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Circolare

Circolare numero 211 del 18-12-2000

E’ stato completato il rinnovo degli ordinativi di pagamento delle pensioni per l’anno 2001. Oltre alla perequazione automatica nella misura del 2,4 per cento sono stati applicati alcuni dei benefici previsti dal disegno di legge n. 4885 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), nel testo approvato dal Senato. La circolare tratta anche le modalità di tassazione delle pensioni, di determinazione, di memorizzazione e di gestione dei conguagli derivanti dal rinnovo degli ordinativi di pagamento per l’anno 2001.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina il rinnovo delle pensioni e delle prestazioni assistenziali per il 2001, con particolare riferimento alla perequazione automatica, al trattamento delle categorie PI/PL, alle prestazioni INVCIV, alle maggiorazioni sociali e agli aumenti previsti dalla legge finanziaria 2001. Sono inoltre riepilogate le regole fiscali per IRPEF, addizionali, contributo di solidarietà, rimborso forfetario di lire 200.000 e cumulo tra pensione e redditi da lavoro, nonché le modalità di gestione dei conguagli e della certificazione fiscale. La circolare contiene infine istruzioni operative per le sedi su ricostituzioni d’ufficio, revisione sanitaria, assegni di invalidità, trasformazioni al compimento dei 65 anni, periodicità dei pagamenti e documentazione CUD e O.bis M.

Rinnovo pensioni e prestazioni per l’anno 2001: perequazione, fiscalità, maggiorazioni e conguagli

Rinnovo pensioni e prestazioni per l’anno 2001

La circolare illustra le operazioni di rinnovo per il 2001 delle pensioni e delle principali prestazioni assistenziali, con attenzione sia agli adeguamenti economici sia agli effetti fiscali e procedurali. Il documento coordina norme legislative, decreti ministeriali e messaggi applicativi, fornendo alle Sedi istruzioni per il calcolo degli importi, la gestione dei conguagli e l’aggiornamento delle posizioni di pagamento.

Perequazione automatica

Dal rinnovo 2001 è stata applicata la perequazione automatica previsionale del 2,4%. Per il 2000 il decreto del Ministero del Tesoro del 20 novembre 2000 ha definito in via definitiva l’aumento dell’1,6%, con conguaglio rispetto al 1,5% già utilizzato in via provvisoria.

La rivalutazione dal 1° gennaio 2001 segue il meccanismo dell’articolo 34, comma 1, della legge n. 448/1998 e viene applicata:

  • al 100% fino a tre volte il trattamento minimo INPS;
  • al 90% tra tre e cinque volte il trattamento minimo;
  • al 75% oltre cinque volte il trattamento minimo.

Dal 2001 la perequazione si applica anche alle fasce superiori a otto volte il trattamento minimo, superando la precedente esclusione. Gli importi dei trattamenti minimi per il 2000 e il 2001 e le fasce di pensione sono richiamati nell’allegato 2.

Cumulo dei trattamenti e calcolo sul Casellario

Per il rinnovo 2001 è stata confermata l’applicazione dell’articolo 34 della legge n. 448/1998, con calcolo dell’aumento di rivalutazione automatica sul cumulo dei trattamenti erogati dall’INPS e da Enti diversi, presenti nel Casellario, per ciascun pensionato. Per le modalità operative viene richiamata la circolare n. 261 del 23 dicembre 1998.

Rinnovo delle pensioni PI e PL

Nel rinnovo 2001 la quota integrativa delle pensioni di categoria PI e PL ha beneficiato degli aumenti di perequazione a decorrere dal 1999. Parte delle pensioni è stata ricalcolata già nel mese di novembre 2000, con memorizzazione degli arretrati nell’archivio CONGUAGLI per la definizione tramite procedura ARTE. Le pensioni non ancora ricalcolate sono state sistemate in sede di rinnovo. Gli arretrati, se complessivamente non superiori a lire 550.000 al netto della trattenuta per contributo di solidarietà di cui all’articolo 64 della legge n. 144/1999, sono stati pagati con la rata di gennaio 2001; in caso di importo superiore, le procedure hanno inserito il flag per la ricostituzione d’ufficio.

