L.R. Toscana 7/2021
Interventi di riqualificazione del patrimonio storico e di pregio degli enti locali toscani.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina contributi in conto capitale della Regione Toscana agli enti locali per il recupero e la riqualificazione di immobili storici e di pregio di loro proprietà, per aumentarne la fruibilità culturale e istituzionale. Le domande sono ammesse solo con progetto definitivo o esecutivo; ciascun ente può presentare una sola domanda. Prevista revoca in caso di inadempimento e relazione annuale della Giunta. I contributi sono finanziati solo per le annualità 2021-2023 indicate dalla norma.
Contributi per la riqualificazione del patrimonio storico e di pregio degli enti locali toscani
Contributi per la riqualificazione del patrimonio storico e di pregio degli enti locali toscani
La legge disciplina, per la Regione Toscana, un sostegno finanziario agli enti locali per interventi di investimento sugli immobili storici e di pregio di loro proprietà. L’obiettivo è il recupero, la riqualificazione e la piena fruibilità da parte della cittadinanza di beni considerati significativi per l’identità culturale e storica del territorio.
Oggetto e finalità dell’intervento
La disciplina regionale riguarda interventi di valorizzazione del patrimonio immobiliare storico e culturale di pregio degli enti locali toscani. La finalità principale è favorire il recupero degli edifici e la loro apertura alla collettività, in quanto elementi identitari delle tradizioni e della memoria storica regionale.
Definizione di immobile di “pregio”
Ai fini della legge, il “pregio” è la qualificazione attribuita a un immobile di proprietà di un ente locale in ragione del suo valore relazionale con la memoria storica e con la collocazione sul territorio. Il bene deve essere valorizzato e tramandato come eredità culturale e come espressione di valori, credenze, conoscenze e tradizioni.
Interventi finanziabili e ordine di priorità
La Regione sostiene interventi di riqualificazione del patrimonio immobiliare storico e di pregio di proprietà degli enti locali secondo un ordine di priorità decrescente:
- interventi di conservazione, recupero, rifunzionalizzazione e riqualificazione, finalizzati a consentire l’accesso e la fruizione da parte della cittadinanza per fini culturali e aggregativi;
- interventi finalizzati all’uso istituzionale degli immobili.
Contributi e modalità attuative
La Giunta regionale concede contributi in conto capitale agli enti locali per interventi su immobili di loro proprietà, nell’ambito di progetti di valorizzazione culturale e di apertura alla cittadinanza. Le modalità operative per l’attuazione sono definite con deliberazione della Giunta, nel rispetto delle disposizioni regionali sui beni culturali, degli indirizzi del DEFR 2021 e nei limiti del bilancio di previsione.
Requisiti per presentare domanda e criteri di valutazione
Possono presentare domanda gli enti locali che abbiano già approvato il progetto definitivo o esecutivo ai sensi della normativa sui contratti pubblici, per interventi su immobili di proprietà rientranti nella definizione del codice dei beni culturali. Ogni ente può presentare una sola domanda.
Gli interventi sono valutati in base a criteri che privilegiano:
- l’accessibilità al pubblico di spazi finora interdetti o difficilmente accessibili;
- la coerenza con le politiche regionali di valorizzazione del patrimonio culturale;
- la sostenibilità gestionale dei risultati, per assicurare la pubblica fruizione;
- la presenza di percorsi attrezzati per persone disabili.
Revoca del contributo e restituzione delle somme
In caso di inottemperanza agli obblighi stabiliti nel provvedimento di concessione, il contributo è revocato e le somme già erogate devono essere restituite con gli interessi legali dalla data di erogazione fino alla restituzione. Le somme da restituire possono essere compensate con altre somme spettanti agli enti locali inadempienti a valere sul bilancio regionale.
Monitoraggio e relazione al Consiglio regionale
La Giunta regionale deve presentare annualmente, entro il 31 ottobre, al Consiglio regionale e alla commissione consiliare competente una relazione sui progetti realizzati con i contributi erogati e sul relativo stato di attuazione.
Copertura finanziaria e limiti temporali della spesa
La legge autorizza spese solo per le annualità indicate nel testo:
- euro 220.839,50 per il 2021;
- euro 307.784,62 per il 2022;
- euro 6.971.375,88 per il 2023.
La copertura è assicurata mediante gli stanziamenti del bilancio regionale e, per la gestione degli oneri, è prevista una variazione di bilancio di pari importo per gli esercizi 2021, 2022 e 2023. Per gli esercizi successivi si rinvia alla legge di bilancio.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Valutazione di attualità
La disciplina è ancora riferita a contributi e adempimenti attuativi potenzialmente utili per la Regione Toscana e per gli enti locali interessati; non si tratta quindi di una norma da considerare obsoleta solo per il tempo trascorso, poiché contiene una cornice vigente di finanziamento e gestione degli interventi.
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