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Ordinanza

Ordinanza n. 26/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della dichiarazione di inammissibilità dell’istanza diretta a ottenere la concessione della cittadinanza italiana – K10/1171366, adottata dalla Prefettura di Prato – Ufficio Territoriale del Governo in data 07/10/2025 e notificata alla ricorrente in pari data.

Giustizia amministrativa202503598

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, non ha deciso la domanda cautelare né il merito dell’impugnazione. Ha ordinato il rinnovo della notificazione del ricorso secondo le modalità indicate in motivazione, assegnando alla ricorrente un termine perentorio di 15 giorni, e ha rinviato la trattazione alla camera di consiglio dell’11 febbraio 2026.

TAR Toscana - Firenze, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: dichiarazione di inammissibilità dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, la dichiarazione di inammissibilità della propria istanza di concessione della cittadinanza italiana. Il TAR ha rilevato d’ufficio che la notificazione del ricorso era stata eseguita presso la sede reale dell’Amministrazione, anziché presso l’Avvocatura dello Stato, e ha ritenuto necessario rinnovare la notificazione per consentire la corretta instaurazione del contraddittorio.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della trattazione della domanda cautelare incidentale; la decisione si limita tuttavia a disporre il rinnovo della notificazione e il rinvio della camera di consiglio.

Massime di principio

  • Quando la notificazione del ricorso amministrativo è effettuata presso la sede reale dell’amministrazione anziché presso l’Avvocatura dello Stato, il giudice può ordinare il rinnovo della notificazione per assicurare la corretta instaurazione del contraddittorio.
  • Il rinnovo della notificazione disposto dal giudice deve essere eseguito entro il termine perentorio assegnato; fino all’adempimento la trattazione della domanda cautelare può essere rinviata.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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