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Risoluzione

Risoluzione n. 54 del 18/07/2013

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce i requisiti e la documentazione necessari per qualificare gli investitori istituzionali esteri e i veicoli partecipanti ai fondi immobiliari, definisce l’ambito del regime di esenzione per i non residenti ex art. 7, comma 3, D.L. 351/2001, e conferma l’applicazione delle regole ordinarie del TUIR per le plusvalenze da cessione di quote quando rilevanti ai fini della partecipazione qualificata. Vengono precisate le verifiche sulla vigilanza prudenziale, sulla residenza in white list e sulle modalità di calcolo della soglia del 5 per cento.

Consulenza giuridica sul regime di tassazione dei partecipanti a fondi immobiliari di diritto italiano

Regime di tassazione dei partecipanti a fondi immobiliari di diritto italiano

La risoluzione esamina diversi profili applicativi dell’articolo 32 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, in materia di tassazione dei partecipanti ai fondi immobiliari di diritto italiano. I chiarimenti riguardano in particolare la qualificazione degli investitori istituzionali esteri, i veicoli societari partecipanti al fondo, il regime di esenzione per soggetti non residenti e il trattamento fiscale delle plusvalenze da cessione di quote.

Ambito normativo e classificazione dei fondi

L’articolo 32 del D.L. n. 78 del 2010 prevede che il regime fiscale dei fondi immobiliari disciplinato dagli articoli da 6 a 9 del D.L. n. 351 del 2001 si applichi in ogni caso ai fondi partecipati esclusivamente da determinati investitori istituzionali individuati dal comma 3 del medesimo articolo 32, i cosiddetti fondi istituzionali.

Per i fondi diversi da quelli istituzionali, resta fermo il regime fiscale proprio del fondo, ma ai partecipanti diversi dagli investitori istituzionali che detengono quote superiori al 5 per cento del valore del fondo si applica un trattamento specifico: tali soggetti, definiti investitori qualificati, subiscono l’imputazione per trasparenza dei redditi del fondo risultanti dai rendiconti di gestione.

Investitori istituzionali esteri e requisito della vigilanza prudenziale

La risoluzione conferma che rientrano tra gli investitori istituzionali esteri di cui alla lettera f) del comma 3 dell’articolo 32:

  • gli Stati e gli enti pubblici esteri costituiti in Paesi o territori inclusi nella white list;
  • i soggetti esteri corrispondenti a quelli italiani indicati nelle lettere b), c), d) ed e), cioè organismi di investimento collettivo del risparmio, forme di previdenza complementare, enti di previdenza obbligatoria, imprese di assicurazione e intermediari bancari e finanziari, purché assoggettati a forme di vigilanza prudenziale e istituiti nei medesimi Paesi o territori.

In attesa dell’emanazione della white list di cui all’articolo 168-bis del TUIR, si deve fare riferimento all’elenco dei Paesi e territori contenuto nel decreto ministeriale 4 settembre 1996, come modificato e integrato dai successivi decreti richiamati nella risoluzione. Viene inoltre ricordato che il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze dell’11 gennaio 2013 ha inserito l’Islanda nella white list.

Il requisito della vigilanza prudenziale sussiste quando:

  • l’avvio dell’attività è soggetto ad autorizzazione preventiva;
  • l’esercizio dell’attività è sottoposto in via continuativa a controlli obbligatori previsti dalla normativa dello Stato estero di residenza.

Per comprovare tale requisito, la SGR o l’intermediario depositario devono acquisire l’attestazione rilasciata dall’autorità estera competente. Tale attestazione può consistere:

  • nell’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria, assicurativa o finanziaria;
  • oppure, per i fondi, nell’attestazione di autorizzazione all’istituzione del fondo, da cui risulti la normativa che prevede la vigilanza prudenziale.

Per i fondi pensione e gli OICR esteri, la risoluzione conferma che tali soggetti devono presentare, secondo la normativa del Paese di istituzione, i requisiti sostanziali e le finalità di investimento dei corrispondenti organismi italiani, a prescindere dalla forma giuridica e anche in assenza di soggettività tributaria, purché sussista una forma di vigilanza sul fondo o sul gestore.

È ritenuta valida anche la lettera di autorizzazione all’istituzione del fondo che precisi la conformità alla Direttiva UCITS IV, poiché tale normativa comunitaria esprime il requisito della vigilanza prudenziale e la riconosce in tutti gli Stati membri.

Veicoli partecipanti al fondo e catena partecipativa

La lettera h) del comma 3 dell’articolo 32 ricomprende tra gli investitori istituzionali i veicoli, costituiti in forma societaria o contrattuale, partecipati in misura superiore al 50 per cento dagli investitori istituzionali indicati nella medesima disposizione.

La risoluzione precisa che tali veicoli possono essere costituiti sia in Italia sia all’estero, a condizione che siano localizzati in Paesi o territori che consentano lo scambio di informazioni finalizzato all’individuazione dei beneficiari effettivi del reddito o del risultato di gestione e che risultino inclusi nella white list.

La partecipazione al veicolo può essere diretta o indiretta; nel secondo caso, ai fini del calcolo della percentuale, occorre considerare l’effetto demoltiplicativo.

Se il partecipante al fondo è un veicolo, esso deve fornire alla SGR o all’intermediario depositario la documentazione da cui risulti che la partecipazione prevalente nel veicolo è detenuta da investitori istituzionali.

