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Circolare

Circolare numero 93 del 11-6-2004

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina termini, modalità di versamento e criteri di determinazione dei contributi 2004 dovuti da artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale. Indica le scadenze ordinarie e la possibilità di differimento con maggiorazione dello 0,40%, chiarisce come individuare il reddito imponibile nei vari quadri del modello UNICO 2004, e regola rateizzazione e compensazione nel modello F24. Fornisce inoltre istruzioni per la compilazione del quadro RR, anche con riferimento ai debiti sul minimale e alla gestione della codeline.

Riscossione 2004 dei contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale

Riscossione 2004 dei contributi per artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale

La circolare disciplina la riscossione dei contributi previdenziali dovuti per l’anno 2004 dagli iscritti alle gestioni artigiani e commercianti con riferimento alla quota di reddito eccedente il minimale. Essa richiama le modalità operative già chiarite con precedenti istruzioni e fornisce indicazioni su scadenze, reddito imponibile, rateizzazione, compensazione e compilazione del quadro RR del modello UNICO 2004.

Termini e modalità di versamento

I contributi relativi alla quota di reddito eccedente il minimale devono essere versati alle stesse scadenze previste per le imposte sui redditi. Per il 2004, i versamenti devono avvenire:

  • entro il 21 giugno 2004 per saldo 2003 e primo acconto 2004, tenuto conto che il 20 giugno cade di festivo;
  • entro il 30 novembre 2004 per il secondo acconto 2004.

È prevista la possibilità di effettuare il versamento del solo saldo 2003 e primo acconto 2004 entro il 20 luglio 2004, applicando una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi. Tale maggiorazione deve essere versata separatamente dai contributi, utilizzando la causale contributo:

  • "API" per gli artigiani;
  • "CPI" per i commercianti; con la medesima codeline INPS del contributo cui si riferisce.

Reddito imponibile e criteri di determinazione

Per individuare il reddito da assoggettare a contribuzione, la circolare rinvia alle precisazioni già fornite e stabilisce che occorre considerare il totale dei redditi d’impresa dichiarati:

  • al lordo dell’eventuale quota agevolata ai fini DIT (dual income tax di cui al d.lgs. n. 466/1997);
  • al netto delle eventuali perdite pregresse scomputate dal reddito dell’anno.

In presenza di adesione al concordato preventivo di cui all’art. 33 della legge n. 326/2003, resta fermo l’obbligo di versare il minimale contributivo previsto dalla legge n. 233/1990, mentre la contribuzione sulla quota di reddito eccedente il cosiddetto "minimo di riferimento" è facoltativa. Tale minimo di riferimento è costituito dal reddito d’impresa del 2001 aumentato del 7%.

Per i soci di S.r.l. iscritti alle gestioni artigiani o commercianti, la base imponibile è rappresentata dalla parte del reddito d’impresa della società corrispondente alla quota di partecipazione agli utili.

Quadri del modello UNICO 2004 rilevanti per il calcolo

La circolare dettaglia i criteri di determinazione della base imponibile contributiva nei diversi quadri del modello UNICO 2004, previa verifica con l’Agenzia delle Entrate.

Per il quadro RH, la base si calcola sommando le colonne 10 o, se compilate in caso di concordato, le colonne 12 dei righi da RH1 a RH4 dei moduli con codice 1 o 3 in colonna 3, aggiungendo RH15 al netto degli importi della colonna 9 già ricompresi nelle colonne 12, e sottraendo RH8, RH10 e RH11.

Per il quadro RG, la base imponibile varia a seconda della compilazione dei righi relativi al concordato:

  • se i righi RG39 e RG40 non sono compilati, oppure sono compilati ma RG41 è barrata, si utilizza RG32, colonna 5, ovvero RG29, colonna 3, meno RG33, colonna 2, e RG35, colonna 2;
  • se RG39 e RG40 sono compilati e RG41 non è barrata, si applicano formule differenziate in funzione della compilazione di RG28, colonna 1, con riferimento a RG40, colonna 2, a RG29, colonna 2, alla somma delle colonne 7 dei righi da RS6 a RS9 dei moduli RS compilati e a RG35, colonna 2.

Per il quadro RF, la logica è analoga:

  • se i righi RF55 e RF56 non sono compilati, oppure sono compilati ma RF57 è barrata, si utilizza RF44, colonna 3, meno RF47, colonna 2, e RF51, colonna 2;
  • se RF55 e RF56 sono compilati e RF57 non è barrata, si applicano formule distinte a seconda della compilazione di RF43, colonna 1, con riferimento a RF56, colonna 2, a RF44, colonna 2, alla somma delle colonne 7 dei righi da RS6 a RS9 dei moduli RS compilati e a RF51, colonna 2.

