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Circolare

Circolare INAIL n. 12 del 05 febbraio 1991

Autoliquidazione del premio assicurativo.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare introduce la nuova procedura di autoliquidazione del premio INAIL, in vigore dal 1° gennaio 1991 su tutto il territorio nazionale, per la generalità delle posizioni assicurative. Vengono indicati gli adempimenti dei datori di lavoro, il termine unificato del 20 febbraio, le modalità di denuncia delle retribuzioni, di calcolo e pagamento della regolazione e della rata anticipata, nonché le regole per le posizioni artigiane, le cessazioni, i contratti di formazione e lavoro, i contributi associativi e le conseguenze della mancata denuncia. La circolare richiama inoltre le modifiche agli articoli 28 e 44 del D.P.R. n. 1124/1965 e l’introduzione della numerazione unica nazionale delle posizioni assicurative.

Autoliquidazione del premio assicurativo INAIL

Autoliquidazione del premio assicurativo INAIL

La circolare illustra l’avvio della procedura di autoliquidazione del premio INAIL, resa operativa dal 1° gennaio 1991 come nuovo modello di riscossione fondato su maggiore partecipazione del datore di lavoro e su una gestione più efficiente del rapporto con l’utenza. La disciplina si applica su tutto il territorio nazionale alla generalità delle posizioni assicurative, con esclusione, al momento, delle posizioni speciali con premi speciali unitari.

Quadro normativo e origine della procedura

La nuova disciplina è ricondotta al processo di delegificazione e alla ristrutturazione dell’INAIL richiamati rispettivamente dall’articolo 10 della legge n. 48/1988 e dall’articolo 5, comma 1, lettera g), della legge n. 88/1989. Il Consiglio di amministrazione dell’Istituto, con delibera n. 92 del 26 luglio 1989 approvata con decreto ministeriale del 13 dicembre 1989, ha introdotto l’autoliquidazione a decorrere dal 1° gennaio 1991, dopo una sperimentazione svolta nel 1990 presso le sedi di Rovigo, Prato e Ragusa. Successivamente la disciplina è stata aggiornata con la delibera n. 22 del 20 giugno 1990, approvata con decreto ministeriale del 23 ottobre 1990.

Documentazione inviata ai datori di lavoro

Per ciascuna posizione assicurativa l’INAIL invia, entro il 31 dicembre, un modulo 20/SM con il tasso applicabile dal 1° gennaio e con l’indicazione degli oneri sostenuti nel triennio di osservazione e delle relative motivazioni. Vengono inoltre trasmessi il modulo 10/SM per la denuncia delle retribuzioni, i dati per il conteggio del premio e dei contributi associativi, il bollettino di pagamento e una guida al calcolo con i prospetti necessari per l’autoliquidazione.

Termine unificato e adempimenti del datore di lavoro

La circolare introduce una scadenza unica: il 20 febbraio dell’anno cui la rata si riferisce. Entro tale data il datore di lavoro deve denunciare le retribuzioni effettivamente erogate, versare la regolazione relativa al periodo assicurativo precedente, pagare la rata anticipata per l’anno in corso e corrispondere i contributi associativi. Il medesimo termine si applica anche al premio speciale annuo per l’assicurazione dei medici contro i rischi da raggi X e sostanze radioattive, pur restando tale assicurazione esclusa dal meccanismo di autoliquidazione.

Denuncia delle retribuzioni e calcolo del premio

Il datore di lavoro deve trasmettere alla sede competente, entro il 20 febbraio o, in caso di cessazione, entro il giorno 20 del secondo mese successivo, la denuncia delle retribuzioni dell’esercizio precedente compilando integralmente la sezione apposita del modulo a lettura ottica. La denuncia deve essere sottoscritta sul retro per assumere responsabilità sui dati dichiarati. Sulla base delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno precedente, considerate retribuzioni presunte per l’esercizio in corso, il datore di lavoro calcola direttamente regolazione e rata anticipata. Dal calcolo della regolazione va detratto quanto già dovuto a titolo di anticipazione per il medesimo periodo.

