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Circolare

Circolare INAIL n. 27 del 15 aprile 2002

Rivalutazione annuale delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale dei settori industriale ed agricolo, con decorrenza 1° luglio 2001.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare INAIL disciplina la rivalutazione, con decorrenza 1° luglio 2001, delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale nei settori industriale e agricolo, oltre che per alcune categorie speciali come i medici radiologi. Indica i nuovi importi e limiti retributivi per la prima liquidazione delle rendite, gli assegni una tantum e le prestazioni accessorie, nonché i criteri per la riliquidazione delle rendite in corso di godimento. Vengono inoltre definite le attività delle strutture territoriali, la trasmissione dei tabulati, l’aggiornamento anagrafico degli interessati e le modalità operative per le azioni di surroga e regresso.

Rivalutazione annuale delle prestazioni economiche INAIL per infortunio e malattia professionale dal 1° luglio 2001

Rivalutazione annuale delle prestazioni economiche INAIL con decorrenza 1° luglio 2001

La circolare disciplina l’aggiornamento annuale delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale, con effetti dal 1° luglio 2001, per i settori industriale e agricolo e per alcune categorie speciali. L’intervento si fonda sull’articolo 11 del d.lgs. n. 38/2000 e sui relativi decreti ministeriali pubblicati tra il novembre 2001 e il gennaio 2002, che hanno definito i nuovi valori retributivi e i criteri applicativi.

Quadro normativo e presupposti della rivalutazione

La rivalutazione annuale è prevista dall’articolo 11 del decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, che stabilisce l’adeguamento dal 1° luglio di ciascun anno della retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite INAIL, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. La norma richiama anche il meccanismo di riassorbimento degli incrementi annuali nell’anno in cui intervenga una variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento, ai sensi dell’articolo 20, commi 3 e 4, della legge n. 41/1986.

In attuazione di tale previsione, il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto, con delibera n. 246 del 10 maggio 2001, ha approvato la rivalutazione delle prestazioni con decorrenza 1° luglio 2001. I decreti ministeriali del 9 ottobre 2001, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 21 novembre 2001, hanno riguardato la rivalutazione per i settori industriale e agricolo; il decreto ministeriale del 20 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 29 gennaio 2002, ha invece disciplinato la rivalutazione delle rendite a favore dei medici colpiti da malattie e lesioni da raggi X e sostanze radioattive. La circolare precisa che i valori sono stati convertiti da lire in euro.

Prima liquidazione delle prestazioni dal 1° luglio 2001

Per l’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta in agricoltura vengono richiamati i riferimenti retributivi già vigenti:

  • per i lavoratori subordinati a tempo indeterminato, retribuzione effettiva ai sensi della legge n. 54/1982, con limite di 32,31 euro;
  • per i lavoratori subordinati a tempo determinato, retribuzione giornaliera fissata annualmente per provincia con decreto ministeriale ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, richiamate le circolari n. 44/1998 e n. 16/1999;
  • per i lavoratori autonomi, retribuzione giornaliera minima di 36,32 euro fissata per la generalità dei lavoratori dell’industria ai sensi della legge n. 243/1993, articolo 14, lettera d).

Per la rendita di inabilità permanente, i decreti ministeriali del 9 ottobre 2001 fissano:

  • per il settore industriale, una retribuzione media giornaliera di 54,82 euro ai fini della determinazione del massimale e del minimale della retribuzione annua;
  • per il settore agricolo, una retribuzione annua convenzionale di 17.375,68 euro;
  • per i medici radiologi, una retribuzione annua di 37.481,34 euro da assumere a base per la liquidazione delle rendite.

In sede di prima liquidazione, quindi:

  • nel settore industriale, la retribuzione annua minima per il calcolo delle rendite è pari a 11.511,31 euro e la massima a 21.378,22 euro;
  • nel settore agricolo, la rendita di inabilità permanente va liquidata sulla retribuzione effettiva per i subordinati a tempo indeterminato entro i limiti del settore industriale, sulla retribuzione annua convenzionale di 17.375,68 euro per i subordinati a tempo determinato e sulla retribuzione annua convenzionale di 11.511,31 euro per i lavoratori autonomi;
  • per i medici radiologi, la retribuzione annua base è di 37.481,34 euro.

