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Regolamento

R.R. TAA 11/2001

Modifiche al regolamento di esecuzione dell'art. 29, comma 2, della legge regionale 26 agosto 1988, n. 20, approvato con DPGR 29 marzo 1991, n. 6/L (B.U. 14 agosto 2001, n. 33)

Normativa regionaleR.R. TAA 11/2001Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto aggiorna il regolamento di esecuzione dell’art. 29, comma 2, della legge regionale 26 agosto 1988, n. 20, incidendo sulle disposizioni relative ai requisiti e alle condizioni previste dall’art. 2 del regolamento del 1991. Si tratta di modifiche puntuali e permanenti alla disciplina regionale degli IPAB nel territorio interessato, senza termini temporali autonomi di applicazione.

Modifiche al regolamento di esecuzione sugli IPAB e sugli enti assistenziali

Modifiche al regolamento di esecuzione in materia di IPAB

Il decreto del Presidente della Regione 23 luglio 2001, n. 11/L interviene sul regolamento di esecuzione dell’art. 29, comma 2, della legge regionale 26 agosto 1988, n. 20, approvato con DPGR 29 marzo 1991, n. 6/L. La disciplina risultante riguarda la Regione interessata e modifica in modo puntuale i criteri contenuti nell’articolo 2 del regolamento del 1991.

Oggetto dell’intervento

L’atto non introduce una disciplina autonoma e completa, ma apporta modifiche testuali a singole previsioni del regolamento esecutivo già vigente. In particolare, vengono modificati:

  • il comma 1 dell’art. 2;
  • la lettera a) del comma 1 dell’art. 2;
  • la lettera b) del comma 1 dell’art. 2;
  • la lettera c) del comma 1 dell’art. 2.

Effetti sulla disciplina vigente

Il contenuto del decreto va letto come aggiornamento della normativa regionale di dettaglio relativa alla materia degli IPAB, con effetti permanenti sulla formulazione dell’art. 2 del regolamento esecutivo. Poiché il testo fornito non riporta il dettaglio delle nuove formulazioni, non è possibile ricostruire ulteriori requisiti o condizioni specifiche introdotte dalle singole modifiche.

Ambito territoriale e applicabilità

La disciplina opera esclusivamente nell’ambito della Regione cui appartiene l’atto e si applica come parte del regolamento regionale di esecuzione già vigente. Non risultano previsti regimi transitori, scadenze o limiti temporali autonomi nel testo disponibile.

Testo integrale

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