Quando il veicolo è composto da investitori istituzionali esteri, deve essere acquisita anche:

  • l’autocertificazione del veicolo circa la propria costituzione in un Paese white list;
  • l’autocertificazione di ciascuno degli investitori istituzionali esteri coinvolti nella catena partecipativa circa la residenza in un Paese white list;
  • ove necessario, la certificazione dell’autorità estera competente che attesti la sussistenza del requisito della vigilanza prudenziale.

Regime di esenzione per i non residenti ex art. 7, comma 3, D.L. n. 351/2001

La risoluzione richiama il regime di non imponibilità previsto dall’articolo 7, comma 3, del D.L. n. 351 del 2001 per i proventi derivanti dalla partecipazione a fondi immobiliari percepiti da:

  • fondi pensione e organismi di investimento collettivo del risparmio esteri, purché istituiti in Stati e territori inclusi nella lista emanata ai sensi dell’articolo 168-bis del TUIR;
  • enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
  • Banche centrali e organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.

Tale esenzione si applica non solo alla partecipazione diretta al fondo, ma anche quando tali investitori partecipano integralmente a un veicolo societario che realizza l’investimento.

La risoluzione chiarisce che il veicolo non deve necessariamente essere residente nello stesso Stato del partecipante. Occorre però rispettare i requisiti di residenza previsti dal medesimo articolo 7, comma 3, in relazione alla categoria di investitore coinvolta:

  • se il veicolo è partecipato esclusivamente da fondi pensione e OICR, deve essere residente in un Paese incluso nella white list;
  • se il veicolo è partecipato integralmente da Banche centrali o da organismi che gestiscono le riserve ufficiali dello Stato, può risiedere in qualsiasi Stato estero, poiché la norma non richiede per tali soggetti la residenza in Paesi white list.

Ai fini della verifica dei requisiti per l’esenzione:

  • nel primo caso, il veicolo deve rilasciare alla SGR o all’intermediario depositario un’autocertificazione attestante la partecipazione integrale di investitori esteri che beneficiano dell’esenzione e la propria residenza in un Paese white list;
  • devono inoltre essere prodotte le autocertificazioni dei partecipanti che attestino la residenza in un Paese white list e, per gli investitori soggetti a vigilanza prudenziale, l’attestazione dell’autorità competente dello Stato di residenza;
  • nel secondo caso, il veicolo deve autocertificare di essere partecipato interamente da Banche centrali o da organismi che gestiscono le riserve ufficiali dello Stato, mentre il partecipante deve autocertificare la propria qualifica di banca centrale o organismo equivalente.

Cessione di quote e plusvalenze degli investitori qualificati

Il comma 4 dell’articolo 32 assimila la cessione di quote di partecipazione superiori al 5 per cento del patrimonio del fondo alla cessione di partecipazioni qualificate in società ed enti commerciali ai sensi dell’articolo 5 del TUIR.

La percentuale di partecipazione al fondo va verificata al termine del periodo d’imposta o, se inferiore, al termine del periodo di gestione del fondo. Nel calcolo occorre considerare anche le partecipazioni detenute indirettamente tramite società controllate, società fiduciarie o interposta persona, nonché quelle imputate ai familiari indicati dall’articolo 5, comma 5, del TUIR. Il controllo societario è individuato ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile.

Per effetto di tali regole, la plusvalenza realizzata da un soggetto che non detiene l’investimento nell’esercizio di attività d’impresa concorre al reddito complessivo nella misura del 49,72 per cento, ai sensi dell’articolo 68, comma 3, del TUIR.

Ai fini del calcolo della plusvalenza, si applicano in linea generale le ordinarie regole dell’articolo 67, comma 1, lettera c), del TUIR, secondo cui si considerano tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, anche verso soggetti diversi, a partire dalla data in cui la partecipazione supera le soglie rilevanti.

Tuttavia, in deroga a tale criterio, la verifica della soglia rilevante per le quote di fondi immobiliari deve avvenire al termine del periodo d’imposta. Ne deriva che:

  • se alla data di fine anno il partecipante non possiede una quota superiore al 5 per cento, alle plusvalenze relative alle cessioni effettuate nei dodici mesi successivi continua ad applicarsi l’imposta sostitutiva del 20 per cento, anche se nel complesso le operazioni superano il 5 per cento;
  • se invece al 31 dicembre il partecipante detiene una partecipazione superiore al 5 per cento, le cessioni del periodo d’imposta successivo sono considerate cessioni di quote qualificate se ciascuna cessione supera la soglia.

In tale ultima ipotesi non può essere esercitata l’opzione per il regime del risparmio amministrato di cui all’articolo 6 del D.Lgs. n. 461 del 1997, né quella per il regime del risparmio gestito di cui all’articolo 7 del medesimo decreto.

Se il partecipante ha già esercitato una di tali opzioni, deve comunicare all’intermediario entro quindici giorni dal termine del periodo d’imposta in cui la soglia è stata superata, quando l’intermediario non sia in grado di rilevarlo sulla base dei dati disponibili.

Sintesi conclusiva

La risoluzione fornisce indicazioni operative su documentazione, verifica dei requisiti soggettivi e criteri di tassazione applicabili ai partecipanti ai fondi immobiliari, distinguendo tra investitori istituzionali, veicoli partecipati da investitori istituzionali e investitori qualificati non residenti. Viene inoltre confermato l’uso delle regole ordinarie del TUIR per le plusvalenze, con specifica deroga sul momento di verifica della soglia del 5 per cento per le quote di fondi immobiliari.

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