Per le posizioni assicurative di nuova emissione, il premio relativo al primo periodo decorrente dall’inizio dell’attività, definito ratino, non è soggetto ad autoliquidazione ed è richiesto dall’Istituto. Per il primo anno solare successivo, invece, il premio è autoliquidato sulla base delle retribuzioni presunte indicate nella denuncia di esercizio per l’intero anno.

Variazione delle retribuzioni presunte e variazioni di rischio

La nuova procedura attribuisce al datore di lavoro la facoltà di comunicare entro il 31 dicembre una variazione motivata delle retribuzioni presunte, in sostituzione della precedente istanza di riduzione soggetta ad accoglimento o reiezione da parte dell’Istituto. Il nuovo importo diventa la base per il calcolo della rata dell’anno in corso, salvo controlli dell’INAIL. Le comunicazioni di riduzione devono essere valutate con attenzione, soprattutto sotto il profilo delle motivazioni addotte, per evitare il pagamento di premi inferiori al dovuto.

Le variazioni di rischio e quelle che comportano integrazioni della rata anticipata seguono invece la procedura tradizionale prevista dall’articolo 12 del Testo Unico, con eventuale richiesta di integrazione da parte dell’Istituto.

Compensazione, rimborso e modalità di pagamento

Se dalla regolazione emerge un credito per il datore di lavoro, esso può essere compensato con la rata dell’esercizio in corso solo a condizione che l’anticipo sia stato interamente versato. Non è consentito utilizzare titoli relativi ad anni precedenti o titoli privi di natura di premio. L’eventuale ulteriore credito è rimborsato entro sessanta giorni dal 20 febbraio, o dal 20 del secondo mese successivo alla cessazione dell’attività, salvo controlli dell’Istituto.

Il pagamento dell’importo complessivamente dovuto deve avvenire utilizzando il bollettino fornito dall’INAIL con il modulo di autoliquidazione. Per il pagamento tramite banca deve essere compilato l’intero bollettino; per il pagamento presso gli uffici postali deve essere utilizzato il bollettino di conto corrente dopo aver staccato la parte relativa ai versamenti bancari. In caso di mancata ricezione, smarrimento o deterioramento del modulo, il datore di lavoro deve rivolgersi alla sede competente per ottenere una copia in bianco e i dati necessari.

Disciplina delle posizioni artigiane

Per le posizioni assicurative artigiane il premio speciale è prestampato in base alla composizione del nucleo artigiano risultante in archivio magnetico al momento dell’elaborazione. Se entro il 31 dicembre uno o più soggetti sono usciti dal nucleo e la variazione non è stata ancora acquisita, è ammessa l’autoriduzione del premio. Il premio non è rapportato ai giorni ma è dovuto per l’intero mese di presenza del soggetto, anche se per un solo giorno.

Non è consentita la modifica del premio prestampato in caso di subentro di altri soggetti; per tali casi è necessaria la specifica denuncia di variazione ai sensi dell’articolo 12 del Testo Unico. Analoga limitazione vale per variazioni in aumento già comunicate all’Istituto ma non riscontrate nel modulo di autoliquidazione.

Cessazione dell’attività assicurata

In caso di cessazione dell’attività assicurata nel corso dell’anno, denuncia delle retribuzioni, autoliquidazione del premio di regolazione e relativo pagamento devono essere effettuati entro il giorno 20 del secondo mese successivo alla cessazione. A quella data l’Istituto assume il termine di riferimento per il calcolo di eventuali somme aggiuntive dovute sia per ritardato pagamento sia per omessa o tardiva denuncia delle retribuzioni. La circolare precisa inoltre che il modulo di autoliquidazione non può essere utilizzato per comunicare cessazioni o altre variazioni del rapporto assicurativo, che devono essere effettuate separatamente secondo l’articolo 12 del Testo Unico.

