Messaggio numero 2536 del 19-06-2017
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento illustra l’operatività del Fondo dal 22 febbraio 2017, i termini per presentare la domanda di assegno ordinario, la neutralizzazione iniziale dei termini e la procedura telematica INPS per l’invio delle istanze.
Modalità di domanda per assegno ordinario del Fondo di solidarietà bilaterale ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani
Modalità di presentazione della domanda di assegno ordinario per il Fondo di solidarietà bilaterale ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani
Il documento definisce le istruzioni operative per la presentazione della domanda di assegno ordinario a carico del Fondo di solidarietà bilaterale ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani, precisando il quadro normativo, la decorrenza dell’operatività del Fondo e le regole procedurali applicabili in fase di prima applicazione.
Quadro normativo e operatività del Fondo
Viene richiamato il riordino della disciplina dei fondi di solidarietà bilaterali operato dal D.lgs. 14 settembre 2015, n. 148, che ha disciplinato la materia nel Titolo II, articoli da 26 a 40, abrogando la precedente normativa di cui all’art. 3 della legge 92/2012.
Sono inoltre richiamate:
- la circolare INPS n. 122 del 17 giugno 2015, integrata dalla circolare n. 201 del 16 dicembre 2015, con le istruzioni per le prestazioni ordinarie dei Fondi già operativi;
- la nota ministeriale n. 29/530 del 28 gennaio 2016, che chiarisce che i Fondi di solidarietà sono pienamente operativi dalla data di nomina del Comitato amministratore;
- il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 22 febbraio 2017, con cui è stato nominato il Comitato del Fondo di solidarietà bilaterale ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani, ai sensi dell’art. 3 del D.I. n. 95440 del 18 aprile 2016.
In base a tali riferimenti, il Fondo è considerato pienamente operativo dal 22 febbraio 2017.
Ambito temporale di riconoscimento della prestazione
Il documento precisa che, tenuto conto della nota ministeriale e del termine previsto dall’art. 30 del D.lgs. 148/2015, le prestazioni di assegno ordinario sono riconosciute per eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intervenuti a decorrere dal 7 febbraio 2017.
Termini di presentazione della domanda
Ai sensi dell’art. 30, comma 2, del D.lgs. 148/2015, la domanda di assegno ordinario deve essere presentata alla Struttura INPS territorialmente competente in relazione all’unità produttiva:
- non prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa;
- non oltre 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa;
- esclusivamente in via telematica.
I termini sono qualificati come ordinatori. Il loro mancato rispetto non comporta la perdita del diritto alla prestazione, ma:
- la presentazione prima dei 30 giorni rende la domanda irricevibile;
- la presentazione oltre i 15 giorni comporta lo slittamento della decorrenza della prestazione.
In caso di domanda tardiva, si applica anche l’art. 15, comma 3, del D.lgs. 148/2015, secondo cui il trattamento non può coprire periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione, cioè a partire dal lunedì della settimana precedente.
Neutralizzazione dei termini nella fase iniziale
Per consentire alle aziende di adeguarsi ai nuovi termini e garantire continuità di reddito ai beneficiari, il periodo compreso tra il 7 febbraio 2017 e la data di pubblicazione del messaggio è neutralizzato, limitatamente alla presentazione della domanda.
Ne deriva che:
- per gli eventi di sospensione o riduzione intervenuti nel periodo neutralizzato, il termine di 15 giorni decorre dalla data di pubblicazione del messaggio;
- per gli eventi verificatisi dal giorno successivo alla pubblicazione del messaggio, il termine di 15 giorni decorre dalla data di inizio dell’evento.
Profili contributivi richiamati
Il documento segnala che il gettito contributivo ordinario versato dalle imprese rientranti nel campo di applicazione del Fondo, prima della data di piena operatività, assolve all’obbligo previsto dall’art. 35, comma 2, del D.lgs. 148/2015 relativo alla previa costituzione di specifiche riserve finanziarie per l’erogazione degli interventi dei Fondi di solidarietà.
Modalità telematica di presentazione delle domande
La procedura di invio della domanda è unica per tutti i fondi e consente la presentazione telematica da parte delle aziende tramite il portale INPS www.inps.it.
Per accedere al servizio è possibile:
- utilizzare la funzione di ricerca inserendo "Accesso a servizi per aziende e consulenti";
- oppure selezionare "Servizi per aziende e consulenti" nell’elenco alfabetico dei servizi, dal menu "Prestazioni e servizi > Tutti i servizi".
L’accesso a "Servizi per aziende e consulenti" avviene tramite:
- Codice Fiscale;
- PIN rilasciato dall’Istituto.
Una volta entrati nel servizio, occorre selezionare:
- "CIG e Fondi di solidarietà";
- "Fondi di solidarietà".
Il manuale per Aziende e Consulenti per l’invio telematico delle domande è disponibile all’interno dell’applicazione, nella sezione documentazione.
Rinvio ad ulteriori istruzioni
Per ogni ulteriore indicazione procedurale il documento rinvia integralmente alla circolare INPS n. 122/2015 e alla circolare n. 201/2015.
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