Cassazione Civile, Sentenza n. 29919/2021 del 25/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva dichiarato inefficace, nei confronti della lavoratrice Annalisa Cavaliere, il contratto di cessione di ramo d'azienda tra Vodafone e Comdata e aveva ritenuto sussistente il rapporto di lavoro subordinato con Vodafone. Le società ricorrenti (Vodafone e, in ricorso incidentale, Comdata) deducevano l'erronea applicazione dell'art. 2112 c.c. e la non conformità della decisione ai principi della Direttiva 2001/23/CE; chiedevano inoltre il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE su punti interpretativi relativi alla nozione di entita economica trasferita e all'autonomia funzionale del ramo ceduto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato cessata la materia del contendere tra Vodafone e la lavoratrice in ragione di un accordo transattivo intervenuto, compensando le spese tra loro. Quanto al ricorso incidentale di Comdata, la Corte lo ha rigettato: ha confermato che la valutazione della sussistenza del trasferimento di ramo d'azienda ai fini dell'art. 2112 c.c. è rimessa al giudice di merito e che la Corte d'appello aveva adeguatamente motivato l'esclusione dell'autonomia funzionale del ramo ceduto (servizi di back office integrati con l'organizzazione di Vodafone, assenza di trasferimento di software/strumenti decisivi, controllo e integrazione continua). La Cassazione ha inoltre ritenuto non necessario il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, ritenendo che la giurisprudenza comunitaria già chiarisce i principi rilevanti e che la questione richiedeva soprattutto accertamenti di fatto.
Norme richiamate
art. 2112 cod. civ.
È la norma chiave sul trasferimento di ramo d'azienda: la Corte ha confermato che la sua applicazione richiede l'esistenza di un'entità economica preesistente dotata di autonomia funzionale; la verifica è eminentemente di fatto e di competenza del giudice del merito.
Direttiva 2001/23/CE
Fornisce il parametro interpretativo europeo: si applica al trasferimento di un'entità economica che conserva la propria identità. La Corte ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Giustizia secondo cui l'accertamento richiede una valutazione globale di molteplici elementi e non può essere ridotto a singoli criteri isolati.
art. 267 TFUE
Norma sul rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia. La Cassazione ha ritenuto il rinvio non necessario perché la materia è già ben interpretata dalla giurisprudenza comunitaria e la controversia richiedeva valutazioni di fatto.
art. 32 d.lgs. n. 276/2003
Riferimento alla modifica normativa che incide sull'art. 2112; la Corte ha confermato che, anche nella formulazione successive alle modifiche, permane l'esigenza di autonomia funzionale e preesistenza del ramo.
art. 23, comma 8-bis D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176)
Richiamato rispetto al deposito di conclusioni scritte del P.M.; citazione processuale senza impatto sul merito sostanziale della questione di trasferimento.
art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per gli effetti in tema di contributo unificato da versare da parte di Comdata; statuisce l'onere processuale connesso al ricorso incidentale.
Massime di principio
- La sussistenza del trasferimento di un ramo d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c. si decide con una valutazione globale e di fatto: si devono considerare insieme molteplici elementi (personale, organizzazione, mezzi, software, controllo, clientela, continuità delle attività), senza valorizzare isolatamente uno solo di essi.
- L'autonomia funzionale e la preesistenza dell'entità trasferita sono requisiti essenziali: non è sufficiente la sola identificazione contrattuale del "ramo" da parte delle parti, né la successiva riorganizzazione del cessionario.
- La prova contraria è esperibile: i lavoratori possono chiedere al giudice di merito l'accertamento che la porzione trasferita non fosse un ramo autonomo; tali accertamenti di fatto vincolano la Cassazione salvo vizi di motivazione rilevanti.
- Il mancato trasferimento di strumenti essenziali (es. software, locali, controllo operativo) e la persistenza di integrazione e controllo da parte del cedente sono indici favorevoli all'esclusione del trasferimento di ramo d'azienda.
- Non è automatico né obbligatorio il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE: esso è necessario solo se la questione comunitaria non è già chiarita dalla giurisprudenza e se la soluzione richiesta incide sulla decisione; le questioni che richiedono primariamente accertamenti di fatto non impongono sempre il rinvio.
- In casi analoghi, le parti non possono sottrarsi al regime protettivo dei lavoratori semplicemente tramite negoziazione private: l'identificazione del ramo deve essere accertativa e non costitutiva.
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