L.R. Calabria 13/2019
Rideterminazione della misura degli assegni vitalizi diretti, indiretti e di reversibilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Calabria la rideterminazione, dal 1° dicembre 2019, degli assegni vitalizi diretti, indiretti e di reversibilità già in essere o sospesi, secondo criteri contributivi e con soglia minima legata al trattamento INPS. Introduce inoltre per consiglieri e Presidente eletti dall’undicesima legislatura un trattamento previdenziale differito a metodo contributivo, con regole su contribuzione, decorrenza, sospensioni, esclusioni, reversibilità e fine mandato.
Rideterminazione dei vitalizi regionali e introduzione dell’indennità differita contributiva
Rideterminazione dei vitalizi e nuovo trattamento previdenziale regionale
La legge regionale della Calabria riforma il sistema dei vitalizi e dei trattamenti previdenziali spettanti agli eletti regionali. Da un lato ridetermina gli assegni vitalizi già in essere; dall’altro introduce, per i consiglieri regionali e il Presidente della Regione eletti dall’undicesima legislatura in poi, un trattamento previdenziale differito calcolato con metodo contributivo.
Ambito di applicazione della rideterminazione dei vitalizi
La disciplina del Capo I si applica agli assegni vitalizi diretti, indiretti e di reversibilità in corso di erogazione, non ancora erogati o sospesi, considerati al lordo e senza tenere conto delle riduzioni temporanee già previste dalla l.r. 11/2018. La rideterminazione attua i commi 965, 966 e 967 dell’art. 1 della l. 145/2018, in conformità con l’Intesa del 3 aprile 2019 e con l’Ordine del giorno della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative.
Criteri di rideterminazione degli assegni vitalizi
L’importo annuo dell’assegno vitalizio è rideterminato moltiplicando il montante contributivo individuale per il coefficiente di trasformazione corrispondente all’età del titolare alla decorrenza del vitalizio. Per decorrenze anteriori al 1976 o successive al 2018 si usano, rispettivamente, il primo o l’ultimo coefficiente disponibile. Le frazioni di anno sono valorizzate in proporzione ai mesi.
La nuova misura non può essere inferiore all’importo risultante dall’applicazione delle aliquote dell’Allegato 1 dell’Ordine del giorno, calibrate sulla differenza percentuale tra assegno originario e assegno rideterminato. In ogni caso l’assegno rideterminato non può scendere sotto due volte il trattamento minimo INPS, salvo che l’assegno già percepito fosse inferiore a tale soglia.
Se, alla prima applicazione, il costo complessivo supera il limite di spesa previsto dall’Intesa, le aliquote base vengono aumentate di parametri 0,1 fino al rientro nel limite.
Se il calcolo contributivo puro è più favorevole, non si applicano le aliquote dell’Ordine del giorno; resta però fermo che l’importo non può superare quello spettante secondo la normativa previgente, senza considerare le riduzioni temporanee della l.r. 11/2018.
Montante contributivo e rivalutazione dei vitalizi
Il montante contributivo è determinato annualmente applicando alla base imponibile contributiva l’aliquota prevista dalla normativa regionale vigente nel periodo di mandato, comprensiva delle eventuali contribuzioni per completamento volontario del quinquennio e per la reversibilità. La quota a carico del Consiglio regionale è pari a 2,75 volte quella del beneficiario.
La base imponibile corrisponde all’indennità mensile di carica lorda, secondo la normativa regionale pro tempore vigente, aumentata nei limiti previsti dall’art. 43 del d.P.R. 1092/1973. Il montante si rivaluta al 31 dicembre di ogni anno secondo la Nota metodologica dell’Intesa.
Gli assegni, una volta rideterminati, sono rivalutati annualmente a partire dall’anno successivo sulla base dell’indice ISTAT FOI.
Vitalizi di inabilità e reversibilità dei vitalizi rideterminati
Gli assegni vitalizi disciplinati dalle norme regionali del 1980 e del 1996 per i casi di inabilità sono ricalcolati in base agli anni di contribuzione effettiva, o almeno nella misura minima di cinque anni se l’inabilità è intervenuta nel primo quinquennio.
Gli assegni di reversibilità e gli assegni indiretti sono determinati applicando all’assegno rideterminato la quota prevista dagli articoli 21 e 22 della l.r. 3/1996.
