Circolare INAIL n. 22 del 28 marzo 2002
Obbligo assicurativo socio-amministratore.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce quando sussiste l’obbligo assicurativo INAIL per le diverse figure di socio e amministratore di società. Il criterio centrale è l’esistenza di un rapporto di "dipendenza funzionale" con la società e lo svolgimento di attività protette dall’art. 1 del T.U. INAIL; per gli amministratori non soci rileva inoltre la disciplina dei lavoratori parasubordinati introdotta dal D.Lgs. 38/2000. Vengono distinti i casi di socio-amministratore, socio-amministratore unico, socio unico/amministratore unico, amministratore non socio, amministratore unico non socio e soci che svolgono collaborazioni coordinate e continuative.
Obbligo assicurativo INAIL per soci-amministratori e amministratori
Obbligo assicurativo socio-amministratore
La circolare affronta il problema dell’assicurazione INAIL per soci e amministratori di società, chiarendo in quali casi l’obbligo sussista e in quali invece debba essere escluso. Il criterio guida è la combinazione tra qualità soggettiva del rapporto con la società e svolgimento di attività protette sotto il profilo infortunistico.
Quadro normativo
La disciplina viene ricondotta principalmente agli artt. 1 e 4, n. 7, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, al D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 5, e al TUIR, art. 47, lett. c-bis, come modificato dalla L. 342/2000. La circolare richiama anche le precedenti istruzioni già fornite con la circolare n. 32 del 2000, confermandone l’impostazione per i rapporti di collaborazione dei lavoratori parasubordinati.
Criterio della dipendenza funzionale
Per i soci, l’obbligo assicurativo nasce quando l’attività è svolta in un rapporto di "dipendenza funzionale" con la società, ossia in una collaborazione tecnica finalizzata al perseguimento dello scopo produttivo dell’impresa. Tale rapporto si concretizza quando l’attività manuale o di sovrintendenza al lavoro altrui è svolta con professionalità, sistematicità e abitualità, anche se non in modo continuo o esclusivo. L’elemento decisivo resta l’esposizione abituale a una delle attività rischiose previste dall’art. 1 del T.U.
Socio-amministratore
Il socio che sia anche amministratore è assicurato ai sensi dell’art. 4, n. 7, T.U. quando già svolga, come socio, un’attività rischiosa in rapporto di dipendenza funzionale. In tale ipotesi, le funzioni di amministratore non aggiungono un ulteriore autonomo titolo assicurativo, perché l’attività amministrativa viene assorbita dall’attività del socio già coperta da assicurazione. La circolare conferma espressamente la validità delle istruzioni della circolare n. 32/2000.
Socio-amministratore unico e socio unico/amministratore unico
Nel caso del socio-amministratore unico, l’obbligo assicurativo permane se egli presti una delle attività rischiose dell’art. 1 T.U. e sia accertato concretamente il rapporto di dipendenza funzionale con la società. Diversa è la situazione del socio unico/amministratore unico: in linea generale l’obbligo assicurativo è escluso, salvo che sia dimostrata in concreto l’esistenza di quel medesimo rapporto di dipendenza funzionale.
Amministratore non socio
Per l’amministratore non socio la circolare richiama l’art. 5 del D.Lgs. 38/2000: egli è assicurabile come lavoratore parasubordinato se svolge attività rischiose rientranti nella previsione normativa. Viene però precisato che gli incarichi di amministratore conferiti a ragionieri o dottori commercialisti non danno luogo all’obbligo assicurativo in forma parasubordinata, in quanto i compensi percepiti rientrano nel lavoro autonomo.
Amministratore unico non socio
L’amministratore unico non socio, che non svolga anche attività lavorativa in qualità di socio, non è soggetto all’obbligo assicurativo ex art. 4, n. 7, T.U. La circolare esclude inoltre, per la sua posizione di vertice, l’applicazione della tutela ex art. 5 D.Lgs. 38/2000, salvo il caso in cui operi in base a un mandato dell’assemblea o di altri organi sociali con obbligo di riferire sull’attività svolta e svolga una specifica attività rischiosa.