Assegno una tantum in caso di morte

Dal 1° luglio 2001, per i settori industriale e agricolo l’importo dell’assegno una tantum in caso di morte, previsto dagli articoli 85 e 233 del Testo Unico e richiamato dalla legge n. 251/1982, è fissato in 1.518,90 euro.

Per i medici radiologi, l’assegno è parametrato alla retribuzione di 37.481,34 euro secondo le seguenti quote:

  • un terzo della retribuzione in caso di sopravvivenza del coniuge con figli aventi i requisiti di cui al n. 2 dell’articolo 85 del D.P.R. n. 1124/1965;
  • un quarto nel caso di sopravvivenza del solo coniuge o dei soli figli aventi i requisiti;
  • un sesto negli altri casi previsti dall’articolo 85.

Riliquidazione delle rendite in corso di godimento

Per le rendite per inabilità permanente già in corso al 1° luglio 2001, la circolare distingue tra i diversi settori.

Nel settore industriale, ai sensi dell’articolo 116 del Testo Unico n. 1124/1965, il decreto ministeriale del 9 ottobre 2001 stabilisce i coefficienti di rivalutazione delle basi retributive:

  • 1,0260 per l’anno 1999 e precedenti;
  • 1,0000 per l’anno 2000 e il primo semestre 2001.

Nel settore agricolo:

  • per i lavoratori subordinati a tempo indeterminato si applicano i criteri di rivalutazione e i limiti retributivi del settore industriale, fermo restando che le rendite per eventi anteriori al 1° gennaio 1982 sono rivalutate sulla nuova retribuzione convenzionale di 17.375,68 euro;
  • per i lavoratori subordinati a tempo determinato la riliquidazione avviene sulla retribuzione convenzionale di 17.375,68 euro;
  • per i lavoratori autonomi, le rendite con decorrenza anteriore al 1° giugno 1993 sono rivalutate sulla retribuzione convenzionale di 17.375,68 euro, mentre quelle decorrenti dal 1° giugno 1993 sono rivalutate sul minimale del settore industriale di 11.511,31 euro, ai sensi della legge n. 243/1993, articolo 14, lettera c).

Per i medici radiologi, la nuova retribuzione di 37.481,34 euro si applica sia alla prima liquidazione delle rendite per inabilità permanente e ai superstiti, sia alla rivalutazione delle rendite già in godimento.

Prestazioni accessorie: integrazione rendita, assistenza personale continuativa e assegni continuativi mensili

La circolare richiama l’attenzione sulle integrazioni di rendita non segnalate per il rateo di gennaio 2002, cioè non pervenute alla Direzione Centrale per i Servizi Informativi e Telecomunicazioni entro il 24 ottobre 2001: in tali casi, il pagamento deve essere effettuato tenendo conto dell’importo del rateo di rendita rivalutato.

L’assegno per assistenza personale continuativa, previsto dagli articoli 76 e 218 del Testo Unico, è rivalutato dal 1° luglio 2001 nella stessa misura percentuale delle rendite del settore industriale ed è pari a 379,08 euro mensili.

Gli assegni continuativi mensili, previsti dall’articolo 124 del Testo Unico per il settore industriale e dall’articolo 235 per il settore agricolo, sono anch’essi rivalutati nella stessa misura percentuale delle rendite. Gli importi indicati sono i seguenti:

  • inabilità dal 50 al 59%: 212,78 euro nel settore industriale e 266,49 euro nel settore agricolo;
  • inabilità dal 60 al 79%: 298,51 euro nel settore industriale e 371,85 euro nel settore agricolo;
  • inabilità dall’80 al 89%: 554,16 euro nel settore industriale e 638,34 euro nel settore agricolo;
  • inabilità dal 90 al 100%: 853,70 euro nel settore industriale e 904,83 euro nel settore agricolo;
  • inabilità del 100% con assistenza personale continuativa: 1.233,30 euro nel settore industriale e 1.283,91 euro nel settore agricolo.

Gestione della riliquidazione e competenze delle strutture periferiche

La circolare precisa che le operazioni di riliquidazione delle rendite industriali e agricole in corso di godimento al 1° luglio 2001 sono state eseguite centralmente dalla Direzione Centrale per i Servizi Informativi e Telecomunicazioni, secondo i criteri riportati nell’allegato n. 4. Anche l’adeguamento degli assegni per assistenza personale continuativa e degli assegni continuativi mensili è stato gestito centralmente.