Rinnovo delle pensioni PS, AS e delle prestazioni INVCIV

Le pensioni sociali e gli assegni sociali sono stati rinnovati utilizzando i dati reddituali trasmessi dalle Sedi fino all’8 novembre 2000. Per le prestazioni della categoria INVCIV, il rinnovo 2001 è avvenuto applicando la perequazione del 2,4% e i conguagli di perequazione relativi allo scostamento dello 0,1% verificatosi per il 2000. Alle diverse indennità è stato inoltre attribuito, dal 1° gennaio 2001, l’aumento di perequazione automatica del 2,08% comunicato dal Ministero dell’Interno.

Trasformazione al compimento dei 65 anni

Per gli invalidi civili e i sordomuti che compiono 65 anni entro il 30 aprile 2001 le prestazioni sono state ricalcolate attribuendo l’importo dell’assegno sociale dal mese successivo al compimento dell’età. La circolare richiama il messaggio n. 466 del 27 novembre 2000, che mette a disposizione delle Sedi una nuova procedura per individuare le prestazioni trasformate o da trasformare e per richiedere la dichiarazione reddituale. Le Sedi devono acquisire i redditi con il PGM 480; le procedure determinano i nuovi importi e i relativi conguagli. È prevista anche la possibilità di ricostituzione prima del compimento del 65° anno, con effetti dal mese successivo al compimento dell’età.

Prestazioni INVCIV con revisione sanitaria scaduta

Le prestazioni INVCIV con revisione sanitaria anteriore al 1° maggio 2001 sono state rinnovate con importi aggiornati, per evitare interruzioni nei pagamenti. Per quelle con revisione successiva al 30 aprile 2001 gli importi sono stati azzerati dal mese successivo alla revisione. Le Sedi devono aggiornare la nuova decorrenza con la procedura REVSAN, che memorizza il codice di ricostituzione d’ufficio e inserisce automaticamente la domanda in EAD75 e la ricostituzione sull’archivio 25.

Rinnovo degli assegni di invalidità

Gli assegni di invalidità scaduti entro il 30 settembre 2000 e non confermati vengono azzerati dalle procedure dal rinnovo 2001. Tuttavia, per evitare soluzione di continuità nei pagamenti, sono stati comunque rinnovati con importi aggiornati gli assegni riferiti a titolari che hanno compiuto l’età per la pensione di vecchiaia e quelli con scadenza anteriore al 1° maggio 2001. Per gli assegni con scadenza successiva al 30 aprile 2001 gli importi sono azzerati dal mese successivo alla scadenza. Le Sedi devono confermare le posizioni con REVSAN; per i titolari che hanno perfezionato i requisiti va eliminato l’assegno di invalidità e liquidata la pensione di vecchiaia.

Maggiorazione sociale

L’articolo 62, comma 3, del disegno di legge n. 4885 prevede dal 1° gennaio 2001 l’aumento della maggiorazione sociale. La circolare riporta i nuovi importi mensili:

  • lire 50.000 per i titolari tra 60 e 65 anni;
  • lire 160.000 per i titolari tra 65 e 75 anni;
  • lire 180.000 per i titolari oltre 75 anni.

Le variazioni decorrono dal mese successivo al compimento dell’età. Il comma 4 estende la maggiorazione anche ai titolari di pensioni a carico di forme esclusive e sostitutive dell’AGO. Per il rinnovo 2001 gli aumenti sono stati attribuiti ai pensionati con redditi 2000 già memorizzati in GP2KM51; le altre situazioni saranno definite nel primo trimestre 2001. Chi richiede la maggiorazione ex novo o presenta redditi aggiornati deve compilare il Mod. RED.

Altri aumenti previsti dall’articolo 63 della finanziaria 2001

La circolare anticipa gli aumenti previsti dall’articolo 63 del disegno di legge n. 4885, con decorrenza 1° gennaio 2001, rinviando a ulteriori istruzioni dopo l’approvazione definitiva della legge. Tra i benefici illustrati vi sono:

  • maggiorazione dell’assegno sociale;
  • nuovo importo dell’aumento sociale;
  • aumento per prestazioni agli invalidi civili ultrasessantacinquenni;
  • aumento per le prestazioni agli invalidi civili infrasessantacinquenni;
  • importo aggiuntivo annuo di lire 300.000 per soggetti con trattamenti pensionistici complessivi non superiori al trattamento minimo annuo.