Soci che svolgono collaborazioni coordinate e continuative
Sono ricompresi nell’art. 4, n. 7, T.U. anche i soci che prestano collaborazioni coordinate e continuative nell’interesse della società, a condizione che svolgano attività protette ai sensi dell’art. 1 del T.U. La qualificazione ai fini assicurativi dipende dunque dalla natura concreta delle mansioni e dalla loro esposizione al rischio.
Indicazione operativa finale
La circolare invita le strutture INAIL a osservare con puntualità e scrupolo le istruzioni impartite, evidenziando la necessità di verificare caso per caso la concreta sussistenza dei presupposti assicurativi.
Punti principali
Quadro normativo di riferimento
La circolare richiama il T.U. INAIL approvato con D.P.R. 1124/1965, in particolare gli artt. 1 e 4, n. 7, e l’art. 5 del D.Lgs. 38/2000 sull’assicurazione dei lavoratori parasubordinati. È inoltre richiamato l’art. 47, lettera c-bis, del TUIR, come modificato dalla L. 342/2000, per il profilo fiscale dei compensi degli amministratori professionisti.
Criterio generale: dipendenza funzionale e attività rischiosa
Per i soci l’obbligo assicurativo ricorre quando operano in un rapporto di dipendenza almeno funzionale con la società e sono esposti abitualmente ad attività rischiose ex art. 1 T.U. La dipendenza funzionale è intesa come collaborazione tecnica finalizzata al raggiungimento dello scopo produttivo della società, svolta con carattere di professionalità, sistematicità e abitualità, anche se non continuativa. Per gli amministratori non soci, dal 16 marzo 2000 l’assicurazione si applica se svolgono attività rischiose in regime di collaborazione coordinata e continuativa, assimilabile alla dipendenza funzionale.
Socio-amministratore
Il socio che, oltre a essere amministratore, svolge già come socio un’attività rischiosa con rapporto di dipendenza funzionale è assicurato ai sensi dell’art. 4, n. 7, T.U. Lo svolgimento delle funzioni di amministratore non incide autonomamente sull’obbligo, perché l’attività di amministrazione risulta assorbita da quella già assicurata come socio.
Socio-amministratore unico
Anche il socio-amministratore unico è soggetto ad assicurazione INAIL ai sensi dell’art. 4, n. 7, T.U., se presta una delle attività rischiose di cui all’art. 1 T.U. e se, in concreto, esiste il rapporto di dipendenza funzionale con l’organismo sociale.
Socio unico e amministratore unico
Quando la stessa persona è contemporaneamente socio unico e amministratore unico, l’obbligo assicurativo è escluso in linea generale. La tutela può però riemergere solo se, in concreto, sia accertabile un rapporto di dipendenza funzionale.
Amministratore non socio
L’amministratore non socio è assicurato come lavoratore parasubordinato se svolge una delle attività rischiose previste dall’art. 5 del D.Lgs. 38/2000. La circolare precisa però che gli incarichi di amministratore svolti da ragionieri o dottori commercialisti non determinano obbligo INAIL nella forma della parasubordinazione, perché i relativi compensi rientrano nel lavoro autonomo.
Amministratore unico non socio
L’amministratore unico non socio, se non svolge attività lavorativa in qualità di socio, non è soggetto all’obbligo assicurativo ex art. 4, n. 7, T.U. Inoltre, per la sua posizione apicale, non si applica in via generale nemmeno la tutela di cui all’art. 5 del D.Lgs. 38/2000, salvo che operi in base a un mandato dell’assemblea o di altri organi sociali con obbligo di riferire sull’attività svolta e svolga una specifica attività rischiosa.
Soci che svolgono collaborazioni coordinate e continuative
I soci che prestano collaborazioni coordinate e continuative nell’interesse della società rientrano nell’art. 4, n. 7, T.U. se svolgono attività tutelate dall’art. 1 del medesimo testo unico.
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