Messaggio numero 2464 del 15-06-2017
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento chiarisce che le domande per APE sociale e per il pensionamento anticipato dei lavoratori precoci potranno essere presentate solo dopo l’entrata in vigore dei decreti attuativi previsti dalla legge n. 232/2016. Le istanze già inviate prima di tale data non saranno considerate e la domanda dovrà essere trasmessa esclusivamente per via telematica secondo le modalità che saranno indicate dall’Istituto.
APE sociale e pensionamento anticipato per lavoratori precoci: domande solo dopo i decreti attuativi
APE sociale e pensionamento anticipato per lavoratori precoci
Il documento, emanato dalla Direzione Centrale Pensioni, fornisce indicazioni operative in merito ai due benefici introdotti dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232: l’indennità c.d. APE sociale e la riduzione del requisito di accesso al pensionamento anticipato per i lavoratori c.d. "precoci". L’obiettivo è precisare quando e con quali modalità potranno essere presentate le domande, in attesa dei decreti attuativi previsti dalla stessa legge.
Quadro normativo di riferimento
La legge n. 232/2016 ha previsto, con decorrenza dal 1° maggio 2017 e nei limiti delle risorse disponibili, due misure a favore di soggetti in specifiche condizioni:
- l’indennità c.d. APE sociale, disciplinata dai commi 179-186 dell’articolo 1;
- il beneficio della riduzione del requisito per il pensionamento anticipato dei lavoratori c.d. "precoci", previsto dai commi 199-205 del medesimo articolo.
I commi 185 e 202 stabiliscono che le disposizioni attuative debbano essere definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Decorrenza della possibilità di presentare domanda
Poiché i DPCM devono disciplinare le modalità di attuazione delle misure, il documento precisa che le prestazioni di APE sociale e di pensionamento anticipato per i lavoratori precoci potranno essere richieste solo a partire dall’entrata in vigore dei decreti stessi.
Di conseguenza:
- prima dell’entrata in vigore dei decreti attuativi non è possibile presentare domande utilmente valutabili;
- le sedi dell’Istituto devono considerare esclusivamente le domande presentate dopo tale data.
Criteri di priorità e limiti di spesa
Il documento evidenzia che le misure sono soggette a limiti finanziari. Per tale ragione, i DPCM dovranno individuare anche i criteri di priorità per la formazione delle graduatorie delle domande.
Resta fermo che, a parità di requisiti, dovrà essere considerata la data di presentazione della domanda.
Domande già presentate e modalità di inoltro
Eventuali istanze già pervenute alle sedi territoriali, a prescindere dal canale o dalla modalità di trasmissione utilizzata, non potranno essere prese in considerazione. Gli interessati dovranno pertanto ripresentare la domanda solo dall’entrata in vigore dei decreti attuativi.
La presentazione dovrà avvenire esclusivamente in via telematica, secondo le modalità che saranno comunicate dall’Istituto con l’apposita circolare applicativa, resa nota insieme alla pubblicazione dei decreti attuativi.
Indicazioni operative finali
Il documento, in sostanza, rinvia ogni valutazione delle domande alla pubblicazione dei decreti attuativi, che costituiranno il presupposto necessario sia per l’avvio delle richieste sia per la definizione delle regole procedurali e di priorità. Fino ad allora, le sedi non devono istruire domande già presentate e gli interessati dovranno attendere le istruzioni telematiche dell’Istituto.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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