La circolare precisa che nei quadri RG e RF si è già tenuto conto della DIT e delle imposte sostitutive; inoltre, se utilizzata, deve essere aggiunta la perdita del quadro RD, rigo RD9. Ai fini della determinazione dell’imponibile contributivo, i redditi così individuati devono essere integrati con eventuali redditi derivanti dalla partecipazione a società a responsabilità limitata.

Rateizzazione dei contributi

La rateizzazione è ammessa solo per i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile. Restano quindi esclusi i contributi dovuti sul minimale, anche se risultanti a debito nel quadro RR per mancato o parziale versamento.

Le regole operative sono le seguenti:

  • la prima rata deve essere pagata entro la scadenza del saldo e/o dell’acconto, anche se il termine è differito;
  • le rate successive scadono il giorno 16 di ciascun mese per i titolari di partita IVA;
  • per gli altri contribuenti, le rate successive scadono alla fine di ciascun mese;
  • il pagamento rateale deve essere completato entro novembre.

L’importo di ciascuna rata è dato dalla sorte capitale, aumentata dell’eventuale maggiorazione dello 0,40% per differimento e divisa per il numero delle rate, oltre agli interessi calcolati al tasso dello 0,5% mensile. Gli interessi decorrono dal termine ordinario previsto per il versamento dell’acconto e/o del saldo, eventualmente differito, che coincide con la scadenza della prima rata.

Quanto alla compilazione del modello F24, la circolare stabilisce che:

  • gli interessi devono essere esposti separatamente dai contributi;
  • le causali CP, CPR, AP e APR devono riguardare solo i contributi;
  • la rateizzazione comprende anche la maggiorazione dello 0,40% nel caso in cui la prima rata sia versata tra il 21 giugno e il 20 luglio; la quota parte della maggiorazione deve comunque essere inclusa nella causale API o CPI, unitamente agli interessi sulle rate successive.

Compensazione dei crediti

L’eventuale importo a credito risultante dal quadro RR del modello UNICO 2004 può essere utilizzato in compensazione nel modello F24, in tutto o in parte, previa compilazione del rigo RX6 del quadro RX.

Per effettuare la compensazione occorre compilare uno o più righi di uno o più modelli F24 indicando:

  • la causale contributo AP o AF per gli artigiani;
  • la causale contributo CP o CF per i commercianti;
  • il codice sede;
  • il codice INPS di 17 caratteri del versamento che ha generato l’eccedenza;
  • il periodo di riferimento;
  • l’importo da compensare.

Se si compensa solo una quota parte della contribuzione originariamente versata con una delle quattro rate relative al minimale imponibile, il codice INPS deve essere rideterminato secondo i criteri richiamati dalla circolare n. 98 del 7 maggio 2001. A tal fine può essere utilizzata la funzione di calcolo della codeline disponibile sul sito INPS.

La compensazione può essere effettuata fino alla data di presentazione della dichiarazione successiva a quella da cui emerge il credito.

Quadro RR del modello UNICO 2004

La circolare ricorda che, anche per l’anno 2004, il quadro RR del modello UNICO 2004 persone fisiche deve essere compilato, ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 241/1997, per determinare i contributi dovuti per il 2003:

  • dai soggetti iscritti alle gestioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, nella sezione I;
  • dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata ex art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, nella sezione II.

Per la compilazione si rinvia alle istruzioni del modello UNICO 2004. La circolare si limita a chiarire che, se dal quadro RR emergono debiti per contributi dovuti sul minimale di reddito e il contribuente intende regolarizzarli con F24, deve essere utilizzata la codeline relativa ai contributi sul minimale del titolare. Se l’importo da versare è diverso da quello originario, la codeline deve essere rideterminata secondo i criteri già richiamati. Se il pagamento riguarda più di una rata, nel campo relativo al numero rata deve essere indicato "0".

Punti principali

Termini di versamento e differimento

I contributi sulla quota di reddito eccedente il minimale vanno versati alle scadenze previste per le imposte sui redditi: entro il 21 giugno 2004 per saldo 2003 e primo acconto 2004, e entro il 30 novembre 2004 per il secondo acconto 2004. È ammesso il versamento di saldo 2003 e primo acconto 2004 entro il 20 luglio 2004 con maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi, da versare separatamente con causale API o CPI e con la codeline INPS del contributo relativo.

