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Circolare

Circolare INAIL n. 21 del 28 marzo 2002

Chiarimenti in materia di inquadramento nella Gestione Tariffaria "Artigianato".

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce quando l'INAIL deve attenersi alla classificazione INPS e quando può invece procedere a un autonomo inquadramento nella Gestione Artigianato. Viene distinto il caso di datori di lavoro che svolgono una sola attività, per i quali prevale la classificazione INPS, da quello di soggetti che svolgono un'attività principale non artigiana e un'attività secondaria artigianale, per i quali l'INAIL può disporre un doppio inquadramento. Le istruzioni si estendono anche ai lavoratori dipendenti che, nel tempo libero, svolgano abitualmente attività artigianali a rischio.

Chiarimenti sull'inquadramento nella Gestione Tariffaria "Artigianato"

Chiarimenti in materia di inquadramento nella Gestione Tariffaria "Artigianato"

La circolare fornisce istruzioni operative sull'applicazione della riforma tariffaria INAIL in relazione alla Gestione "Artigianato", con particolare attenzione ai rapporti tra classificazione INPS e inquadramento INAIL. Il documento distingue i casi in cui l'INAIL deve recepire la classificazione già disposta dall'INPS da quelli in cui può procedere a un autonomo inquadramento per attività artigianali svolte in via secondaria o abituale.

Quadro normativo di riferimento

La circolare richiama il Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, la L. 8 agosto 1985, n. 443 sull'artigianato, il D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, e il D.M. 12 dicembre 2000 sulle nuove tariffe e modalità di applicazione. Il chiarimento si inserisce nel nuovo assetto tariffario derivante dalla riforma, che ha articolato la precedente Gestione Industria in quattro distinte gestioni tariffarie e ha previsto criteri di classificazione coordinati con quelli utilizzati dall'INPS ai sensi dell'art. 49 della L. n. 88/1989.

Inquadramento dei datori di lavoro con una sola attività e classificazione INPS vincolante

Per i datori di lavoro soggetti alla classificazione aziendale INPS e che svolgono un'unica attività, l'INAIL deve attenersi al provvedimento di classificazione dell'INPS senza esercitare valutazioni autonome. Dal 1° gennaio 2000, le sedi INAIL devono recepire la classificazione INPS di volta in volta e, se necessario, procedere alle rettifiche previste dall'art. 14 delle Modalità di applicazione delle tariffe.

La circolare ribadisce che, ai fini dell'istituzione delle posizioni assicurative artigiane, il riferimento necessario è l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane. Ne consegue che non è legittimo costituire autonomamente il rapporto assicurativo con titolare artigiano ed eventuali dipendenti se manca la corrispondente iscrizione all'albo e la classificazione INPS conseguente.

È inoltre precisato che, nel caso di un soggetto senza dipendenti classificato dall'INPS nel settore terziario ma inquadrato dall'INAIL nella Gestione "Artigianato" per la medesima attività, la sede INAIL deve cessare la posizione con decorrenza 1 gennaio 2000, poiché il titolare di impresa individuale non artigiana non è soggetto ad obbligo assicurativo presso l'INAIL.

Inquadramento provvisorio in attesa della classificazione INPS

Se, alla data di inizio dell'attività denunciata, il soggetto non è ancora classificato dall'INPS, l'INAIL può procedere a un inquadramento provvisorio ai sensi dell'art. 3 delle Modalità di applicazione delle tariffe. Il provvisorio nella Gestione "Artigianato" è però ammesso solo in casi circoscritti:

  • quando il datore di lavoro ha già presentato domanda di iscrizione alla Commissione Provinciale per l'Artigianato e la domanda non è ancora definita;
  • quando la natura artigiana dell'impresa è dichiarata dal datore di lavoro oppure accertata a seguito di verifica ispettiva, purché sussistano i requisiti della L. n. 443/1985.

In tali ipotesi, la sede INAIL deve accordare l'inquadramento provvisorio, segnalare la fattispecie alla Commissione Provinciale per l'Artigianato per l'eventuale iscrizione d'ufficio e informare l'INPS per gli aspetti di competenza. Se la classificazione aziendale successivamente disposta dall'INPS risulta diversa dall'inquadramento provvisorio, devono essere effettuate le rettifiche con decorrenza dalla data di inizio dell'attività.

Attività secondaria artigianale e doppio inquadramento

Per i soggetti classificati dall'INPS per l'attività prevalente in un settore diverso dall'artigianato, ma che svolgono anche un'attività secondaria artigianale, la circolare richiama l'art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 38/2000. La norma prevede che, per i settori non ricompresi nell'art. 49 della L. n. 88/1989 e per i soggetti non classificabili ai sensi di tale legge, la classificazione sia disposta dall'INAIL.

La ratio è quella di tutelare il rischio professionale presente anche nell'attività non prevalente, purché non occasionale. Ne deriva che il medesimo soggetto può avere un doppio inquadramento:

  • uno relativo all'attività principale, conforme alla classificazione aziendale INPS;
  • uno relativo all'attività secondaria artigianale, disposto direttamente dall'INAIL.

Requisiti dell'attività artigianale e rilevanza dell'esercizio concreto

La circolare sottolinea che, nei casi di duplice attività, ciò che rileva ai fini dell'obbligo assicurativo e del pagamento dei premi non è l'iscrizione formale all'albo delle imprese artigiane, ma l'effettivo esercizio personale di un'attività professionale esposta a rischio. Tale attività deve possedere i requisiti previsti dalla L. n. 443/1985, oltre ai requisiti soggettivi e oggettivi degli artt. 1 e 4 del Testo Unico.

