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Regolamento

R.R. TAA 8/2001

Regolamento previsto dall’articolo 5 - comma 5 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3 (B.U. 15 maggio 2001, n. 20 - Suppl. n. 3)

Normativa regionaleR.R. TAA 8/2001Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento disciplina, per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, la mobilità da altri enti pubblici e il reclutamento del personale a tempo determinato e, tramite selezione pubblica, di alcune qualifiche del personale a tempo indeterminato. Definisce bandi, domande, graduatorie, criteri di valutazione, commissioni e cause di cancellazione. Pubblicato nel 2001, contiene anche norme transitorie per le prime graduatorie.

Regolamento regionale su mobilità e reclutamento del personale della Regione a tempo determinato e indeterminato

Regolamento regionale su mobilità e reclutamento del personale

Il regolamento, applicabile alla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, disciplina l’accesso all’impiego regionale tramite mobilità tra enti, assunzioni a tempo determinato e selezioni pubbliche per alcune qualifiche funzionali. Prevede inoltre la composizione delle commissioni esaminatrici e abroga alcune norme previgenti.

Ambito e finalità

La disciplina riguarda due grandi aree: da un lato la mobilità del personale appartenente ad altri enti pubblici verso la Regione; dall’altro il reclutamento di personale a tempo determinato e, per i profili della seconda, terza e quarta qualifica funzionale, l’accesso tramite selezione pubblica. In attesa del nuovo ordinamento professionale, restano fermi i requisiti generali, le modalità concorsuali e gli adempimenti per i nuovi assunti previsti dalla normativa vigente.

Mobilità da altri enti pubblici

La mobilità è attivata per coprire posti vacanti mediante apposito bando pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. L’adesione è subordinata a reciprocità, salvo che l’Amministrazione regionale, per motivate ragioni legate a situazioni di esubero di organico presso altri enti e previa concertazione sindacale, ne riservi l’applicazione.

Il bando deve indicare:

  • numero dei posti disponibili, distinti per gruppo linguistico, qualifica funzionale e profilo professionale;
  • sede di servizio;
  • eventuali ulteriori requisiti professionali o formativi richiesti;
  • criteri di formazione della graduatoria.

Possono presentare domanda i dipendenti a tempo indeterminato degli enti indicati nel bando, purché abbiano superato il periodo di prova. La domanda va presentata entro 30 giorni dalla pubblicazione per estratto del bando e deve contenere i dati anagrafici e tutte le indicazioni richieste dall’avviso.

La graduatoria è formata secondo i criteri del bando, pubblicata sul Bollettino Ufficiale e utilizzabile solo per i posti indicati nell’avviso. A parità di punteggio prevale il candidato più anziano.

Entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, la Regione comunica l’esito positivo al dipendente e all’ente di appartenenza. L’interessato deve accettare o rifiutare entro i 15 giorni successivi; il silenzio o il ritardo equivalgono a rifiuto. Il trasferimento avviene nel rispetto dei termini di preavviso e dei contratti collettivi, previa verifica dei requisiti richiesti. Può essere differito, per motivate esigenze di servizio, fino a un massimo di sei mesi.

Il rapporto di lavoro prosegue senza soluzione di continuità; sono garantite continuità pensionistica e previdenziale e l’inquadramento secondo la contrattazione collettiva. Il personale trasferito deve sottoscrivere il contratto individuale prima dell’immissione in servizio ed è esentato dal periodo di prova. La mobilità volontaria non può essere nuovamente utilizzata prima di cinque anni dall’ultimo trasferimento.

È ammesso anche il passaggio diretto tra amministrazioni, su domanda motivata e documentata di dipendenti della corrispondente posizione professionale e previo consenso delle amministrazioni interessate. Per il personale trasferito si applicano le medesime regole sul contratto, sulla continuità del rapporto e sul periodo di prova; in caso di dipendenti di altre amministrazioni deve essere rispettato il principio della proporzionale linguistica.