Per tutte le misure che richiedono verifica reddituale, i pensionati devono presentare il Mod. RED.

Aumento dell’assegno sociale e dell’aumento sociale

Per i titolari dell’assegno sociale, dal 1° gennaio 2001 è prevista una maggiorazione di lire 25.000 mensili per gli under 75 e di lire 40.000 per gli over 75. La circolare specifica i requisiti reddituali, sia per il richiedente sia, se coniugato, con riferimento anche al reddito del coniuge, salvo separazione legale ed effettiva. I redditi da considerare comprendono anche quelli esenti o soggetti a ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva, esclusi i trattamenti di famiglia.

Per la pensione sociale il nuovo importo mensile dell’aumento sociale, sempre dal 1° gennaio 2001, è pari a:

  • lire 150.000 per i titolari con età inferiore a 75 anni;
  • lire 165.000 per i titolari con età pari o superiore a 75 anni. Anche in questo caso è richiesto il Mod. RED per le nuove domande.

Prestazioni agli invalidi civili ultrasessantacinquenni e infrasessantacinquenni

Per i titolari di trattamenti trasferiti all’INPS ai sensi della legge n. 381/1970 e della legge n. 118/1971, nonché per i ciechi civili ultrasessantacinquenni, i benefici previsti dai commi 1 e 4 dell’articolo 63 sono corrisposti secondo gli stessi criteri economici previsti per pensione e assegno sociale.

Per gli invalidi civili, ciechi e sordomuti con età inferiore a 65 anni, dal 1° gennaio 2001 è riconosciuta una maggiorazione di lire 20.000 mensili per 13 mensilità, subordinata ai limiti reddituali previsti dalla norma. Anche per tali aumenti è obbligatoria la compilazione del Mod. RED.

Importo aggiuntivo annuo dall’anno 2001

Per i soggetti titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’AGO e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative, nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli Enti di cui al d.lgs. n. 509/1994, il cui importo complessivo annuo non superi il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, è riconosciuto dal 2001 un importo aggiuntivo di lire 300.000 annue. La circolare precisa che modalità applicative e accertamento dei requisiti saranno disciplinati con successive comunicazioni.

Rimborso forfetario di lire 200.000 per l’anno 2000

L’articolo 1-bis del decreto-legge n. 268/2000, convertito dalla legge n. 354/2000, prevede un rimborso forfetario di lire 200.000 a favore dei pensionati titolari di trattamenti complessivamente non superiori al trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, da corrispondere con la tredicesima o con l’ultima mensilità dell’anno. Per chi supera il trattamento minimo ma non il limite incrementato di lire 200.000, il rimborso spetta fino a concorrenza del predetto limite. L’importo non costituisce reddito né fiscalmente né ai fini previdenziali e assistenziali. Le operazioni di aggiornamento degli archivi e di predisposizione del rimborso sono state completate; ulteriori chiarimenti sono stati forniti con il messaggio n. 478 del 7 dicembre 2000.

Cumulo tra pensione e reddito da lavoro

Ai fini del 2001, le pensioni di vecchiaia e quelle liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. Le pensioni dirette di anzianità, di invalidità e gli assegni diretti di invalidità eccedenti il trattamento minimo sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 70%; le trattenute non possono superare il 30% del reddito autonomo. Per i trattamenti liquidati prima del 1° gennaio 2001 si applica la disciplina previgente se più favorevole. La tredicesima mensilità non è soggetta al regime di incumulabilità con il reddito da lavoro autonomo.

Cumulo tra pensione ai superstiti e rendita INAIL

Dal 1° luglio 2001 non opera il divieto di cumulo tra trattamento di reversibilità INPS e rendita ai superstiti INAIL riconosciuta in caso di decesso per infortunio sul lavoro o malattia professionale. Le disposizioni si applicano alle rate successive al 30 giugno 2001 anche se la pensione è stata liquidata in data anteriore. Le procedure hanno azzerato dal 1° luglio 2001 le trattenute per incumulabilità con rendita INAIL sulle pensioni ai superstiti, anche in caso di trattenuta parziale. Le Sedi devono verificare le posizioni localizzate presso gli uffici pagatori HHH e acquisire in tempo utile gli uffici pagatori per la rata di luglio 2001. Il decreto-legge n. 346/2000 ha inoltre esteso il regime di non operatività del divieto anche al periodo 1° luglio 2000 - 30 giugno 2001.