Restano invece a carico delle Unità operative:

  • le rendite ancora escluse dalla gestione meccanizzata, nei casi indicati nell’allegato n. 4;
  • gli speciali assegni continuativi mensili ai superstiti di infortunati e tecnopatici deceduti per cause estranee all’infortunio o alla malattia professionale, da adeguare dal 1° luglio 2001 alle rendite riliquidate sui nuovi limiti retributivi;
  • le prestazioni segnalate dalla Direzione generale tramite appositi tabulati, cioè liquidazioni particolari, rendite cessate successivamente al 1° luglio 2001 e rendite unificate.

Per le rendite unificate di competenza del 2000 e del primo semestre 2001 deve essere nuovamente operata la scelta della retribuzione più favorevole ai sensi dell’articolo 80 del Testo Unico. La Direzione Centrale per i Servizi Informativi e Telecomunicazioni predisporrà un tabulato relativo ai casi con anno di competenza 2000 e primo semestre 2001, liquidati sulla retribuzione riferita all’ultimo evento e unificati con una rendita pregressa di competenza 1999 e precedenti, indicando per queste ultime la retribuzione rivalutata al 1° luglio 2001. Le Unità operative devono confrontare le due retribuzioni e, se più favorevole quella della rendita pregressa, comunicarla secondo le modalità della gestione meccanizzata richiamate dalla circolare n. 56/1991.

Inoltro dei tabulati e comunicazioni agli interessati

La Direzione Centrale per i Servizi Informativi e Telecomunicazioni invierà alle Direzioni regionali, alla Direzione provinciale di Bolzano e alla Sede regionale di Aosta un tabulato con i dati già contenuti nei moduli 150/I-mecc. e 151/I-mecc., affinché venga distribuito alle Unità operative dipendenti.

Agli interessati sono stati inviati i moduli 170/I-mecc. e 171/I-mecc. con la comunicazione del provvedimento di riliquidazione e l’indicazione del conguaglio. I moduli contengono anche la situazione delle quote integrative e delle rendite ai superstiti come risultante dagli archivi magnetici.

Il titolare della rendita, solo se intervenute variazioni nella situazione anagrafica, deve trasmettere alla sede competente, entro 15 giorni dal ricevimento del modulo, la dichiarazione stampata sul retro del prospetto. Le sedi devono:

  • segnalare immediatamente le variazioni secondo le procedure in uso;
  • conservare le dichiarazioni in appositi raccoglitori distinti per 170 e 171, secondo un ordine prescelto, senza inserirle subito nelle pratiche;
  • suddividere le dichiarazioni per tipo di variazione, compilare i prospetti allegati nn. 5 e 6 e trasmetterli tempestivamente alla Direzione regionale per il monitoraggio;
  • inserire successivamente le dichiarazioni nelle rispettive pratiche.

Azioni di surroga e regresso

Per le azioni di surroga e di regresso in corso, la circolare dispone che il valore capitale e il montante dei ratei pregressi debbano essere riferiti al 1° luglio 2001, così da consentire tempestive richieste di rimborso sia in sede giudiziale sia stragiudiziale. Le Unità operative devono quindi calcolare i ratei di rendita fino al 30 giugno 2001.

Se lo stato del procedimento lo consente, le competenti Avvocature devono richiedere il rinvio delle cause, sia in primo grado sia in appello, per aggiornare le conclusioni già formulate in base ai nuovi valori.

Punti principali

Base normativa e decorrenza della rivalutazione

La rivalutazione è disposta in attuazione dell’articolo 11 del d.lgs. n. 38/2000, che prevede l’adeguamento annuale della retribuzione di riferimento dal 1° luglio di ogni anno sulla base della variazione dei prezzi al consumo. Il Consiglio di Amministrazione INAIL ha approvato la rivalutazione con delibera n. 246 del 10 maggio 2001. I decreti ministeriali del 9 ottobre 2001 e del 20 novembre 2001, pubblicati in Gazzetta Ufficiale, hanno reso operativi gli aggiornamenti per i settori industriale, agricolo e per i medici radiologi.

