L.R. Toscana 6/2021
Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74 (Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 "Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale").
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica la disciplina toscana sul procedimento elettorale per stabilire che le spese elettorali anticipate dai comuni siano rimborsate dalla Regione su rendiconto documentato presentato entro sei mesi dalle consultazioni, previa verifica di ammissibilità della Giunta. Si applica alle spese relative alle elezioni regionali del 2020 ed entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.
Rimborso delle spese elettorali comunali per le elezioni regionali toscane
Modifica del rimborso delle spese elettorali per le elezioni regionali toscane
La legge regionale Toscana 12 febbraio 2021, n. 6 interviene sulla disciplina del procedimento elettorale regionale, incidendo sul rimborso delle spese sostenute dai comuni in occasione delle consultazioni per il Consiglio regionale e per l’elezione del Presidente della Giunta regionale.
Disciplina del rimborso delle spese anticipate dai comuni
La modifica riguarda il meccanismo di copertura delle spese elettorali previste dalla normativa regionale. Le spese richiamate dalla disposizione sono anticipate dai comuni e successivamente rimborsate dalla Regione Toscana sulla base di un rendiconto documentato.
Il rimborso è subordinato a una serie di passaggi:
- il rendiconto deve essere presentato entro sei mesi dallo svolgimento delle consultazioni;
- la Giunta regionale verifica l’ammissibilità delle spese ai sensi della disciplina applicabile;
- a seguito della verifica, la Giunta procede agli atti di impegno e liquidazione conseguenti.
Ambito temporale di applicazione
La legge precisa che le nuove disposizioni si applicano alle spese elettorali relative alle elezioni regionali del 2020. Si tratta quindi di una disciplina con applicazione riferita a un evento elettorale già concluso, non di una regolazione generale destinata a operare per ogni consultazione senza limiti.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
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