Circolare numero 28 del 17-02-2020
Con la presente circolare l’Istituto comunica gli importi dei contributi dovuti dagli artigiani ed esercenti attività commerciali per l’anno 2020.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le aliquote contributive IVS per artigiani e commercianti per il 2020, il minimale di reddito aggiornato a seguito dell'ISTAT, il calcolo dei contributi sul minimale ed eccesso, i massimali imponibili distinti per anzianità contributiva, le regole per imprese con collaboratori, le categorie esentate dal minimale, il regime agevolato (riduzione contributiva 35%) e le scadenze e modalità di versamento tramite F24.
Contribuzioni IVS artigiani e commercianti - anno 2020
Punti principali
Premessa
Dal 2012 le aliquote contributive sono state incrementate fino al 24%. Per il 2020 le aliquote sono 24% per titolari e collaboratori over 21, 21,90% per under 21; commercio ha un'aggiunta dello 0,09% e contributo maternità €0,62 mensili. Riduzione del 50% per pensionati over 65 già disciplinata.
Minimale di reddito 2020
Il minimale annuo per il calcolo del contributo IVS è €15.953, ottenuto dall'adeguamento ISTAT (+0,5%) e dai parametri normativi; contributo sul minimale annuo: artigiani titolari/coadiuvanti over 21 €3.836,16; commercianti €3.850,52; importi ridotti per under 21; quote mensili indicate.
Contribuzione sul reddito eccedente il minimale
Contributo dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa eccedenti €15.953 fino alla prima fascia pensionabile €47.379. Aliquote fino a €47.379: 24% (artigiani) e 24,09% (commercianti); oltre €47.379 aumento di 1 punto (25% e 25,09%). Analoga differenziazione per under 21 (21,90%/21,99% e 22,90%/22,99%).
Massimale imponibile e contributo massimo
Per soggetti con anzianità al 31/12/1995 il massimale imponibile 2020 è €78.965 (€47.379 + 2/3 di tale limite) con contributo IVS massimo calcolato (es. artigiani €19.267,46). Per soggetti senza anzianità al 31/12/1995 (iscritti da 1/1/1996) il massimale è €103.055 e contributo massimo corrispondente (es. artigiani €25.289,96). Limiti sono individuali.
Contribuzione a saldo
Il contributo IVS è calcolato sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF e rapportato all'anno di produzione del reddito. Eventuali differenze tra acconti (minimale + conguaglio) e dovuto vanno versate a saldo con le scadenze IRPEF. Possibile differimento fino a 30 giorni con maggiorazione dello 0,40%.
Imprese con collaboratori
Per imprese familiari legalmente costituite i redditi e contributi si calcolano sulla quota fiscale attribuita a ciascuno; per aziende non familiari il titolare può attribuire quote ai collaboratori purché il totale non superi il 49% del reddito globale, e i contributi si calcolano sulle quote attribuite.
Affittacamere e produttori 3°/4° gruppo
Tali soggetti iscritti alla gestione commercianti non sono soggetti al minimale annuo: versano contributi solo in percentuale sull'effettivo reddito, maggiorati della contribuzione maternità (€0,62 mensili).
Regime contributivo agevolato (legge 190/2014 e successive)
Il regime agevolato (riduzione contributiva 35%) resta operativo per il 2020 senza modifiche sostanziali. Accesso facoltativo su richiesta; chi già beneficiava nel 2019 mantiene il regime se permangono i requisiti salvo rinuncia; nuovi soggetti 2019 devono aderire entro il 28/02/2020, i nuovi iscritti 2020 devono comunicare tempestivamente.
Termini e modalità di versamento
Contributi versati con modello F24 in quattro rate: 18/05/2020, 20/08/2020, 16/11/2020, 16/02/2021 per il minimale; i versamenti per l'eccedenza seguono le scadenze IRPEF (saldo e acconti). L'Istituto non invia più i modelli precompilati ma i dati sono disponibili nel Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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