La natura artigianale dell'attività secondaria va verificata secondo i requisiti sostanziali degli artt. 2, 3 e 4 della L. n. 443/1985. Quanto alla prestazione lavorativa manuale del titolare, essa deve essere svolta in modo sistematico e abituale, non occasionale né eccezionale, pur non dovendo essere esclusiva o prevalente.

La circolare fa l'esempio del lavoratore agricolo autonomo che svolga in via secondaria attività di trasporto per conto terzi: pur non essendo iscritto all'albo artigiano come coltivatore diretto, egli è tenuto al pagamento del premio speciale relativo all'attività artigianale effettivamente svolta.

Estensione ai lavoratori dipendenti che svolgono attività artigianale nel tempo libero

Le istruzioni sono estese anche al lavoratore dipendente che, nel tempo libero, svolga abitualmente un'attività artigianale esposta a rischio. Anche se già assicurato in quanto dipendente di un datore di lavoro inquadrato in altro settore, oppure mediante la gestione per conto dello Stato prevista dagli artt. 127 e 190 del T.U., l'INAIL può disporre l'inquadramento nella Gestione "Artigianato" ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 38/2000.

Condizione essenziale è che l'attività economica sia esercitata con carattere di professionalità, in modo abituale e non occasionale. La circolare conclude invitando le strutture territoriali a osservare puntualmente e scrupolosamente le istruzioni impartite.

Punti principali

Quadro normativo e finalità

La circolare si colloca nel contesto della riforma tariffaria introdotta dal D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 e dalle modalità applicative approvate con D.M. 12 dicembre 2000. L'obiettivo è fornire chiarimenti operativi sull'inquadramento nella Gestione Tariffaria "Artigianato", soprattutto nei casi in cui il soggetto sia già classificato dall'INPS o svolga attività ulteriori rispetto a quella principale.

Prevalenza della classificazione INPS per le attività uniche

Per i datori di lavoro soggetti alla classificazione aziendale INPS che svolgono un'unica attività, l'INAIL deve recepire senza autonoma valutazione la classificazione disposta dall'INPS ai sensi dell'art. 49 della L. n. 88/1989. Dal 1° gennaio 2000, in caso di difformità tra classificazione INPS e inquadramento già operato dall'INAIL, devono essere effettuate le necessarie rettifiche ai sensi dell'art. 14 delle Modalità di Applicazione delle Tariffe.

Posizioni artigiane e iscrizione all'albo

Ai fini dell'istituzione delle posizioni assicurative artigiane, l'INAIL deve riferirsi ai soggetti iscritti all'albo delle imprese artigiane. È quindi illegittimo istituire autonomamente il rapporto assicurativo con titolare artigiano e dipendenti senza che vi sia la corrispondente iscrizione all'albo e la conseguente classificazione INPS. Se un soggetto senza dipendenti risulta classificato all'INPS nel terziario ma era inquadrato all'INAIL come artigiano, la sede INAIL deve cessare la posizione con decorrenza 1 gennaio 2000, perché il titolare di impresa individuale non artigiana non è soggetto ad obbligo assicurativo INAIL.

Inquadramento provvisorio in assenza di classificazione INPS

Se, all'inizio dell'attività denunciata, il soggetto non è ancora classificato dall'INPS, l'INAIL può procedere a un inquadramento provvisorio ai sensi dell'art. 3 delle Modalità di Applicazione delle Tariffe. Il provvisorio nella Gestione Artigianato è ammesso solo se è stata presentata domanda alla Commissione Provinciale per l'Artigianato e la pratica non è ancora definita, oppure se la natura artigiana è dichiarata dal datore di lavoro o accertata in sede ispettiva, purché ricorrano i requisiti della L. n. 443/1985. In tali casi l'INAIL deve anche segnalare la fattispecie alla Commissione Provinciale per l'Artigianato e all'INPS.

Attività secondaria artigianale svolta da soggetti classificati INPS

Per i soggetti classificati all'INPS in un settore diverso dall'artigianato che svolgono in via secondaria un'attività artigianale non riconducibile all'art. 49 della L. n. 88/1989, l'art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 38/2000 attribuisce all'INAIL il potere di disporre direttamente l'inquadramento. In questi casi il medesimo soggetto può avere un doppio inquadramento: uno per l'attività principale secondo l'INPS e uno per l'attività secondaria artigianale secondo l'INAIL.

Requisiti sostanziali dell'attività artigianale

La natura artigianale dell'attività secondaria va verificata sulla base dei requisiti sostanziali degli artt. 2, 3 e 4 della L. n. 443/1985. Per il titolare artigiano, la prestazione lavorativa manuale deve essere svolta in modo abituale e sistematico, non occasionale né eccezionale, pur non dovendo essere esclusiva o prevalente. Rileva l'esercizio concreto dell'attività esposta a rischio, non il solo dato formale dell'iscrizione all'albo.

Estensione ai lavoratori dipendenti

Le medesime regole si applicano anche ai lavoratori dipendenti che, nel tempo libero, svolgono abitualmente un'attività artigianale a rischio. Anche se già assicurati presso l'INAIL come dipendenti o tramite gestione per conto dello Stato, possono essere inquadrati nella Gestione Artigianato ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 38/2000, purché l'attività sia svolta con carattere di professionalità, abitualità e non occasionalità.

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