Circolare numero 27 del 14-02-2020
Con la presente circolare si illustrano le novità introdotte dall’articolo1, comma 343, della legge n. 160/2019, relativamente ai benefici previsti dall’articolo 1, comma 355, della legge n. 232/2016, nonché le modalità di presentazione delle relative domande di accesso per l’anno 2020.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le regole per la presentazione delle domande 2020 per il buono per asili nido e per il contributo per l'introduzione di forme di supporto a domicilio per bambini sotto i 3 anni con gravi patologie croniche, alla luce dell'aumento degli importi previsto dalla legge n. 160/2019. Vengono definiti requisiti dei richiedenti, fasce ISEE minorenni e relativi importi (3.000; 2.500; 1.500 euro), modalità telematiche di presentazione, documentazione richiesta, gestione delle attestazioni ISEE incomplete, limiti di bilancio e criteri di erogazione e decadenza.
Modalità di presentazione domande 2020 e criteri di erogazione del contributo per asili nido e supporto domiciliare (incremento importi fino a 3.000 euro in base all'ISEE minorenni)
Punti principali
Premessa normativa
Quadro normativo: legge n. 232/2016, D.P.C.M. 17/02/2017 e successive modifiche; incremento importo fino a 3.000 euro dal 2020 per ISEE minorenni entro 25.000 euro (legge n. 160/2019, comma 343).
Ambito di applicazione
Beneficio rivolto al genitore del minore per due finalità: a) pagamento rette asili nido pubblici e privati autorizzati; b) introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione per bambini <3 anni con gravi patologie croniche.
Requisiti del richiedente
Residenza in Italia e cittadinanza o permesso soggiorno idoneo; per il contributo asilo nido il richiedente deve sostenere il pagamento della retta; per il contributo domiciliare è richiesta la convivenza con il minore. Requisiti da possedere alla data di domanda e per tutta la durata della prestazione.
Fasce ISEE e importi
Importi parametrati sull'ISEE minorenni valido riferito al minore: ISEE <= 25.000 = 3.000 annui (272,72 mensili), 25.001-40.000 = 2.500 annui (227,27 mensili), >40.000 o assenza ISEE = 1.500 annui (136,37 mensili). Se ISEE assente o richiesto da genitore non nel nucleo, si eroga il minimo fino a integrazione in caso di presentazione successiva dell'ISEE valido.
Contributo asilo nido - regole operative
Valido solo per asili nido pubblici e privati autorizzati; esclusi altri servizi all'infanzia. Rimborso non può eccedere la retta effettivamente pagata. Non cumulabile con la detrazione fiscale per asili nido; il richiedente indica le mensilità per le quali chiede il beneficio e allega documentazione di pagamento almeno di un mese al momento della domanda.
Contributo per supporto domiciliare
Erogato dietro attestazione del pediatra che certifichi l'impossibilità di frequentare l'asilo nido per l'intero anno a causa di grave patologia cronica; importi modulati sulle stesse fasce ISEE e corrisposto in un'unica soluzione fino al massimo concedibile.
Attestazioni ISEE con omissioni o difformità
Se l'ISEE è presente ma con omissioni/difformità, inizialmente si eroga l'importo minimo mensile (136,37 euro). L'utente viene avvisato per regolarizzare tramite documentazione, nuova DSU o rettifica; all'atto della regolarizzazione viene integrato l'importo con decorrenza dalla data della domanda.
Presentazione domande 2020 e canali
Domanda telematica obbligatoria nei canali WEB (PIN/SPID/CNS), Contact Center o tramite patronati. Richieste separate per ciascun figlio. Procedura precompilata per chi ha presentato domanda 2019 con documentazione di spesa valida tra settembre-dicembre 2019.
Gestione budget e ordine di priorità
Erogazione entro il limite di spesa per il 2020 (520 milioni). Le domande sono lavorate in ordine cronologico; quelle eccedenti il budget sono ammesse 'con riserva' e potranno essere attivate se residuano fondi a fine anno. È necessario prenotare le mensilità richieste in domanda.
Documentazione e scadenze
Alla domanda allegare prova di pagamento di almeno una retta per i mesi richiesti o, per asili pubblici con rette posticipate, prova di iscrizione/inserimento in graduatoria. Le ricevute non allegate all'atto vanno aggiunte entro la fine del mese di riferimento e comunque non oltre il 1° aprile 2021; possibile invio tramite app INPS mobile.
Decadenza e subentro
Erogazione interrotta in caso di perdita dei requisiti o provvedimenti giudiziari. L'INPS sospende dal mese successivo alla conoscenza dell'evento. Il beneficio può essere trasferito a soggetto subentrante entro 90 giorni se sussistono i requisiti.
Modalità di pagamento e verifiche
Pagamenti mediante bonifico, accredito su conto intestato al richiedente, libretto o carta prepagata con IBAN; per accredito su conto con IBAN può essere richiesta presentazione del modello SR163 per verifica titolarità. Pagamenti erogati secondo quanto indicato in domanda.
Istruzioni contabili
Rinvio alle istruzioni contabili precedenti (messaggi n. 3377/2017 e n. 112/2018) e variazione dei conti come da Allegato n. 3.
Testo integrale
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