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Circolare

Circolare INAIL n. 26 del 15 aprile 2002

Rivalutazione dell'importo mensile dell'assegno di incollocabilità a decorrere dal 1° luglio 2001.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica l’approvazione ministeriale della delibera INAIL che rivaluta l’assegno di incollocabilità. Sono fissati i nuovi importi mensili con decorrenza 1° luglio 2000 e 1° luglio 2001, sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo. Le operazioni di conguaglio sono demandate alla Direzione Centrale Servizi Informativi e Telecomunicazioni e saranno effettuate con il rateo di maggio 2002.

Rivalutazione dell'importo mensile dell'assegno di incollocabilità dal 1° luglio 2001

Rivalutazione dell'importo mensile dell'assegno di incollocabilità

La circolare INAIL n. 26 del 15 aprile 2002 comunica la rivalutazione dell’importo mensile dell’assegno di incollocabilità, a seguito dell’approvazione ministeriale della delibera adottata dall’Istituto. Il provvedimento definisce i nuovi importi spettanti e indica le modalità di conguaglio.

Approvazione ministeriale e base normativa

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con decreto del 3 dicembre 2001 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 20 febbraio 2002, ha approvato la delibera n. 563 del Consiglio di Amministrazione INAIL del 25 ottobre 2001. Tale delibera ha determinato il nuovo importo mensile dell’assegno di incollocabilità.

Nuovi importi e decorrenze

La circolare precisa i valori rivalutati dell’assegno:

  • con decorrenza 1° luglio 2000, l’importo è pari a euro 190,06;
  • con decorrenza 1° luglio 2001, l’importo è pari a euro 195,22.

Criterio di calcolo utilizzato

Il Ministero ha condiviso il criterio adottato dall’INAIL per la determinazione della misura dell’assegno, fondato sulla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo. In particolare, la rivalutazione è stata rapportata alla variazione:

  • tra il 1998 e il 1999, pari all’1,6%;
  • tra il 1999 e il 2000, pari al 2,6%.

Conguaglio e gestione operativa

Le operazioni di conguaglio non sono demandate alle sedi periferiche, ma saranno effettuate direttamente dalla Direzione Generale - Direzione Centrale Servizi Informativi e Telecomunicazioni. Il pagamento del conguaglio avverrà con il rateo di maggio 2002.

Punti principali

Approvazione della delibera INAIL

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con decreto 3 dicembre 2001 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 43 del 20 febbraio 2002, ha approvato la delibera n. 563 del Consiglio di Amministrazione INAIL del 25 ottobre 2001 relativa alla rivalutazione dell’assegno di incollocabilità.

Nuovi importi dell'assegno

La circolare indica i nuovi importi mensili dell’assegno di incollocabilità: euro 190,06 con decorrenza 1° luglio 2000 ed euro 195,22 con decorrenza 1° luglio 2001.

Criterio di rivalutazione adottato

Il Ministero ha condiviso il criterio di calcolo seguito dall’INAIL, basato sulla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo: incremento dell’1,6% tra il 1998 e il 1999 e del 2,6% tra il 1999 e il 2000.

Conguaglio degli importi

Le operazioni di conguaglio saranno effettuate direttamente dalla Direzione Generale - Direzione Centrale Servizi Informativi e Telecomunicazioni, con il pagamento del rateo di maggio 2002.

Testo integrale

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