Cassazione Penale, Sentenza n. 10915/2025 del 19/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti avevano proposto ricorsi avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Napoli (27/04/2015) che aveva dichiarato inammissibile l'appello contro la sentenza di condanna del Tribunale di Torre Annunziata del 15/06/2010. La Corte di Cassazione, con sentenza del 9/05/2017, aveva dichiarato inammissibili i ricorsi. Successivamente è emerso che entrambi i ricorrenti erano deceduti (Cascone nel 2011, Alfano nel 2017) prima della deliberazione della sentenza, circostanza attestata dai certificati di morte in atti. Il Procuratore Generale ha chiesto la revoca della sentenza della Cassazione e l'annullamento senza rinvio della sentenza di primo grado per estinzione del reato per morte degli imputati.
La decisione
La Corte ha ritenuto che il decesso degli imputati prima della deliberazione determina la mancanza di un presupposto essenziale del processo e che la tardiva conoscenza della morte costituisce errore di fatto che rende giuridicamente inesistente la decisione successiva. Perciò ha revocato la sentenza della Corte di Cassazione del 9 maggio 2017, ha esaminato i ricorsi, e ha annullato l'ordinanza impugnata della Corte di Appello e la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 15 giugno 2010 nei confronti di Alfano Filippo e Cascone Rosina, dichiarando i reati estinti per morte degli imputati.
Norme richiamate
Ordinanza Sez. 5, Pezzino
Ordinanza n. 5210 del 13/01/2006, Rv.233636
La tardiva conoscenza dell'evento morte verificatosi nel corso del processo può essere considerata errore di fatto, paragonabile all'errore materiale che determina l'inesistenza giuridica della decisione; si richiede la revoca della decisione somatica quando la morte renda inesistente il provvedimento successivo.
Sentenza Sez. 6, Conti
n. 31470 del 30/04/2003, Rv.226207
La dissoluzione del rapporto processuale per decesso dell'imputato rende inesistente la successiva sentenza, la quale deve essere revocata e tale inesistenza deve essere dichiarata dallo stesso giudice che ha deliberato la sentenza.
Massime di principio
- La morte dell'imputato prima della deliberazione della decisione penale elimina uno dei presupposti essenziali del processo e determina l'estinzione del reato; le decisioni rese dopo il decesso sono giuridicamente inesistenti e vanno revocate.
- È obbligo del giudice accertare, quanto possibile, lo stato in vita dell'imputato; tuttavia la tardiva emersione della morte durante il processo può configurare un errore di fatto che legittima la revoca della decisione.
- La dichiarazione di inesistenza della sentenza deve essere fatta dallo stesso giudice che ha deliberato la decisione (non dal giudice dell'esecuzione) e comporta l'annullamento senza rinvio quando il reato è estinto per morte dell'imputato.
- Nel caso di scoperta postuma del decesso, il pubblico ministero o la parte interessata possono chiedere la revoca della decisione e l'accertamento dell'estinzione del reato; la Corte può riesaminare i ricorsi e pronunciare l'annullamento conseguente.
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