Reclutamento di personale a tempo determinato

La disciplina per il personale a tempo determinato vale nei casi consentiti dalla normativa regionale vigente. Non si applica alle assegnazioni presso le segreterie del Presidente e degli Assessori della Giunta regionale e presso l’Ufficio di Gabinetto, per il carattere fiduciario di tali incarichi.

Le assunzioni temporanee avvengono, in generale, in sostituzione di titolari assenti oppure per sei mesi rinnovabili in caso di particolari esigenze di servizio. L’assunzione avviene nella corrispondente qualifica funzionale; per professionalità che si sviluppano in più qualifiche, il sostituto è assunto nella qualifica iniziale.

La priorità va, di regola, a chi abbia già conseguito l’idoneità in concorsi pubblici banditi dalla Regione per la medesima qualifica o per profili assimilabili, purché in possesso dei requisiti richiesti. Per le qualifiche II, III e IV l’assunzione avviene tramite graduatorie permanenti; per la qualifica V, in assenza di graduatorie di concorso, si può attingere alle graduatorie permanenti; per particolari professionalità possono essere svolte prove selettive con graduatoria valida non oltre due anni. Per il personale con funzioni di conservatore, in mancanza di aspiranti con apposito diploma, è possibile assumere laureati in giurisprudenza.

Il personale supplente deve possedere i requisiti generali per l’impiego regionale e, salvo diverse previsioni contrattuali, beneficia del trattamento giuridico ed economico del personale a tempo indeterminato, in proporzione alla durata del rapporto.

Graduatorie permanenti per le qualifiche II, III e IV

Per le qualifiche II, III e IV sono previste graduatorie permanenti distinte per mansioni:

  • “impiegato”, per il profilo di agente (IV qualifica);
  • “operaio”, per i profili di agente tecnico qualificato (III), agente di stamperia (IV) e agente tecnico specializzato (IV);
  • “commesso”, per i profili di addetto ai servizi generali (II), sorvegliante ai servizi di anticamera e portineria (III), agente ai servizi di anticamera e portineria (IV) e centralinista (IV).

Le domande sono valutate da una commissione composta da tre membri nominati dalla Giunta regionale. Le graduatorie sono approvate dal dirigente competente e pubblicate all’albo dell’ufficio. Entrano in vigore il 1° agosto per le domande pervenute entro il 30 aprile e il 1° febbraio per quelle pervenute entro il 31 ottobre.

Le domande devono essere confermate entro due anni dall’approvazione della graduatoria, pena decadenza, se nel frattempo l’aspirante non ha instaurato un rapporto di servizio con la Regione. Gli iscritti che acquisiscano nuovi titoli devono dichiararlo; il punteggio è aggiornato secondo la data di ricezione della dichiarazione e nel rispetto delle scadenze semestrali.

Presentazione delle domande per le graduatorie permanenti

Le domande vanno presentate su carta semplice secondo il facsimile dell’ufficio competente, a mano entro le ore 16.00 del 30 aprile e del 31 ottobre di ogni anno oppure a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro le stesse date. Devono indicare dati anagrafici, titoli di studio o professionali, esperienze lavorative, eventuali idoneità in concorsi o selezioni regionali, stato di disoccupazione, eventuale sussidio minimo vitale, composizione del nucleo familiare e condizioni di preferenza.

Il candidato deve dichiarare il gruppo linguistico di appartenenza o aggregazione. Per i residenti in provincia di Bolzano, tale dichiarazione deve corrispondere a quella resa all’ultimo censimento; i non residenti possono dichiarare l’appartenenza a uno dei tre gruppi linguistici. In mancanza di dichiarazione da parte di non residenti, l’aggregazione è automatica al gruppo italiano. Va inoltre indicato il possesso o meno dell’attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca con relativo grado.

Alla domanda devono essere allegati, in copia autenticata, i documenti comprovanti i titoli valutabili; in alternativa sono ammessi le dichiarazioni sostitutive previste dalla normativa vigente oppure la richiesta che l’Amministrazione acquisisca d’ufficio documenti già in suo possesso, indicando con precisione il procedimento amministrativo di riferimento.

