Messaggio numero 2499 del 16-06-2017
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento illustra la proroga al 31 dicembre 2017 degli incentivi contributivi per l’apprendistato di primo livello, definendo aliquote, esclusioni, effetti della trasformazione del rapporto e regole particolari per i contratti attivati prima del 24 settembre 2015. Include inoltre le istruzioni operative per la compilazione dei flussi UniEmens e i nuovi codici da utilizzare.
Incentivi e regime contributivo per l’apprendistato di primo livello
Incentivi e regime contributivo per l’apprendistato di primo livello
Il documento disciplina il regime contributivo agevolato applicabile ai contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore. Vengono precisate la proroga degli incentivi, le aliquote dovute, i casi di esclusione e le modalità operative di esposizione nei flussi UniEmens.
Proroga degli incentivi e ambito applicativo
L’art. 1, comma 240, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 proroga fino al 31 dicembre 2017 gli incentivi previsti per l’assunzione con contratto di apprendistato di primo livello, introdotti in via sperimentale dall’art. 32 del d.lgs. n. 150/2015, in vigore dal 24 settembre 2015.
Le agevolazioni riguardano i rapporti di apprendistato finalizzati a:
- qualifica professionale;
- diploma professionale;
- diploma di istruzione secondaria superiore;
- certificato di specializzazione tecnica superiore.
Regime contributivo previsto dall’art. 32 del d.lgs. n. 150/2015
Per i contratti stipulati a decorrere dal 24 settembre 2015, l’art. 32, comma 1, prevede:
- la non applicazione del contributo di licenziamento di cui all’art. 2, commi 31 e 32, della legge n. 92/2012;
- la riduzione dell’aliquota contributiva del datore di lavoro dal 10% al 5% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali;
- lo sgravio totale dell’aliquota di finanziamento NASpI pari all’1,31%;
- lo sgravio totale dell’aliquota di finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua pari allo 0,30%.
Ne deriva che, per tutta la durata del contratto, il datore di lavoro applica l’aliquota del 5% sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
Il regime agevolato si applica a tutti i datori di lavoro, indipendentemente dalla dimensione aziendale. Pertanto, non opera la riduzione contributiva prevista per le aziende con non più di nove addetti ai sensi dell’art. 1, comma 773, quinto periodo, della legge n. 296/2006.
Aliquota a carico dell’apprendista
Per effetto dell’art. 21 della legge n. 41/1986, la contribuzione a carico dell’apprendista è quella dell’assicurazione generale obbligatoria ridotta di tre punti percentuali, pari al 5,84% della retribuzione imponibile, per tutta la durata del periodo di formazione.
Trasformazione del rapporto in apprendistato professionalizzante
In caso di trasformazione del contratto di apprendistato di primo livello in contratto professionalizzante, ai sensi dell’art. 43, comma 9, del d.lgs. n. 81/2015, i benefici di cui all’art. 32 del d.lgs. n. 150/2015 si applicano solo ai periodi di lavoro svolti prima della trasformazione.
Inoltre, l’art. 32, comma 2, esclude l’applicazione dell’art. 47, comma 7, del d.lgs. n. 81/2015; di conseguenza, per i dodici mesi successivi alla trasformazione il datore di lavoro applica l’aliquota ordinaria prevista per l’apprendistato, pari all’11,61%.
Contratti attivati prima del 24 settembre 2015
Ai contratti di apprendistato di primo livello attivati prima dell’entrata in vigore dell’art. 32 del d.lgs. n. 150/2015 si applica il regime contributivo ordinario di cui all’art. 42, comma 6, del d.lgs. n. 81/2015.
In tali casi, l’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro è pari all’11,61% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
Obbligo contributivo e ore di formazione esterna
Per le ore di formazione esterna il datore di lavoro non è tenuto a corrispondere retribuzione, ai sensi dell’art. 43, comma 7, del d.lgs. n. 81/2015, e quindi non è tenuto al versamento dei contributi.
Il Ministero del Lavoro, con interpello n. 22/2016, ha chiarito che:
- la contribuzione dovuta per gli apprendisti va calcolata esclusivamente sulle retribuzioni effettivamente corrisposte;
- per i periodi non retribuiti non è configurabile alcun diritto all’accreditamento di contribuzione figurativa.
Sgravio contributivo ex art. 22, comma 1, legge n. 183/2011
L’art. 22, comma 1, della legge n. 183/2011 ha previsto, per i contratti di apprendistato stipulati tra il 1 gennaio 2012 e il 31 dicembre 2016, uno sgravio contributivo del 100% con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell’art. 1, comma 773, quinto periodo, della legge n. 296/2006, per i primi tre anni di contratto.
Tale sgravio ha avuto applicazione anche all’apprendistato di primo livello come regime speciale transitorio.
Per i datori di lavoro con non più di nove addetti che abbiano assunto apprendisti di primo livello tra il 24 settembre 2015 e il 31 dicembre 2016, il documento evidenzia la sovrapposizione di due regimi speciali:
- il regime dell’art. 32 del d.lgs. n. 150/2015, applicabile a tutte le aziende;
- lo sgravio triennale della legge n. 183/2011.
I due regimi sono alternativi. Se il datore di lavoro ha beneficiato dello sgravio triennale e la durata del contratto è superiore ai tre anni, non può fruire dei benefici dell’art. 32 del d.lgs. n. 150/2015 per il periodo residuo.
Istruzioni operative per i flussi UniEmens
Per i lavoratori assunti in apprendistato di primo livello, il sistema UniEmens prevede l’individuazione nella sezione dedicata con il codice “5” e la compilazione dell’elemento “PA”.
Per garantire la corretta gestione del regime agevolato ex art. 32 del d.lgs. n. 150/2015, vengono istituiti i seguenti nuovi codici nell’elemento “PA”:
- J9: apprendista soggetto al regime contributivo ex art. 32, comma 1, lettere b) e c), del d.lgs. n. 150/2015, con aliquota del 5% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore;
- K9: apprendista occupato in sotterraneo iscritto al Fondo minatori, soggetto allo stesso regime contributivo.
Per i periodi a partire da luglio 2017, i datori di lavoro devono trasmettere i flussi UniEmens utilizzando tali codifiche. La variazione dei precedenti flussi, relativi a rapporti attivati dal 24 settembre 2015 e in vigenza dei benefici, sarà effettuata direttamente dall’Istituto.
Poiché l’art. 32, comma 1, lettera a), esclude il contributo di licenziamento, viene istituita con la medesima decorrenza la causale:
- 1R: licenziamento con esonero dal versamento del contributo ex art. 2, commi 31 e 32, della legge n. 92/2012, ai sensi dell’art. 32, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 150/2015.
Regime per le assunzioni antecedenti al 23 settembre 2015
Per le assunzioni in apprendistato di primo livello intervenute entro il 23 settembre 2015, le modalità di esposizione nei flussi UniEmens restano quelle già in uso.
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