L.R. Lazio 20/2001
Norme per la promozione della costituzione della società regionale per linformatica (1)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce il Sistema Informativo Regionale del Lazio e promuove la costituzione di Laziomatica S.p.A., società a prevalente capitale regionale incaricata di realizzare, organizzare e gestire il SIR. Regola assetto societario, convenzione con la Regione, affidamenti, aspetti finanziari e abrogazioni collegate. Efficacia dalla pubblicazione; le abrogazioni operate decorrono dalla stipula della convenzione.
Promozione della società regionale per l'informatica e disciplina del Sistema Informativo Regionale
Sistema Informativo Regionale e società regionale per l’informatica
La legge disciplina, per la Regione Lazio, l’organizzazione del Sistema Informativo Regionale (SIR) e individua una società regionale per l’informatica come soggetto incaricato della sua realizzazione, gestione e sviluppo. Il provvedimento mira a sostenere l’informatizzazione dell’amministrazione regionale e l’interconnessione con sistemi locali e nazionali.
Finalità e funzioni del SIR
Il SIR è definito come un insieme coordinato di flussi informativi destinato a migliorare lo svolgimento delle funzioni della Regione, degli enti dipendenti regionali e degli enti locali. Il sistema deve inoltre assicurare:
- l’accesso telematico di cittadini, operatori e utenti alle informazioni e ai servizi regionali;
- il supporto informativo per lo sportello unico per le attività produttive e per l’assistenza alle imprese;
- il supporto ai procedimenti analoghi adottati in attuazione delle leggi di semplificazione amministrativa.
Costituzione della società Laziomatica S.p.A.
Per perseguire tali fini, la Regione promuove la costituzione di una società per azioni a prevalente capitale regionale, denominata Laziomatica S.p.A. La partecipazione regionale è subordinata a precise clausole statutarie e costitutive, tra cui:
- possibilità di partecipazione per enti dipendenti regionali ed enti locali;
- capitale iniziale pari a lire 1 miliardo, suddiviso in 10.000 azioni da lire 100.000 ciascuna;
- sottoscrizione del 99% del capitale da parte della Regione e della restante quota da parte di un ente dipendente regionale;
- mantenimento in capo alla Regione di almeno il 51% del capitale anche in caso di aumenti;
- oggetto sociale coerente con le finalità del SIR e comprensivo, in misura non preponderante, della fornitura di beni e servizi informatici a enti dipendenti regionali, enti locali e altri soggetti pubblici o privati che ne facciano richiesta;
- facoltà regionale di nominare, secondo le modalità statutarie, un numero di amministratori e sindaci proporzionale alla quota di partecipazione.
Rappresentanza regionale e poteri di indirizzo
La Regione è rappresentata nell’assemblea della società dal Presidente della Giunta regionale oppure dall’assessore competente in materia di informatica da lui delegato. I rappresentanti regionali negli organi sociali devono attenersi agli indirizzi e alle direttive della Giunta regionale.
Il Presidente della Giunta, o l’assessore delegato, è autorizzato a compiere gli atti esecutivi necessari per la partecipazione regionale alla società, compresa la sottoscrizione di eventuali patti parasociali. In via provvisoria, in attesa della nomina dei rappresentanti definitivi, il Presidente provvede direttamente alla nomina dei rappresentanti temporanei, con proprio decreto su proposta dell’assessore competente.
Convenzione tra Regione e società
L’affidamento alla Laziomatica S.p.A. della realizzazione, organizzazione e gestione del SIR è regolato da una convenzione da stipulare sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta regionale entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge.
La convenzione deve prevedere almeno:
- la successione della società nei rapporti contrattuali in corso con i fornitori di beni e servizi informatici della Regione;
- il sostegno allo sviluppo dell’informatica regionale mediante censimento dei fabbisogni, individuazione dei progetti prioritari e predisposizione di un piano di iniziative compatibili con risorse finanziarie e umane;
- il coordinamento tecnico-operativo dei dati della Regione, degli enti dipendenti e degli enti locali, anche per la standardizzazione delle procedure;
- la formazione e l’aggiornamento del personale sull’uso di tecniche e servizi informatici;
- lo sviluppo e la gestione di tecniche automatizzate e di reti e sottoreti;
- attività di ricerca e formazione per le esigenze della pubblica amministrazione regionale e locale e per la crescita dell’imprenditorialità nel Lazio.
Le risorse finanziarie attribuite alla società sono inoltre assoggettate, per quanto compatibile, alla disciplina prevista per i fondi speciali regionali richiamati dalla legge finanziaria regionale.
Regole per lavori, forniture e servizi
Per la realizzazione di lavori, forniture e servizi informatici di interesse regionale che la società non sia in grado di effettuare direttamente, Laziomatica S.p.A. opera come “amministrazione aggiudicatrice” ai fini della normativa comunitaria e statale vigente in materia di appalti pubblici. La disposizione attribuisce quindi alla società un ruolo funzionale agli affidamenti relativi al settore informatico regionale.
Disposizioni finanziarie
Per l’attuazione della legge è istituito nel bilancio regionale 2001 un apposito capitolo di spesa destinato agli oneri per lo sviluppo dell’informatizzazione degli uffici e dei servizi dell’amministrazione regionale, comprese le spese per la partecipazione della Regione al capitale sociale di Laziomatica S.p.A. e per il primo impianto della società. La dotazione iniziale è fissata in lire 1.500 milioni, con copertura a valere su specifici stanziamenti e prelievi di bilancio indicati dalla norma.
Abrogazioni e decorrenza degli effetti
La legge abroga:
- la legge regionale 24 luglio 1990, n. 83;
- l’articolo 10, comma 2, lettera b), della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38;
- un’ulteriore disposizione indicata nel testo originario come lettera b), successivamente abrogata.
L’efficacia delle abrogazioni decorre dalla data di stipula della convenzione prevista per il SIR, non dalla semplice entrata in vigore della legge.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
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