Risposta n. 412 del 4/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRecupero da parte dell'INPS di contributi eccedenti il massimale ai sensi dell'art.2 c.18 L.335/1995 e questioni di deducibilita' IRES e IRAP
Il quesito
a) La quota di contributi a carico del lavoratore, quando il datore non esercita la rivalsa ai sensi dell'art.23 L.218/1952, e' deducibile ai fini IRES (art.95 TUIR) e IRAP (art.11 d.lgs.446/1997)? b) L'imputazione temporale fiscale dei contributi accertati deve seguire l'accantonamento in bilancio redatto secondo IAS/IFRS (art.83 TUIR) e la deducibilita' va posticipata all'utilizzo del fondo?
Soluzione prospettata dal contribuente
La societa' sostiene che la traslazione della quota a carico del lavoratore non deriva da un comportamento antigiuridico dell'impresa (essendo causata da informazioni inesatte dei dipendenti), percio' i maggiori contributi sarebbero inerenti e deducibili: ai fini IRES come spese per prestazioni di lavoro (art.95) e ai fini IRAP come oneri contributivi (art.11), e che l'imputazione temporale fiscale dovrebbe seguire la rappresentazione IAS e la deducibilita' essere rinviata all'utilizzo del fondo.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia precisa i limiti della propria valutazione e, assumendo i fatti come esposti, conclude che: la quota di contributo traslata ex art.23 L.218/1952 ha natura di sanzione civile secondo la giurisprudenza e pertanto e' indeducibile sia ai fini IRES sia ai fini IRAP; quanto all'imputazione temporale, la rappresentazione corretta secondo i principi contabili internazionali rileva fiscalmente ai sensi dell'art.83 TUIR, quindi per la sola quota a carico del datore la deducibilita' consegue nel periodo in cui avviene il pagamento e il fondo viene utilizzato; gli accantonamenti stanziati nel periodo X sono indeducibili ai sensi dell'art.107, comma 4, TUIR.
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