L.R. Toscana 8/2021
Interventi di sostegno per le città murate e le fortificazioni della Toscana.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge toscana disciplina contributi regionali ai comuni per il recupero e la valorizzazione di mura storiche, torri, castelli e ponti, tramite accessibilità ai luoghi e percorsi culturali. Definisce criteri di priorità, revoca dei contributi e copertura finanziaria per gli anni 2022-2023. Abroga la l.r. 46/2016 sulle città murate della Toscana.
Contributi per la valorizzazione di mura storiche e fortificazioni in Toscana
Interventi di sostegno per le città murate e le fortificazioni della Toscana
La legge regionale disciplina, nell’ambito della valorizzazione del patrimonio storico e culturale toscano, contributi a favore dei comuni per interventi sulle mura storiche e sugli edifici e manufatti connessi. La disciplina opera esclusivamente in Toscana e mira a favorire l’accessibilità ai luoghi e la creazione di percorsi culturali.
Finalità e ambito di applicazione
La Regione riconosce il valore storico e culturale del patrimonio architettonico che costituiva fortificazione muraria dei centri urbani toscani, valorizzandone il significato identitario e il legame con la storia regionale. L’oggetto della legge comprende:
- mura storiche;
- edifici inglobati o connessi alle mura;
- torri;
- castelli;
- ponti. Tale complesso è definito dalla legge come “mura storiche”.
Contributi ai comuni e modalità di attuazione
La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi ai comuni che intendano realizzare interventi di valorizzazione delle mura storiche, attraverso il ripristino dell’accessibilità e la creazione di percorsi culturali. Le modalità operative di attuazione sono definite dalla Giunta con propria deliberazione, nel rispetto:
- della normativa regionale di settore sui beni, istituti e attività culturali;
- dei limiti del bilancio di previsione;
- degli indirizzi e criteri contenuti nel DEFR. Possono presentare domanda solo i comuni che, al momento della domanda, abbiano già approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica o il progetto esecutivo ai sensi del Codice dei contratti pubblici. Per le domande restano validi, in via transitoria, anche i progetti approvati secondo i livelli previgenti dell’art. 23 del d.lgs. 50/2016, con esclusione della progettazione di fattibilità tecnico-economica, se l’incarico di progettazione è stato affidato entro il 30 giugno 2023. Ogni comune può presentare una sola domanda.
Criteri di priorità
Ai fini della valutazione di qualità delle domande, costituiscono criteri di priorità:
- l’approvazione del progetto esecutivo alla data di presentazione della domanda;
- la data di inizio lavori;
- la destinazione prioritaria del progetto al recupero delle mura storiche per l’accessibilità pubblica a spazi prima interdetti;
- la strategicità dell’intervento per il recupero delle mura a funzioni di pubblico interesse connesse a interventi sociali e culturali;
- la presenza di percorsi attrezzati per persone con disabilità.
Revoca del contributo e restituzione delle somme
In caso di inosservanza degli obblighi previsti nel decreto di concessione, il contributo è revocato e le somme già erogate devono essere restituite con gli interessi legali dalla data di erogazione fino alla restituzione. Le somme da restituire possono essere compensate con ulteriori somme spettanti ai comuni inadempienti a valere sul bilancio regionale.
Disposizioni finanziarie
Per l’attuazione della legge è autorizzata una spesa di:
- euro 147.612,27 per il 2022;
- euro 5.852.387,73 per il 2023. La copertura avviene con gli stanziamenti della Missione 5, Programma 01, Titolo 2 del bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022 e 2023. La legge prevede inoltre una variazione al bilancio 2021-2023, con spostamenti di risorse dalla Missione 20 alla Missione 5 per euro 2.000.000,00 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Per gli esercizi successivi, la copertura è rimessa alla legge di bilancio.
Abrogazione della disciplina previgente
È abrogata la legge regionale 1 agosto 2016, n. 46, recante “Città murate della Toscana”. La presente legge sostituisce quindi la precedente disciplina regionale in materia.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
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