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Legge

L.R. Calabria 16/2019

Interpretazione autentica dell’articolo 1 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 11.

Normativa regionaleL.R. Calabria 16/2019Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge interpreta l’art. 1 della l.r. Calabria n. 11/2015 escludendone l’applicazione alle società in house e alle società controllate della Regione Calabria o dei suoi enti strumentali che operano prevalentemente nel trasporto pubblico locale. Per tali società si applicano solo le norme statali, in particolare l’art. 19 del d.lgs. 175/2016. La legge è però stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 163/2020.

Interpretazione autentica sulla non applicazione di una legge regionale alle società in house del TPL

Interpretazione autentica e disciplina delle società del trasporto pubblico locale

La legge regionale Calabria n. 16 del 2019 interviene in via di interpretazione autentica sulla l.r. 27 aprile 2015, n. 11, chiarendo l’ambito applicativo della disciplina regionale in materia di riduzione delle spese di funzionamento e di assetto delle società partecipate operanti nel trasporto pubblico locale.

Ambito di applicazione dell’interpretazione

Il provvedimento stabilisce che l’art. 1 della l.r. n. 11/2015 non si applica:

  • alle società in house providing;
  • alle società controllate, direttamente o indirettamente, dalla Regione Calabria;
  • alle società controllate dagli enti strumentali regionali;
  • purché tali società operino prevalentemente nel settore dei servizi di trasporto pubblico locale.

Regime applicabile alle società interessate

Per le società rientranti in tale perimetro, la Regione Calabria applica esclusivamente la normativa statale in materia, con richiamo espresso e particolare rilievo all’art. 19 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. La legge regionale, quindi, esclude l’applicazione della disciplina regionale richiamata dall’art. 1 della l.r. n. 11/2015 nei confronti di tali soggetti.

Aspetti finanziari

La legge contiene una clausola di invarianza finanziaria: dalla sua attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Decorrenza ed efficacia attuale

La legge prevedeva l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria. Tuttavia, il provvedimento è stato dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 163 del 2020; pertanto non risulta oggi utilmente applicabile ed è da considerarsi superato/obsoleto ai fini pratici.

Testo integrale

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