Determinazione del reddito imponibile

La base imponibile contributiva è individuata prendendo il totale dei redditi d’impresa dichiarati, al lordo dell’eventuale quota agevolata DIT e al netto delle perdite pregresse scomputate, secondo quanto dichiarato ai fini delle imposte sui redditi. Per i soci di S.r.l. iscritti alle gestioni artigiani o commercianti, la base imponibile corrisponde alla parte del reddito d’impresa della società proporzionale alla quota di partecipazione agli utili. In presenza di concordato preventivo ex art. 33 della legge n. 326/2003, resta fermo l’obbligo del minimale contributivo, mentre la contribuzione sulla quota eccedente il minimale di riferimento è facoltativa.

Quadri UNICO 2004 rilevanti per la base contributiva

Per il quadro RH, la base imponibile è data dalla somma delle colonne 10 o 12 dei righi da RH1 a RH4 dei moduli con codice 1 o 3 in colonna 3, più RH15 al netto degli importi della colonna 9 già ricompresi nelle colonne 12, meno RH8, RH10 e RH11. Per il quadro RG, la circolare distingue tra casi con e senza compilazione dei righi RG39 e RG40 e con o senza barratura di RG41, indicando formule differenti che utilizzano RG32, RG29, RG33, RG35 e, se presenti, le somme delle colonne 7 dei righi da RS6 a RS9. Per il quadro RF valgono analoghe regole, con riferimento a RF44, RF47, RF51, RF56, RF57 e, nei casi previsti, alle somme delle colonne 7 dei righi da RS6 a RS9. Nei quadri RG e RF si tiene già conto di DIT e imposte sostitutive; se utilizzata, va aggiunta anche la perdita del quadro RD, rigo RD9.

Redditi di partecipazione e S.r.l.

Ai fini della determinazione dell’imponibile contributivo, i redditi considerati devono essere integrati con eventuali redditi derivanti agli iscritti alle gestioni dalla partecipazione a società a responsabilità limitata. La circolare conferma quindi che il calcolo non si esaurisce nei redditi d’impresa individuale, ma deve comprendere anche le quote di reddito societario rilevanti per l’iscrizione alle gestioni.

Rateizzazione dei contributi

La rateizzazione è ammessa esclusivamente per i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale; sono esclusi i contributi dovuti sul minimale, anche se risultanti a debito nel quadro RR. La prima rata va pagata entro la scadenza del saldo e/o dell’acconto, anche se differita; le rate successive scadono il giorno 16 di ciascun mese per i titolari di partita IVA e la fine di ciascun mese per gli altri contribuenti. In ogni caso, il piano rateale deve concludersi entro novembre. L’importo di ciascuna rata comprende la sorte capitale, l’eventuale maggiorazione dello 0,40% per differimento, ripartita sul numero delle rate, e gli interessi dello 0,5% mensile. Gli interessi vanno esposti separatamente dai contributi nel modello F24; le causali CP, CPR, AP e APR riguardano solo i contributi. Se la prima rata è versata tra il 21 giugno e il 20 luglio, la rateizzazione comprende anche la quota parte della maggiorazione dello 0,40%, che va comunque inclusa nella causale API o CPI insieme agli eventuali interessi delle rate successive.

Compensazione dei crediti

L’eventuale credito risultante dal quadro RR del modello UNICO 2004 può essere utilizzato in compensazione nel modello F24, in tutto o in parte, previa compilazione del rigo RX6 del quadro RX. Per la compensazione occorre indicare una o più righe F24 con causale AP o AF per gli artigiani, oppure CP o CF per i commercianti, insieme al codice sede, al codice INPS a 17 caratteri del versamento che ha generato l’eccedenza, al periodo di riferimento e all’importo da compensare. Se viene compensata solo una parte della contribuzione originariamente versata per il minimale, il codice INPS deve essere rideterminato secondo i criteri della circolare n. 98 del 7 maggio 2001, con possibilità di usare la funzione di calcolo della codeline disponibile sul sito INPS. La compensazione è ammessa fino alla data di presentazione della dichiarazione successiva a quella da cui emerge il credito.

Compilazione del quadro RR del modello UNICO 2004

Anche per il 2004, il quadro RR del modello UNICO 2004 persone fisiche deve essere compilato, ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 241/97, per determinare i contributi dovuti per il 2003 dai soggetti iscritti alle gestioni artigiani e commercianti, nonché dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata ex art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995. In caso di debiti per contributi dovuti sul minimale di reddito da regolarizzare con F24, deve essere usata la codeline relativa ai contributi sul minimale del titolare; se l’importo non coincide con quello originario, la codeline va ricalcolata. Se il pagamento riguarda più di una rata, il numero rata da indicare è "0".

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