Nuovo trattamento previdenziale differito per i consiglieri eletti dall’undicesima legislatura
Il Capo II introduce, per consiglieri regionali e Presidente della Regione eletti nell’undicesima legislatura e successive, un’indennità a carattere differito sostitutiva del precedente istituto, costruita con metodo contributivo ai sensi del d.l. 138/2011 e del d.l. 174/2012.
L’indennità è corrisposta in 12 mensilità e la relativa contribuzione è trattenuta sull’indennità mensile di carica lorda. Il trattamento mantiene la stessa natura giuridica dell’istituto già previsto dalla l.r. 3/1996.
Requisiti per il diritto all’indennità differita
Il diritto matura al compimento dei 65 anni e dopo almeno cinque anni di mandato assembleare, anche non consecutivi, nell’Assemblea legislativa della Calabria. Per ogni anno oltre il quinto l’età richiesta si riduce di un anno, fino al limite minimo di 60 anni.
Ai fini del computo del mandato, la frazione di anno vale come anno intero solo se pari ad almeno sei mesi e un giorno. È prevista la contribuzione volontaria anche nei casi di sostituzione temporanea di altro consigliere per completare il quinquennio; non è ammessa per il consigliere la cui elezione sia stata annullata. Se non si raggiunge il requisito minimo quinquennale, i contributi versati sono restituiti senza interessi né rivalutazione.
Calcolo contributivo del nuovo trattamento
L’indennità differita è determinata moltiplicando il montante individuale dei contributi versati per il coefficiente di trasformazione della Tabella A dell’Allegato 2 della l. 247/2007, correlato all’età del consigliere al momento del diritto.
Il montante è costruito applicando alla base imponibile l’aliquota dell’8,80% a carico del consigliere; la quota del Consiglio regionale è pari a 2,75 volte quella del consigliere. La base imponibile coincide con l’indennità mensile di carica lorda, esclusi ulteriori emolumenti o rimborsi spese.
La rivalutazione segue il tasso annuo di capitalizzazione dato dalla variazione media quinquennale del PIL nominale ISTAT; in caso di revisione della serie storica si applicano le regole indicate per la serie preesistente e per quella nuova.
Decorrenza, sospensione ed esclusione dell’indennità differita
L’indennità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui maturano i requisiti. Se alla cessazione del mandato il consigliere è già in possesso dei requisiti, la decorrenza è dal mese successivo alla cessazione; in caso di fine legislatura, dal mese successivo alla fine della legislatura.
L’erogazione è sospesa se il beneficiario rientra in Consiglio regionale, per tutta la durata del nuovo mandato, con ripristino alla cessazione tenendo conto dell’ulteriore contribuzione. La sospensione opera anche in caso di elezione al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale o ad altro Consiglio regionale, nonché in caso di nomina a Governo nazionale, Commissione europea o Giunta regionale. Il titolare deve comunicare l’evento entro 30 giorni; il Consiglio può verificare d’ufficio le cause di sospensione.
L’indennità è esclusa in caso di condanna definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione con interdizione dai pubblici uffici e, altresì, per associazione mafiosa, scambio elettorale politico-mafioso e delitti aggravati ex art. 7 d.l. 152/1991. L’esclusione decorre dal passaggio in giudicato e dura quanto l’interdizione, o comunque dalla data della sentenza per i reati antimafia indicati.
Reversibilità dell’indennità differita
Per i familiari superstiti è previsto un trattamento di reversibilità, su domanda, in caso di decesso del consigliere che abbia svolto il mandato per almeno cinque anni, ovvero che fosse già titolare dell’indennità differita o in attesa di maturarne il requisito anagrafico.
Ne hanno diritto:
- il coniuge, finché resta vedovo, salvo separazione con addebito;
- il componente dell’unione civile;
- i figli fino a 26 anni se fiscalmente a carico;
- i figli inabili al lavoro in modo permanente e assoluto, in stato di bisogno, conviventi e fiscalmente a carico.
Le percentuali sono pari al 60% al coniuge senza figli, all’80%-85%-90% in presenza di uno, due o tre o più figli; in mancanza del coniuge, al figlio unico spetta il 70%, a due figli l’80%, a tre o più figli il 90%, con riparto in parti uguali e redistribuzione in caso di perdita del diritto da parte di uno o più aventi titolo.
