L.R. Calabria 14/2019
Interpretazione autentica del comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 2 marzo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Calabria n. 14 del 2019 forniva un’interpretazione autentica dell’art. 10 della l.r. n. 8/2005, chiarendo la conferma senza soluzione di continuità dei rapporti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore della norma interpretata. È stata poi dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale con sentenza n. 133/2020, quindi non è più utilmente applicabile.
Interpretazione autentica sui rapporti di lavoro della dirigenza del Consiglio regionale Calabria
Interpretazione autentica sui rapporti di lavoro della dirigenza del Consiglio regionale Calabria
La legge regionale Calabria n. 14 del 31 maggio 2019 interveniva come norma di interpretazione autentica sull’art. 10, comma 1, della l.r. n. 8/2005, relativo alla dirigenza e all’ordinamento degli uffici del Consiglio regionale. Il suo contenuto è stato però successivamente colpito da dichiarazione di illegittimità costituzionale.
Contenuto dell’interpretazione autentica
La disposizione chiariva che la soppressione dell’ultimo periodo del comma 1 dell’art. 11 della l.r. n. 8/1996, operata dall’art. 10, comma 1, della l.r. n. 8/2005, doveva essere letta come confermativa, senza soluzione di continuità, dei rapporti di lavoro già in essere alla data di entrata in vigore di تلك norma. In sostanza, la legge mirava a consolidare la continuità dei rapporti di lavoro interessati dalla modifica del 2005.
Regime finanziario
La legge prevedeva una clausola di neutralità finanziaria, stabilendo che dalla sua attuazione non sarebbero derivati nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Entrata in vigore e limitazioni temporali
La legge entrava in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria. Il suo ambito applicativo era quindi circoscritto all’interpretazione del rapporto giuridico già disciplinato dalla normativa del 2005 e riferito ai rapporti di lavoro esistenti alla data di entrata in vigore di quella disposizione.
Stato di validità dell’atto
La Corte costituzionale, con sentenza 11 giugno - 6 luglio 2020, n. 133, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge. Di conseguenza, l’atto non è attualmente utilmente applicabile ed è da considerarsi obsoleto ai fini operativi.
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