Offerta dei posti e cancellazione dalle graduatorie a tempo determinato

I posti da coprire sono offerti agli aspiranti secondo l’ordine della graduatoria, tramite telegramma. L’accettazione deve avvenire per iscritto entro tre giorni dall’invio, salvo che l’Amministrazione, per motivate esigenze di servizio, riduca il termine fino alle ore 16.00 del giorno successivo. Chi accetta deve presentare nei termini fissati la documentazione o l’autocertificazione utile all’assunzione.

La mancata accettazione senza giustificato motivo, il rifiuto per la titolarità di un lavoro a tempo indeterminato presso enti pubblici, la mancata presentazione dei documenti o la mancata presa di servizio comportano la cancellazione dalla graduatoria. Non si procede alla cancellazione se il posto si trova a distanza di almeno 30 km dal luogo di residenza o domicilio; in mancanza di residenza o domicilio nel territorio regionale, la distanza si calcola da Trento o da altro luogo del territorio regionale scelto dal candidato.

La dimissione volontaria comporta la cancellazione da tutte le graduatorie. Se il rapporto si risolve per scarso rendimento o motivi disciplinari, il candidato viene cancellato da tutte le graduatorie e perde il diritto di reinscriversi. La presentazione di dichiarazioni o documenti falsi comporta cancellazione permanente da tutte le graduatorie; se sulla base di tali atti si ottiene un incarico, questo è annullato. Le cancellazioni diverse da quelle per falsità o per scarso rendimento/motivi disciplinari consentono nuova iscrizione solo dopo sei mesi. Durante il periodo di cancellazione non è possibile partecipare neppure alle selezioni pubbliche per il personale a tempo indeterminato.

Criteri di valutazione per le graduatorie permanenti

La valutazione dei titoli considera:

  • titoli di studio o professionali, con massimo 2 punti;
  • attestato di conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina, con massimo 2,5 punti;
  • esperienza lavorativa, con massimo 8 punti;
  • idoneità in concorsi o selezioni regionali, con massimo 3 punti;
  • disoccupazione, con massimo 2 punti;
  • sussidio di minimo vitale, con massimo 2 punti;
  • figli minori conviventi, con massimo 3 punti.

Per l’esperienza lavorativa si valutano fino a otto anni complessivi; le frazioni superiori a 15 giorni valgono come mese intero e il servizio part-time è valutato in proporzione alle ore settimanali. Per la disoccupazione si considerano solo i periodi antecedenti i due anni dalla domanda, limitati all’iscrizione nella prima classe delle liste di collocamento, con un massimo di due anni; non sono valutati periodi inferiori a sei mesi complessivi, né quelli coincidenti con servizi già valutati come esperienza lavorativa. La disoccupazione e il sussidio minimo vitale devono essere in atto al momento della domanda e confermati prima della formazione delle graduatorie semestrali.

In caso di parità di punteggio si applicano i criteri di preferenza previsti per l’accesso al pubblico impiego statale; a parità ulteriore prevale il più giovane.

Regime transitorio per le graduatorie permanenti

In prima applicazione, le graduatorie permanenti sono formate sulla base delle domande pervenute entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione di un apposito avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Selezione pubblica per le qualifiche II, III e IV

L’accesso ai profili professionali della seconda, terza e quarta qualifica funzionale avviene mediante selezione pubblica volta ad accertare la professionalità richiesta. Possono partecipare gli iscritti nelle graduatorie del capo II secondo le modalità previste per la convocazione.

Le selezioni si svolgono con deliberazione della Giunta regionale. Il bando indica:

  • numero dei posti, distinti per gruppo linguistico;
  • profilo professionale e qualifica funzionale;
  • requisiti di ammissione;
  • programma d’esame;
  • modalità di svolgimento della prova.