La domanda va presentata entro dieci anni dal decesso. Il trattamento decorre dal primo giorno del mese successivo alla morte, si rivaluta annualmente secondo l’indice FOI ed è finanziato da una trattenuta mensile del 3% sull’indennità di carica lorda. Se il decesso dipende dall’esercizio del mandato, il requisito dei cinque anni e quello anagrafico non sono richiesti. Ai beneficiari si applicano anche le regole di sospensione ed esclusione.
Indennità di fine mandato
L’indennità di fine mandato spetta ai consiglieri comunque cessati dal mandato che non siano immediatamente rieletti e, in caso di decesso in corso di mandato, agli eredi. È esclusa in caso di annullamento delle elezioni o ineleggibilità.
La misura è pari a un dodicesimo dell’indennità di carica lorda percepita su base annua per ogni anno di mandato o frazione di anno, fino a un massimo di dieci anni. Se il mandato supera i dieci anni, il calcolo si ferma ai primi dieci. In caso di rielezione non immediata, chi abbia già beneficiato della liquidazione può ottenere una nuova indennità per i mandati successivi, entro il tetto complessivo di dieci anni.
Per finanziare l’istituto è prevista una trattenuta mensile dell’1% sull’indennità di carica lorda.
Cumulo e rinuncia
L’indennità a carattere differito è cumulabile, salvo le regole di sospensione, con analoghi istituti previsti per europarlamentari, parlamentari nazionali, consiglieri o assessori di altre Regioni e con ogni trattamento di quiescenza spettante a qualsiasi titolo.
I consiglieri possono rinunciare, con dichiarazione entro 60 giorni dalla proclamazione, a ciascuna delle indennità previste dal Capo II. In caso di rinuncia non si applicano le trattenute previste per l’indennità differita, la reversibilità e il fine mandato. La rinuncia all’indennità differita esclude anche l’applicazione delle norme su reversibilità e fine mandato.
Regime transitorio per i consiglieri eletti nella decima legislatura
Le regole del Capo II si estendono, se compatibili, anche ai consiglieri eletti nella decima legislatura che presentino domanda entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge e manifestino la volontà di versare i contributi arretrati.
Il versamento può avvenire in unica soluzione o in rate fino a 36 mesi. L’erogazione dell’indennità differita, del fine mandato e della reversibilità resta subordinata al completo saldo. La rivalutazione del montante decorre dall’ultimo versamento oppure, se il requisito anagrafico non è ancora maturato, dal completo versamento fino al raggiungimento dell’età richiesta.
Modifiche alla l.r. 3/1996
La legge interviene sulla disciplina del trattamento indennitario dei consiglieri regionali, sostituendo la base di riferimento dell’opzione per la conservazione del trattamento economico presso l’amministrazione di appartenenza e riscrivendo la disciplina dell’assegno in caso di sospensione dalla carica.
Per il consigliere sospeso ai sensi del d.lgs. 235/2012 è previsto, per tutta la sospensione, un assegno mensile pari all’indennità di carica lorda ridotta del 40%. Al consigliere che lo sostituisce spettano gli emolumenti ordinari. In caso di proscioglimento definitivo, al sospeso spetta la differenza tra quanto già percepito e gli emolumenti ordinari, escluse le spese di esercizio del mandato.
Decorrenza, abrogazioni e comunicazioni istituzionali
La legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria. La rideterminazione dei vitalizi del Capo I produce effetti dal 1° dicembre 2019.
È prevista l’abrogazione della l.r. 11/2018 a decorrere dalla data indicata dalla legge. È inoltre disposta la trasmissione della legge al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie entro 15 giorni dall’approvazione, ai fini della l. 145/2018.
Valutazione di attualità
La legge contiene ancora disciplina teoricamente rilevante sui vitalizi e sul trattamento differito regionale, ma una parte significativa riguarda una rideterminazione con decorrenza dal 2019 e un regime collegato a legislature ed eventi ormai conclusi. Inoltre il testo consolidato richiama modifiche e abrogazioni successive, compresa l’abrogazione dell’articolo sul trattamento di reversibilità nel 2026. Nel complesso il provvedimento è in larga misura storico e solo parzialmente operativo oggi.
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