Contratti di formazione e lavoro

Per i dipendenti assunti con contratto di formazione e lavoro da imprese non artigiane e da quelle non ubicate nei territori di cui al D.P.R. n. 218/1978, le retribuzioni sono assoggettate a un tasso di premio ridotto del 50% ai sensi della legge n. 291/1988. Poiché sono intervenute anche la legge n. 407/1990 e il decreto-legge n. 29/1991, l’Istituto rinvia, in attesa di ulteriore assestamento normativo, alle modalità operative contenute nella guida al calcolo.

Mancata denuncia delle retribuzioni e sanzioni

Se la denuncia delle retribuzioni non viene presentata entro il 20 febbraio, l’INAIL può procedere all’accertamento diretto delle retribuzioni, addebitandone le spese al datore di lavoro, oppure liquidare regolazione e rata sulla base del doppio delle retribuzioni presunte dell’ultimo periodo assicurativo. In tale ipotesi la scadenza resta fissata al 20 febbraio e da tale data decorrono le somme aggiuntive previste dalla legge n. 48/1988.

In caso di cessazione dell’attività e mancata denuncia entro il 20 del secondo mese successivo, la regolazione è determinata in base al doppio delle retribuzioni presunte e proporzionata ai mesi di attività, con la stessa data di scadenza per il calcolo degli oneri aggiuntivi.

Contributi associativi

La procedura di autoliquidazione riguarda anche i contributi associativi, riscossi dall’INAIL per conto delle associazioni di categoria e delle organizzazioni imprenditoriali. Sul modulo di autoliquidazione sono forniti quote fisse e/o aliquote percentuali necessarie al calcolo. In fase di avvio, per le associazioni che ne abbiano fatto richiesta entro il 31 agosto 1990 è stata ammessa la prestampa dei contributi sulla base dei dati d’archivio.

Per il personale dipendente il contributo è calcolato percentualmente sui salari presenti in archivio riferiti al secondo anno precedente rispetto a quello cui si riferisce il premio anticipato; per gli artigiani il contributo è calcolato in base al numero dei soggetti e alle retribuzioni convenzionali risultanti in archivio alla data di elaborazione.

Controlli dell’Istituto e recupero delle differenze

Alla ricezione della denuncia delle retribuzioni l’INAIL procede al confronto tra quanto dovuto e quanto versato. Se emerge un importo inferiore al dovuto e non risultano giustificazioni valide, quali comunicazione di riduzione, istanza di rateazione o ricorso alla Commissione delle tariffe, l’Istituto richiede la differenza e applica le sanzioni previste dalla legge n. 48/1988, con decorrenza dal 20 febbraio.

Numerazione unica nazionale delle posizioni assicurative

Dal 1991 viene introdotta la numerazione unica nazionale delle posizioni assicurative. Le posizioni già acquisite con la precedente procedura meccanografica ricevono un nuovo numero di protocollo e un nuovo codice di controllo, riportati anche sul modulo di autoliquidazione. Il numero precedente è incorporato nel nuovo numero e deve essere riportato sui libri paga e matricola in sostituzione del vecchio codice ogni volta che vi sia occasione di aggiornare la documentazione.

Modifiche agli articoli 28 e 44 del Testo Unico

L’allegato riporta il testo coordinato degli articoli 28 e 44 del D.P.R. n. 1124/1965, come modificati per recepire il nuovo sistema. Le disposizioni confermano che il premio è versato anticipatamente, che il datore di lavoro calcola la rata sulla base delle retribuzioni presunte o di quelle effettivamente corrisposte nell’anno precedente considerate presunte, che entro il 31 dicembre l’Istituto comunica gli altri elementi necessari per il calcolo e che entro il 20 febbraio deve essere comunicata la misura delle retribuzioni effettive del periodo precedente. Viene inoltre ribadita la facoltà di ridurre motivatamente la rata, la possibilità di richiedere integrazioni in caso di retribuzioni superiori alle presunte, il diritto dell’Istituto ad accertare retribuzioni non denunciate e il rimborso entro 60 giorni dei conguagli favorevoli al datore di lavoro, salvo controlli.

