Circolare INAIL n. 03 del 08 gennaio 1991
Rivalutazione dell importo mensile dell assegno di incollocabilità, a decorrere del 1° luglio 1990.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica l’adeguamento annuale dell’assegno di incollocabilità, approvato con decreto ministeriale del 27 settembre 1990 in attuazione della deliberazione INAIL n. 332 del 5 luglio 1990. Viene indicato il coefficiente ISTAT di rivalutazione (1,0661) e il nuovo importo mensile, pari a L. 248.393, con decorrenza dal 1° luglio 1990. Le operazioni di conguaglio sono demandate alla Direzione generale - Servizio meccanizzazione, mentre alle Unità operative spetta informare gli interessati della nuova misura.
Rivalutazione dell'importo mensile dell'assegno di incollocabilità dal 1° luglio 1990
Rivalutazione dell'assegno di incollocabilità
La circolare INAIL n. 3 dell’8 gennaio 1991 rende noto l’aggiornamento dell’importo mensile dell’assegno di incollocabilità a decorrere dal 1° luglio 1990. L’intervento discende dall’approvazione ministeriale della deliberazione adottata dall’Istituto e si colloca nell’ambito della rivalutazione annuale prevista dalla normativa di riferimento.
Base normativa e provvedimento approvativo
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con decreto del 27 settembre 1990 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 1990, ha approvato la deliberazione n. 332 del Comitato esecutivo INAIL, adottata nella seduta del 5 luglio 1990. La rivalutazione è richiamata come effettuata in conformità al comma sesto dell’articolo 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che prevede l’adeguamento annuale dell’assegno.
Coefficiente ISTAT e nuovo importo
La circolare indica il coefficiente annuo di variazione elaborato dall’ISTAT sulla base degli indici dei prezzi al consumo, pari a 1,0661. Applicando tale coefficiente all’importo precedente di L. 232.992 si ottiene il nuovo importo mensile di L. 248.393, valido dal 1° luglio 1990.
Conguaglio e adempimenti interni
Le operazioni di conguaglio sono affidate direttamente alla Direzione generale - Servizio meccanizzazione. Alle competenti Unità operative è demandato il compito di informare gli interessati della nuova misura dell’assegno di incollocabilità, così da garantire l’aggiornamento delle posizioni individuali e l’applicazione dell’importo rivalutato.
Punti principali
Approvazione della rivalutazione
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con decreto del 27 settembre 1990 pubblicato in G.U. n. 243 del 17 ottobre 1990, ha approvato la deliberazione n. 332 del Comitato esecutivo INAIL, adottata il 5 luglio 1990, relativa alla nuova misura dell’assegno di incollocabilità.
Base normativa della rivalutazione
La rivalutazione è effettuata secondo la cadenza annuale prevista dal comma sesto dell’art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, utilizzando il coefficiente annuo di variazione ISTAT calcolato sulla base degli indici dei prezzi al consumo.
Nuovo importo mensile
L’importo precedente di L. 232.992, rivalutato con coefficiente 1,0661, determina un nuovo importo mensile dell’assegno di incollocabilità pari a L. 248.393, con decorrenza dal 1° luglio 1990.
Conguagli e comunicazioni agli interessati
Le operazioni di conguaglio devono essere effettuate direttamente dalla Direzione generale - Servizio meccanizzazione. Le competenti Unità operative devono comunicare agli interessati la nuova misura dell’assegno.
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