L.R. Toscana 11/2021
Misure a sostegno della realizzazione di parcheggi al fine di favorire il decongestionamento dei centri urbani e migliorare la mobilità, nell’ambito di azioni di riqualificazione urbana.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, in Toscana, contributi ai comuni per realizzare parcheggi finalizzati al decongestionamento urbano e alla riqualificazione di aree dense o turistiche. I contributi coprono le rate dei mutui per i parcheggi, secondo avvisi pubblici e limiti di spesa annuali, con regimi distinti dal 2025 e dal 2027. Previste priorità di selezione, relazione annuale e copertura finanziaria fino al 2046.
Contributi regionali ai comuni per la realizzazione di parcheggi
Contributi regionali per parcheggi e riqualificazione urbana
La legge regionale disciplina, per la Regione Toscana, misure di sostegno economico ai comuni per la realizzazione di parcheggi, con l’obiettivo di favorire il decongestionamento dei centri urbani, migliorare la mobilità e promuovere la riqualificazione di aree urbane, turistiche o ad alta densità insediativa, anche stagionale.
Ambito di applicazione e finalità
Il provvedimento si inserisce nelle politiche di riqualificazione delle aree urbane e delle aree a vocazione turistica. La disciplina riguarda interventi destinati a parcheggi e i relativi contributi regionali, che sono concessi ai comuni secondo specifici avvisi pubblici e sulla base di criteri di priorità.
Disciplina dei contributi originaria
Nella formulazione originaria, la Regione eroga contributi ai comuni fino a copertura delle rate di ammortamento di mutui ancora da contrarre alla data di entrata in vigore della legge, purché finalizzati alla realizzazione di parcheggi. Il contributo:
- è concesso sulla base di un avviso pubblico;
- concorre al rimborso degli oneri di ammortamento almeno nella misura della quota interessi;
- può arrivare fino all’importo delle rate di ammortamento;
- è riconosciuto per l’intera durata del mutuo e comunque per non più di 20 anni;
- non può superare complessivamente il massimale annuo previsto dalla legge.
Ogni comune può presentare una sola domanda di contributo per un unico progetto.
Regimi successivi dei contributi
La disciplina è stata integrata con due regimi temporali successivi.
Contributi a decorrere dal 2025
Dal 2025 i contributi sono concessi sulla base di uno specifico avviso pubblico da attivarsi nell’annualità 2024. In questo regime il contributo serve a concorrere al rimborso dei soli oneri di ammortamento corrispondenti all’importo delle rate di ammortamento, per tutta la durata del mutuo e comunque per massimo 20 anni.
I limiti annui sono stabiliti come segue:
- 2025: euro 1.437.000,00;
- 2026: euro 1.738.000,00;
- 2027: euro 2.012.000,00.
Per il periodo 2028-2044 l’importo massimo annuo è determinato sulla base della sommatoria della quota capitale dei piani di ammortamento dei mutui indicati nelle domande presentate al bando 2024 dai comuni, comunque nel limite massimo di euro 2.012.000,00 annui.
Contributi a decorrere dal 2027
Dal 2027 è previsto un ulteriore regime, attivato mediante avviso pubblico nell’annualità 2026, sempre per il rimborso dei soli oneri di ammortamento corrispondenti all’importo delle rate, per la durata dei mutui e comunque entro 20 anni.
I limiti annui sono:
- 2027: euro 500.000,00;
- dal 2028 al 2046: euro 1.000.000,00 per ciascuna annualità.
Requisiti di accesso
Per accedere ai contributi, i comuni devono presentare:
- il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento;
- il piano di ammortamento del mutuo da contrarre per realizzarlo.
Non sono ammissibili i progetti che abbiano già beneficiato di altre misure regionali aventi le medesime finalità.
Criteri di priorità per l’assegnazione
La valutazione dei progetti si fonda sui seguenti criteri di priorità:
- maggiore capacità di favorire l’intermodalità con il trasporto pubblico o la mobilità dolce, o entrambe;
- maggiore capacità di soddisfare esigenze di ambito sovracomunale;
- maggiore capacità di favorire l’adeguamento agli standard minimi di aree per parcheggio previsti dalla normativa statale sui limiti inderogabili di densità edilizia;
- interventi che comportano riqualificazione o recupero del patrimonio edilizio esistente;
- stato di avanzamento del progetto o immediata cantierabilità;
- sostenibilità gestionale degli interventi, con attenzione alla riduzione dei costi di manutenzione e alla fruibilità pubblica.
La Giunta regionale può inoltre definire criteri ulteriori, riferiti alla densità urbana o a specifiche situazioni di congestionamento urbano e di inquinamento acustico e atmosferico.
Attuazione amministrativa
La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce:
- le modalità operative di attuazione;
- la tempistica del bando;
- le modalità di comunicazione preventiva ai soggetti interessati;
- i casi di revoca del contributo in caso di inadempimento dei comuni.
Monitoraggio e relazione al Consiglio
La Giunta regionale deve presentare annualmente, entro il 31 ottobre, al Consiglio regionale e alla commissione consiliare competente, una relazione sui progetti realizzati con i contributi erogati.
Regime finanziario
La legge prevede una copertura finanziaria pluriennale per i contributi ai comuni, con stanziamenti sul bilancio regionale e successive coperture mediante legge di bilancio per gli esercizi successivi.
Per il regime originario sono autorizzate spese fino a euro 1.500.000,00 annui per il triennio 2021-2023; per gli anni successivi, fino al 2040, la copertura è demandata alla legge di bilancio entro il limite massimo annuale previsto.
Per i contributi dal 2025, la copertura finanziaria è assicurata nei limiti indicati per il triennio 2025-2027 e, per gli anni dal 2028 al 2044, mediante legge di bilancio secondo le articolazioni annuali stabilite dalla norma.
Per i contributi dal 2027, la copertura è prevista per il 2027 e 2028 e, per gli anni dal 2029 al 2046, mediante legge di bilancio entro il limite massimo annuo di euro 1.000.000,00.
Valutazione di attualità della disciplina
La legge non appare obsoleta: disciplina ancora un meccanismo di finanziamento regionale rivolto ai comuni per parcheggi, con effetti proiettati fino al 2046 e con regimi di concessione attivi in annualità successive.
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