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Risoluzione

Risoluzione n. 50 del 12/07/2013

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Risoluzione n. 50/E del 12 luglio 2013 chiarisce che l’aliquota IVA agevolata del 4% si applica anche alle prestazioni di radiotaxi rese con tecnologie GPRS/GSM, perché tecnicamente assimilabili alle radiodiffusioni circolari relative al servizio di trasporto pubblico o di noleggio da rimessa. La conclusione si fonda sull’interpretazione dell’art. 5, comma 2, del DL n. 70/1988 e del n. 36 della Tabella A, parte II, del DPR n. 633/1972, letti in senso restrittivo ma supportati dal parere tecnico del Ministero dello Sviluppo Economico.

Aliquota IVA 4% per i servizi radiotaxi con tecnologia GPRS/GSM

Aliquota IVA agevolata per i servizi radiotaxi con nuove tecnologie

La risoluzione affronta il tema dell’applicabilità dell’aliquota IVA del 4% alle prestazioni di servizi radiotaxi effettuate mediante tecnologie GPRS/GSM. Il documento interpreta in particolare il n. 36 della Tabella A, parte II, allegata al DPR n. 633/1972, come integrato dall’art. 5, comma 2, del DL 14 marzo 1988, n. 70, convertito dalla legge 13 maggio 1988, n. 154.

Quesito posto dalle Associazioni di categoria

Più Associazioni di categoria chiedono chiarimenti sulla possibilità di applicare l’aliquota IVA agevolata del 4% ai servizi di radiotaxi che utilizzano sistemi hardware-software moderni, con centrali operative in comunicazione continua via GPRS con i dispositivi installati sui veicoli. Il dubbio nasce dal fatto che la norma agevolativa fa riferimento alle prestazioni rese mediante tecnologie di “radiocomunicazioni”.

Soluzione interpretativa prospettata dai contribuenti

Le Associazioni istanti sostengono che anche i sistemi più moderni rientrino nell’ambito dell’agevolazione, poiché svolgono la medesima funzione dei tradizionali sistemi radiotaxi. A supporto, richiamano il parere del Ministero dello Sviluppo Economico - Ufficio legislativo, allegato all’istanza.

Quadro normativo richiamato

Il documento richiama due disposizioni principali:

  • il n. 36 della Tabella A, parte II, del DPR n. 633/1972, che prevede l’aliquota IVA del 4% per i canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari e per le prestazioni di servizi di radiodiffusione aventi determinate caratteristiche;
  • l’art. 5, comma 2, del DL n. 70/1988, secondo cui tra le prestazioni del n. 36 devono intendersi comprese le prestazioni di radiodiffusioni circolari relative al servizio di trasporto pubblico o di noleggio da rimessa.

Interpretazione dell’Amministrazione finanziaria

La Direzione Centrale Normativa afferma che l’aliquota agevolata del 4% per i servizi di radiotaxi è applicabile solo entro il perimetro delle prestazioni rese mediante radiodiffusioni circolari. Poiché si tratta di norme agevolative, esse devono essere interpretate in senso restrittivo.

Per stabilire se le tecnologie GPRS/GSM rientrino in tale ambito, l’Amministrazione fa riferimento al parere tecnico del Ministero dello Sviluppo Economico, competente in materia.

Valutazione tecnica sulle nuove modalità di comunicazione

Il parere ministeriale chiarisce che le modalità tradizionali di tipo “broadcast” e quelle attuali di tipo “polling” sono tecnicamente assimilabili.

In sintesi:

  • nel sistema tradizionale, la centrale radiotaxi diffondeva la richiesta a tutti i taxi in ascolto tramite trasmissione “broadcast”;
  • nel sistema moderno, la centrale riceve la richiesta del cliente e individua il veicolo più idoneo attraverso un meccanismo automatico di selezione;
  • la selezione avviene con un continuo “polling” ad alta velocità, cioè con richieste cicliche di posizione e stato ai veicoli;
  • la comunicazione tra centrale e veicoli avviene comunque attraverso onde radio, stazioni radio base e terminali mobili;
  • le nuove tecnologie digitali rappresentano un’evoluzione più efficiente delle precedenti, ma senza alterare la natura del servizio sotto il profilo tecnico.

Il Ministero conclude che il servizio radiotaxi attualmente utilizzato rientra nella nozione di “prestazioni di radiodiffusioni circolari relative al servizio di trasporto pubblico” di cui all’art. 5, comma 2, del DL n. 70/1988.

Conclusione della Risoluzione

Sulla base dei chiarimenti tecnici richiamati, la Risoluzione conclude che l’aliquota IVA ridotta del 4% prevista dal n. 36 della Tabella A, parte II, del DPR n. 633/1972 è applicabile alle prestazioni di radiotaxi rese mediante tecnologia GPRS/GSM.

La motivazione centrale è che tali prestazioni sono riconducibili, sotto il profilo tecnico, alle radiodiffusioni circolari relative al servizio di trasporto pubblico o di noleggio da rimessa.

Indicazioni organizzative finali

Il documento si chiude con l’invito alle Direzioni regionali a vigilare affinché i principi e le istruzioni contenuti nella risoluzione siano osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

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