Punti principali

Introduzione della nuova procedura

Dal 1° gennaio 1991 l’INAIL applica su tutto il territorio nazionale la procedura di autoliquidazione del premio, per tutte le posizioni assicurative, comprese quelle artigiane, con esclusione temporanea delle posizioni speciali con premi speciali unitari. La disciplina deriva dalla delegificazione prevista dalla legge n. 48/1988 e dalla ristrutturazione dell’INAIL richiamata dalla legge n. 88/1989, ed è stata resa operativa dalle delibere n. 92/1989 e n. 22/1990, approvate con decreti ministeriali pubblicati in Gazzetta Ufficiale.

Documentazione inviata dall’INAIL

Per ciascuna posizione assicurativa l’Istituto invia entro il 31 dicembre il modulo 20/SM con il tasso applicabile dal 1° gennaio e l’indicazione degli oneri e delle motivazioni del triennio di osservazione, il modulo 10/SM per la denuncia delle retribuzioni, il calcolo del premio e dei contributi associativi e il bollettino di pagamento, oltre alla guida al calcolo con i prospetti necessari.

Termine unificato del 20 febbraio

La scadenza unica per gli adempimenti è fissata al 20 febbraio dell’anno cui la rata si riferisce. Entro tale data i datori di lavoro devono denunciare le retribuzioni effettivamente erogate e versare premio di regolazione, rata anticipata e contributi associativi. Il termine vale anche per il premio speciale annuo relativo ai medici esposti a raggi X e sostanze radioattive, pur se questa forma assicurativa resta esclusa dall’autoliquidazione.

Denuncia delle retribuzioni e autoliquidazione

Il datore di lavoro deve trasmettere entro il 20 febbraio, o entro il giorno 20 del secondo mese successivo alla cessazione, la denuncia delle retribuzioni dell’esercizio precedente, compilando il modulo a lettura ottica e firmandolo sul retro. Sulla base delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno precedente, considerate presunte per l’anno in corso, il datore calcola direttamente regolazione e rata anticipata, detraendo quanto già anticipato per lo stesso periodo. Le posizioni di nuova emissione seguono regole particolari: il primo periodo iniziale, il cosiddetto ratino, è richiesto dall’Istituto, mentre dal primo anno solare successivo il premio è soggetto ad autoliquidazione.

Variazione delle retribuzioni presunte e variazioni in corso d’anno

Entro il 31 dicembre il datore di lavoro può inviare una motivata comunicazione di variazione delle retribuzioni presunte, che sostituisce la precedente istanza di riduzione ed è base per il calcolo della rata, salvo controlli dell’Istituto. Le variazioni di rischio e quelle che comportano integrazioni della rata continuano invece a seguire la procedura tradizionale dell’articolo 12 del Testo Unico.

Compensazione, rimborso e pagamento

Se dalla regolazione risulta un credito per il datore di lavoro, l’importo può essere compensato con la rata dell’anno in corso solo se l’anticipo è stato interamente pagato e senza usare titoli di anni precedenti o non aventi natura di premio. L’eventuale ulteriore credito è rimborsato entro sessanta giorni dal 20 febbraio, o dal 20 del secondo mese successivo alla cessazione, salvo controlli. Il pagamento deve avvenire con il bollettino fornito dall’Istituto; sono previste modalità diverse per banca e uffici postali e, in caso di smarrimento o deterioramento, la sede competente rilascia un nuovo modulo.

Posizioni artigiane

Per le posizioni assicurative artigiane il premio speciale viene prestampato in base alla composizione del nucleo artigiano risultante in archivio. Se entro il 31 dicembre uno o più soggetti sono usciti dal nucleo e la variazione non risulta acquisita, è ammessa l’autoriduzione del premio. Non è invece consentita la modifica del premio prestampato per subentri o per variazioni in aumento già trasmesse, per le quali occorre la denuncia di variazione ai sensi dell’articolo 12 del Testo Unico.

