi dell’art. 1, comma 20, della legge n. 76/2016, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e ai "coniuge/i" si applicano anche alle parti dell’unione civile, salvo quanto non espressamente richiamato dalla legge. Per effetto di tale equiparazione, l’unito civilmente accede alle prestazioni economiche Inail prima riservate ai coniugi.

Prestazioni riconosciute all’unito civilmente

L’unito civilmente può beneficiare della rendita ai superstiti, della quota integrativa alla rendita, della prestazione aggiuntiva per patologie asbesto-correlate, dello speciale assegno continuativo mensile, dell’assegno una tantum (assegno funerario o assegno di morte), della prestazione del Fondo di sostegno per i familiari delle vittime di gravi infortuni sul lavoro e della prestazione una tantum prevista dalla legge di stabilità 2016.

Diritti successori e prestazioni iure hereditatis

L’art. 1, comma 21, della legge n. 76/2016 applica alla parte dell’unione civile le norme del codice civile sul diritto successorio riferite al coniuge. Di conseguenza, l’unito civilmente ha diritto anche alle prestazioni economiche Inail spettanti al coniuge iure hereditatis, come i ratei di rendita maturati prima del decesso dell’assicurato e non riscossi.

Convivenze di fatto

Per i conviventi di fatto non è prevista dalla legge una equiparazione di status con il coniuge. La circolare precisa quindi che il convivente di fatto non può essere considerato beneficiario delle prestazioni economiche Inail.

Decorrenza

Le prestazioni economiche spettanti all’unito civilmente decorrono dalla data di entrata in vigore della legge n. 76/2016.

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