Nel rispetto delle riserve per gruppo linguistico, il 40% dei posti è riservato al personale regionale di ruolo inquadrato da almeno cinque anni nella qualifica immediatamente inferiore. Per ogni posto sono convocati almeno cinque candidati secondo l’ordine delle graduatorie permanenti; il personale avente diritto alla riserva è convocato indipendentemente dalla sua posizione in graduatoria.

I programmi d’esame sono quelli stabiliti dal decreto regionale richiamato dal regolamento. La prova si intende superata con almeno 36/60. La commissione forma la graduatoria sulla base dell’esito della prova e dei titoli presentati; i risultati sono approvati dalla Giunta regionale. I candidati idonei possono essere assunti entro un anno dall’approvazione della graduatoria, nel rispetto dell’ordine di merito e delle riserve linguistiche.

Chi non si presenta senza giustificato motivo o non supera la prova viene cancellato dalla graduatoria, ma può ripresentare domanda; il nuovo inserimento segue la data di ricezione della domanda e le scadenze delle graduatorie permanenti.

Personale regionale a tempo indeterminato

Il personale regionale a tempo indeterminato titolare della riserva prevista dalla legge statale può chiedere l’inserimento nelle graduatorie del capo II e partecipare alle selezioni per l’assunzione a tempo indeterminato. Ai fini della valutazione dei titoli è considerato anche il servizio di ruolo prestato.

Commissioni esaminatrici

Le commissioni esaminatrici dei concorsi per l’ammissione all’impiego regionale sono nominate dalla Giunta regionale. Sono composte da:

  • un dirigente o funzionario con incarico dirigenziale, anche esterno all’Amministrazione regionale;
  • quattro membri scelti tra dipendenti regionali o di altre pubbliche amministrazioni con qualifica superiore o almeno pari a quella dei posti messi a concorso, oppure tra soggetti esterni.

Le funzioni di segretario sono svolte da dipendenti almeno di quinta qualifica. La composizione deve rispettare la consistenza dei gruppi linguistici rappresentati in Consiglio regionale, ferma restando la possibilità di un componente ladino. I componenti devono avere comprovata competenza ed esperienza nelle materie del concorso. Non possono far parte delle commissioni coloro che ricoprono cariche politiche o siano rappresentanti sindacali. Possono essere aggregati membri aggiunti per il numero dei candidati, per sottocommissioni, per prove speciali e, se necessario, tecnici per traduzione o interpretariato, senza potere valutativo. È ammessa la nomina di supplenti per temporanee assenze o impedimenti.

Per i concorsi interni per titoli ed esame-colloquio per la nomina a dirigente e per il conseguimento dell’idoneità a direttore d’ufficio restano in vigore le specifiche disposizioni richiamate dal regolamento.

Motivazione delle prove e controllo delle graduatorie

I giudizi sulle prove concorsuali e i criteri di valutazione devono risultare dai verbali. L’eventuale esito negativo va adeguatamente motivato; per le prove scritte la valutazione negativa deve essere annotata anche in calce all’elaborato.

Le graduatorie e gli atti di cancellazione sono oggetto di annotazione e pubblicazione all’albo della competente Ripartizione, con modalità che assicurano la pubblicità degli esiti.

Abrogazioni

Il regolamento abroga alcune disposizioni previgenti in materia di reclutamento e di concorsi regionali, tra cui articoli e commi di leggi regionali e precedenti decreti regolamentari espressamente indicati nel testo.

Allegati sulle qualifiche e sulle preferenze

L’allegato A collega, per vari settori regionali, la qualifica funzionale del titolare al titolo di studio richiesto e alla corrispondente qualifica del sostituto.

L’allegato B elenca le categorie di preferenza nei pubblici concorsi a parità di merito e titoli, con la documentazione necessaria per comprovarle. Tra le ipotesi considerate vi sono, in sintesi, decorazioni e benemerenze militari, invalidità o mutilazioni di guerra o di servizio, orfani e familiari di caduti, feriti in combattimento, famiglie numerose, figli di invalidi, servizio militare come combattente, servizio lodevole presso la Regione, carichi di famiglia, invalidità civili e volontari delle Forze armate congedati senza demerito.

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