Cessazione dell’attività

In caso di cessazione nel corso dell’anno, denuncia delle retribuzioni, autoliquidazione del premio e pagamento devono essere effettuati entro il giorno 20 del secondo mese successivo alla cessazione. Alla stessa data l’Istituto calcola eventuali somme aggiuntive per ritardo nel pagamento o per omessa/tardiva denuncia. Il modulo di autoliquidazione non può essere usato per comunicare la cessazione o altre variazioni del rapporto assicurativo, che devono essere fatte separatamente secondo l’articolo 12.

Contratti di formazione e lavoro

Le retribuzioni dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro da imprese non artigiane e non ubicate nei territori del D.P.R. n. 218/1978 scontano un tasso di premio ridotto del 50% ai sensi della legge n. 291/1988. Considerato il successivo intervento normativo della legge n. 407/1990 e del decreto-legge n. 29/1991, l’INAIL invita ad attenersi, per l’autoliquidazione, alle modalità previste dalla guida al calcolo, in attesa di ulteriori istruzioni.

Mancata denuncia delle retribuzioni

Se la denuncia non viene inviata entro il 20 febbraio, l’Istituto può accertare direttamente le retribuzioni, addebitando le spese, oppure liquidare premio di regolazione e rata sulla base del doppio delle retribuzioni presunte dell’ultimo periodo assicurativo. In caso di cessazione e mancata denuncia entro il termine del secondo mese successivo, la regolazione è calcolata sul doppio delle retribuzioni presunte e proporzionata ai mesi di attività. Le somme aggiuntive decorrono dalla scadenza prevista dalla legge n. 48/1988.

Contributi associativi

La nuova procedura riguarda anche i contributi associativi, riscossi dall’INAIL per conto delle associazioni di categoria e delle organizzazioni imprenditoriali. Sul modulo di autoliquidazione sono indicati quote fisse e/o aliquote percentuali. Per la fase di avvio, alle associazioni che ne hanno fatto richiesta entro il 31 agosto 1990 è stata consentita la prestampa dei contributi calcolati dall’Istituto sulla base delle situazioni di archivio. Per il personale dipendente il contributo è calcolato percentualmente sui salari del secondo anno precedente; per gli artigiani in base a numero dei soggetti e retribuzioni convenzionali presenti in archivio.

Verifiche e controlli

Ricevuta la denuncia, l’INAIL confronta regolazione e rata con quanto effettivamente versato. Se emerge un importo inferiore al dovuto e non vi sono motivi validi, come comunicazione di riduzione, istanza di rateazione o ricorso alla Commissione delle tariffe, l’Istituto richiede la differenza e applica le sanzioni previste dalla legge n. 48/1988 dal 20 febbraio.

Numerazione unica delle posizioni assicurative

Dal 1991 è introdotta la numerazione unica nazionale delle posizioni assicurative. Le posizioni già acquisite con la precedente procedura hanno ricevuto un nuovo numero di protocollo e un nuovo codice di controllo, riportati anche sul modulo di autoliquidazione. Il numero precedente è contenuto nel nuovo codice e deve essere riportato sui libri paga e matricola in sostituzione del precedente.

Modifiche normative al D.P.R. n. 1124/1965

In allegato la circolare riporta il testo coordinato degli articoli 28 e 44 del Testo Unico, modificati per recepire la nuova disciplina. Le nuove disposizioni confermano il meccanismo del premio anticipato, l’obbligo di comunicare le retribuzioni effettive entro il 20 febbraio, la possibilità di ridurre la rata su base motivata entro il 31 dicembre, il rimborso entro 60 giorni e il recupero di differenze dovute per rettifiche o variazioni di rischio.

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