Circolare numero 282 del 12-12-1992
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica che, per effetto dell'art. 2 del D.L. 19 settembre 1992 n. 384, convertito nella legge 14 novembre 1992 n. 437, sono sospesi dal 1 novembre 1992 gli aumenti per perequazione automatica delle pensioni, compresi i minimi del FPLD. Di conseguenza resta sospeso anche l'aggiornamento dei limiti di reddito mensili da considerare per il carico familiare ai fini degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione. Per il periodo 1 novembre-31 dicembre 1992 continuano ad applicarsi i limiti già fissati per il periodo 1 maggio-30 ottobre 1992: L. 813.700 per coniuge, un genitore, ciascun figlio ed equiparato, e L. 1.423.950 per due genitori. La circolare precisa inoltre a quali categorie di soggetti tali limiti si applicano e invita le sedi a diffonderne il contenuto ai soggetti interessati.
Sospensione dell'aggiornamento dei limiti di reddito per assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione dal 1 novembre 1992
Sospensione della perequazione e dei limiti di reddito per assegni familiari
La circolare dà applicazione all'art. 2 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 437, che sospende dal 1 novembre 1992 gli aumenti per perequazione automatica dei trattamenti pensionistici, compresi i minimi del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. In conseguenza di tale sospensione, viene bloccato anche l'aggiornamento dei limiti di reddito mensili collegati ai minimi di pensione e rilevanti per l'accertamento del carico familiare ai fini degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione.
Limiti da applicare nel periodo 1 novembre-31 dicembre 1992
Per il bimestre 1 novembre/31 dicembre 1992 devono essere mantenuti gli stessi limiti già vigenti nel periodo 1 maggio/30 ottobre 1992, come fissati dalla circolare n. 35 del 10 febbraio 1992. I valori da utilizzare sono:
- L. 813.700 per il coniuge;
- L. 813.700 per un genitore;
- L. 813.700 per ciascun figlio ed equiparato;
- L. 1.423.950 per due genitori.
Ambito di applicazione soggettivo
La circolare precisa che tali limiti si applicano ai soggetti esclusi dalla disciplina dell'assegno per il nucleo familiare. Il richiamo è alle indicazioni della circolare n. 182 del 15 luglio 1992 sull'ammissione dei compartecipanti familiari e dei piccoli coloni al beneficio dell'assegno per il nucleo familiare. Restano quindi interessati i soli lavoratori autonomi cui continua ad applicarsi la normativa sugli assegni familiari, e in particolare:
- coltivatori diretti, mezzadri e coloni;
- piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le eventuali giornate di lavoro agricolo dipendente;
- caratisti imbarcati sulla nave da loro stessi armata;
- armatori e proprietari armatori imbarcati;
- pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi.
Comunicazione ai soggetti interessati
Le sedi vengono invitate a diffondere il contenuto della circolare presso i datori di lavoro interessati, le associazioni di categoria datoriali, i consulenti del lavoro, gli enti di patronato e le organizzazioni sindacali, così da assicurare l'applicazione uniforme dei limiti di reddito nel periodo considerato.
Punti principali
Sospensione della perequazione automatica
In base all'art. 2 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1992, n. 437, dal 1 novembre 1992 sono sospesi gli aumenti a titolo di perequazione automatica dei trattamenti di pensione, compresi quelli minimi a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Blocco dell'aggiornamento dei limiti di reddito
Dalla stessa data del 1 novembre 1992 resta sospeso anche l'aumento dei limiti di reddito mensili, calcolati sulla base dei minimi di pensione, utilizzati per l'accertamento del carico (non autosufficienza economica) ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni familiari e alle quote di maggiorazione di pensione.
Limiti da applicare nel bimestre novembre-dicembre 1992
Per il periodo 1 novembre/31 dicembre 1992 devono continuare ad applicarsi i limiti di reddito già previsti per il periodo 1 maggio/30 ottobre 1992 dalla circolare n. 35 del 10 febbraio 1992: L. 813.700 per il coniuge, per un genitore e per ciascun figlio ed equiparato; L. 1.423.950 per due genitori.
Ambito soggettivo di applicazione
I limiti di reddito indicati trovano applicazione nei confronti dei soggetti esclusi dalla normativa sull'assegno per il nucleo familiare. In particolare, la circolare richiama le disposizioni della circolare n. 182 del 15 luglio 1992 per l'ammissione dei compartecipanti familiari e piccoli coloni al beneficio dell'assegno per il nucleo familiare e precisa che i limiti continuano a valere solo per i lavoratori autonomi ai quali si applica la normativa sugli assegni familiari (coltivatori diretti, mezzadri e coloni, piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le eventuali giornate di lavoro agricolo dipendente, caratisti imbarcati sulla nave da loro stessi armata, armatori e proprietari armatori imbarcati) e per i pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi.
Diffusione della circolare
Le sedi sono invitate a portare a conoscenza dei datori di lavoro interessati, delle associazioni di categoria datoriali, dei consulenti del lavoro, degli Enti di Patronato e delle Organizzazioni sindacali il contenuto della circolare.
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