Contributo di solidarietà

Il decreto ministeriale del 7 agosto 2000, attuativo dell’articolo 37 della legge n. 488/1999, ha previsto una trattenuta del 2% sulla quota eccedente il massimale annuo di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995. Per il 2000 il massimale è pari a lire 144.263.000; per il 2001 è pari a lire 147.725.000. La trattenuta:

  • è applicata in via preventiva, salvo conguaglio a fine anno;
  • si calcola sull’imponibile IRPEF complessivo di tutti i trattamenti pensionistici del soggetto;
  • è deducibile dall’imponibile IRPEF.

Per il 2001 la trattenuta mensile è stata memorizzata nei campi del database delle pensioni indicati dalla circolare; per il 2000 il contributo dovuto è stato conguagliato sulla rata di gennaio 2001 e memorizzato con codice specifico nell’archivio e nei campi di gestione fiscale.

Tassazione delle pensioni per il 2001

Le trattenute IRPEF sono state operate secondo gli scaglioni e le aliquote stabilite dalla legge finanziaria 2001. La circolare richiama inoltre le nuove detrazioni per familiari a carico e gli ulteriori incrementi previsti, oltre ai limiti di reddito cui tali detrazioni sono subordinate. Le tabelle aggiornate sono riportate nell’allegato 2.

Addizionali regionale e comunale

L’addizionale regionale all’IRPEF, elevata dallo 0,5% allo 0,9% dal decreto legislativo n. 56/2000, è stata determinata sulla base dei dati fiscali a consuntivo 2000 e trattenuta nel 2001 in 11 mensilità; se l’importo annuo è inferiore a lire 1.100, il recupero avviene in unica soluzione. Nessuna ritenuta è prevista se le trattenute IRPEF complessive non superano lire 20.000. Analoga disciplina è applicata all’addizionale comunale, con memorizzazione dei codici catastali e delle aliquote nei campi del database pensioni.

Tassazione congiunta e codici di destinazione

Per il 2001 non sono stati effettuati nuovi abbinamenti fiscali in occasione del rinnovo. Quando le pensioni risultano abbinabili, le procedure inseriscono il flag di ricostituzione d’ufficio con codice 8 nel terzultimo byte del campo GP1AF05. Le Sedi devono eseguire tempestivamente le ricostituzioni per evitare conguagli erariali di importo elevato. Sono inoltre indicate le regole di memorizzazione dei codici di destinazione delle certificazioni fiscali per pensioni abbinate e non abbinate fiscalmente.

Deducibilità di ricongiunzioni e versamenti volontari LSU

Dal 1° gennaio 2001 i contributi versati facoltativamente alla gestione pensionistica, compresi quelli per ricongiunzione di periodi assicurativi, diventano oneri deducibili e non più detraibili. La circolare disciplina l’impatto sulle trattenute per ricongiunzione legge n. 29/1979 e sui versamenti volontari LSU, compreso l’utilizzo dei codici di recupero L1, L2, R6, 177, 179, 180 e dei connessi campi di memorizzazione. I recuperi gestiti direttamente dalle Sedi non devono più essere acquisiti con la procedura Pagamenti ridotti o disgiunti, ma con la rettifica online della certificazione fiscale.

Conguagli da rinnovo

Con il rinnovo 2001 le procedure centrali hanno calcolato:

  • il conguaglio per perequazione automatica;
  • i conguagli IRPEF a debito o a credito;
  • il conguaglio per rimborso oneri detraibili;
  • i recuperi richiesti dalla Sede sui rimborsi fiscali;
  • i conguagli per addizionale regionale e comunale.

Il conguaglio per perequazione è stato memorizzato direttamente nel database pensioni; gli altri sono stati registrati nell’archivio CONGUAGLI e gestiti all’estrazione della rata. La circolare specifica i codici utilizzati per la memoria dei diversi conguagli e le modalità di compensazione tra credito e debito IRPEF.