Prima liquidazione delle prestazioni dal 1° luglio 2001

Per le indennità di temporanea in agricoltura si richiamano i criteri già vigenti: retribuzione effettiva per i subordinati a tempo indeterminato con limite di 32,31 euro, retribuzione giornaliera provinciale per i subordinati a tempo determinato e retribuzione giornaliera minima di 36,32 euro per gli autonomi. Per le rendite di inabilità permanente, il settore industriale prevede una retribuzione annua minima di 11.511,31 euro e massima di 21.378,22 euro; nel settore agricolo, i subordinati a tempo determinato sono liquidati su 17.375,68 euro e gli autonomi su 11.511,31 euro. Per i medici radiologi la retribuzione annua base è 37.481,34 euro.

Assegno una tantum in caso di morte

Dal 1° luglio 2001, per i settori industriale e agricolo l’assegno una tantum previsto in caso di morte è fissato in 1.518,90 euro. Per i medici radiologi l’assegno è calcolato sulla retribuzione di 37.481,34 euro secondo le quote indicate dalla circolare: un terzo, un quarto o un sesto a seconda dei superstiti aventi diritto.

Riliquidazione delle rendite in corso di godimento

Per le rendite industriali in corso, i coefficienti di rivalutazione sono 1,0260 per l’anno 1999 e precedenti e 1,0000 per l’anno 2000 e il primo semestre 2001. Nel settore agricolo la riliquidazione segue criteri differenziati: per i subordinati a tempo indeterminato valgono i limiti del settore industriale, con rivalutazione sulla nuova retribuzione convenzionale di 17.375,68 euro per gli eventi anteriori al 1° gennaio 1982; per i subordinati a tempo determinato si usa la retribuzione convenzionale di 17.375,68 euro; per gli autonomi, le rendite anteriori al 1° giugno 1993 sono rivalutate su 17.375,68 euro, mentre quelle decorrenti dal 1° giugno 1993 sul minimale industriale di 11.511,31 euro. Per i medici radiologi, la nuova retribuzione di 37.481,34 euro si applica sia alla prima liquidazione sia alla rivalutazione delle rendite in godimento.

Prestazioni accessorie e importi rivalutati

L’assegno per assistenza personale continuativa è rivalutato nella stessa misura percentuale delle rendite industriali e ammonta a 379,08 euro mensili. Gli assegni continuativi mensili sono aggiornati sia per il settore industriale sia per quello agricolo con gli importi indicati in circolare per ciascun grado di inabilità: dal 50 al 59%, dal 60 al 79%, dall’80 all’89%, dal 90 al 100% e 100% con assistenza personale continuativa.

Gestione operativa della riliquidazione e casi particolari

La riliquidazione delle rendite dei settori industriale e agricolo in corso di godimento alla data del 1° luglio 2001 è stata effettuata centralmente dalla Direzione Centrale per i Servizi Informativi e Telecomunicazioni. Restano invece a carico delle Unità operative le rendite escluse dalla gestione meccanizzata, gli speciali assegni continuativi mensili ai superstiti e le prestazioni segnalate con appositi tabulati, tra cui liquidazioni particolari, rendite cessate dopo il 1° luglio 2001 e rendite unificate. Per queste ultime deve essere rinnovata la scelta della retribuzione più favorevole ai sensi dell’articolo 80 del Testo Unico.

Comunicazioni agli interessati e verifica anagrafica

Ai titolari delle rendite sono stati inviati i moduli 170/I-mecc. e 171/I-mecc. con il provvedimento di riliquidazione e il relativo conguaglio. In caso di variazioni anagrafiche, l’interessato deve restituire la dichiarazione entro 15 giorni. Le sedi devono registrare le variazioni, conservare le dichiarazioni in appositi raccoglitori, suddividerle per tipologia e inviare i prospetti riepilogativi alle Direzioni regionali per il monitoraggio.

Azioni di surroga e regresso

Per consentire tempestive richieste di rimborso nei giudizi di surroga e regresso, il valore capitale e il montante dei ratei pregressi devono essere riferiti al 1° luglio 2001. Le Unità operative devono quindi conteggiare i ratei di rendita fino al 30 giugno 2001 e, se possibile, le Avvocature devono chiedere il rinvio dei giudizi per aggiornare le conclusioni già formulate.

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