Certificazione dei redditi, modello CUD e modello O.bis M

La certificazione dei redditi CUD 2001 deve essere consegnata entro febbraio dell’anno successivo a quello di pagamento; l’invio avviene al domicilio del pensionato tramite POSTEL. Per le sole posizioni con detrazioni per familiari a carico diversi dal coniuge viene allegato il Mod. DETR02.

Per il 2001 viene emesso un unico modello O.bis M per soggetto, contenente tutte le pensioni intestate al medesimo, con indicazione dei dati anagrafici una sola volta e di un riquadro per ciascuna pensione. Il modello riporta importi in lire e in euro, i conguagli della prima rata, le addizionali e, se presente, l’indicazione della rendita INAIL abbinata. Non viene emessa documentazione per i titolari di sola rendita INAIL o di rendita non abbinata.

Dichiarazioni di responsabilità per prestazioni INVCIV

Agli invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento e agli invalidi civili titolari di assegno mensile vengono inviati, unitamente al Mod. O.bis M, i modelli ICRIC01 e ICRIC02 per le dichiarazioni di responsabilità previste dall’articolo 1, commi 248 e 249, della legge n. 662/1996. Le dichiarazioni devono essere rese entro il 31 marzo di ogni anno. Non devono essere rese dai titolari di prestazioni INVCIV per disabili intellettivi e minorati psichici per i quali sia stato presentato il certificato medico ex comma 254; in tali casi il sistema memorizza il codice 4 nel campo GP1AJ11. Per alcuni invalidi civili parziali reiscritti d’ufficio nelle liste speciali di collocamento viene inserito un testo esplicativo richiesto dal Ministero del Lavoro.

Aspetti operativi e procedure informatiche

La circolare contiene numerosi richiami a messaggi e procedure applicative, tra cui ARTE, REVSAN, PGM 480, DIARIO, CAS2000, VVLSU, Pagamenti ridotti o disgiunti, RIBOT e le varie memorie del database pensioni (GP1, GP2, GP3, GP5, GP8). Le Sedi devono utilizzare tali strumenti per acquisire redditi, aggiornare revisioni sanitarie, confermare assegni scaduti, gestire i conguagli e completare le ricostituzioni d’ufficio. Il documento segnala infine che alcuni dettagli operativi e tabelle sono contenuti negli allegati, mentre ulteriori istruzioni saranno fornite con successivi messaggi ove espressamente rinviato.

Punti principali

Perequazione automatica 2000-2001

Per il 2001 è stata applicata la perequazione automatica previsionale del 2,4%, mentre per il 2000 l’aumento definitivo è stato fissato all’1,6% a fronte dell’1,5% già applicato in via provvisoria. Dal 1° gennaio 2001 la rivalutazione è applicata secondo le fasce previste dalla legge n. 448/1998: 100% fino a tre volte il trattamento minimo INPS, 90% tra tre e cinque volte, 75% oltre cinque volte. Dal 2001 la perequazione è riconosciuta anche oltre otto volte il trattamento minimo, superando la precedente esclusione.

Rinnovo pensioni PI e PL

Per le pensioni di categoria PI e PL gli aumenti di perequazione sono stati attribuiti anche alla quota integrativa con decorrenza dal 1999. Una parte delle pensioni è stata ricalcolata a novembre 2000 e gli arretrati sono stati memorizzati nell’archivio CONGUAGLI per la definizione tramite procedura ARTE. Gli arretrati complessivi fino a lire 550.000 nette sono stati pagati con la rata di gennaio 2001; per importi superiori è stato inserito il flag di ricostituzione d’ufficio.

Prestazioni PS, AS e INVCIV

Le pensioni sociali e gli assegni sociali sono stati rinnovati considerando i redditi trasmessi dalle Sedi fino all’8 novembre 2000. Le prestazioni INVCIV sono state rinnovate con perequazione del 2,4% e con il conguaglio dello 0,1% relativo al 2000; inoltre, per le indennità è stato attribuito l’aumento del 2,08% dal 1° gennaio 2001. Per gli invalidi civili e sordomuti che compiono 65 anni entro il 30 aprile 2001 le prestazioni sono state trasformate in assegno sociale dal mese successivo al compimento dell’età, con acquisizione dei redditi tramite PGM 480 e nuova procedura di individuazione delle posizioni da trasformare.

Revisione sanitaria e assegni di invalidità

Le prestazioni INVCIV con revisione sanitaria anteriore al 1° maggio 2001 sono state rinnovate con importi aggiornati per evitare interruzioni di pagamento; quelle con revisione successiva al 30 aprile 2001 sono state azzerate dal mese successivo alla revisione. Analoga disciplina è stata applicata agli assegni di invalidità scaduti: gli assegni con scadenza anteriore al 1° maggio 2001 o riferiti a titolari che hanno raggiunto l’età pensionabile sono stati rinnovati, mentre per quelli con scadenza successiva al 30 aprile 2001 gli importi sono stati azzerati. Le sedi devono confermare o aggiornare le posizioni con procedura REVSAN.

Maggiorazioni sociali e nuovi aumenti

Dal 1° gennaio 2001 la maggiorazione sociale è stata elevata secondo l’articolo 62 della legge finanziaria 2001: lire 50.000 per i 60-65 anni, lire 160.000 per i 65-75 anni e lire 180.000 oltre i 75 anni. Le maggiorazioni spettano anche ai titolari di pensioni a carico di forme esclusive e sostitutive dell’AGO. La circolare disciplina inoltre la maggiorazione dell’assegno sociale, il nuovo importo dell’aumento sociale per i titolari di pensione sociale, gli aumenti per invalidi civili ultrasessantacinquenni e infra-sessantacinquenni, nonché l’importo aggiuntivo annuo di lire 300.000 per chi percepisce trattamenti pensionistici complessivamente non superiori al trattamento minimo annuo.

Rimborso forfetario di lire 200.000 per il 2000

L’articolo 1-bis del decreto-legge n. 268/2000 ha previsto un rimborso forfetario di lire 200.000, da corrispondere con la tredicesima o l’ultima mensilità del 2000, ai pensionati con trattamenti complessivi entro il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, con riduzione progressiva fino al limite aumentato di lire 200.000. Il rimborso non costituisce reddito ai fini fiscali né previdenziali. La circolare illustra anche l’acconto sul rimborso IRPEF fino a lire 350.000 e la gestione delle posizioni escluse o da riliquidare.

Cumulo pensione-reddito da lavoro e rendita INAIL

Per il 2001 le pensioni di vecchiaia e quelle liquidate con almeno 40 anni di contribuzione sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro. Le pensioni dirette di anzianità, invalidità e gli assegni diretti di invalidità eccedenti il trattamento minimo restano cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 70%, con limite massimo di trattenuta pari al 30% del reddito autonomo. Dal 1° luglio 2001 viene inoltre escluso il divieto di cumulo tra pensione ai superstiti e rendita INAIL ai superstiti, con effetti anche sulle trattenute già in corso.

Contributo di solidarietà

È confermata la trattenuta del 2% sulla quota di pensione eccedente il massimale annuo, applicata in via preventiva e con conguaglio a fine anno. Per il 2000 il massimale è pari a lire 144.263.000, per il 2001 a lire 147.725.000. La trattenuta si calcola sull’imponibile IRPEF complessivo di tutti i trattamenti pensionistici del soggetto ed è deducibile dall’imponibile fiscale. La circolare dettaglia i campi del database pensioni utilizzati per la memoria dei dati e il conguaglio del 2000 e del 2001.

Tassazione, detrazioni e addizionali IRPEF

Le trattenute IRPEF per il 2001 sono state calcolate con gli scaglioni e le aliquote previste dalla legge finanziaria 2001. Sono state applicate le nuove detrazioni per familiari a carico e le maggiorazioni in presenza di determinati limiti di reddito. L’addizionale regionale 2000 è stata determinata allo 0,9% e recuperata nel 2001, mentre per l’addizionale comunale si applicano gli importi determinati sulla base della certificazione fiscale a consuntivo. La circolare disciplina anche la tassazione congiunta, i codici di destinazione delle certificazioni fiscali e la gestione dei dati fiscali a consuntivo.

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