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Circolare

Circolare numero 90 del 7-6-2004

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare estende ai pensionati ex INPDAI, ora iscritti all’INPS, il beneficio della riduzione del 50% dei contributi dovuti alle gestioni autonome artigiani e commercianti, previsto dall’art. 59, comma 15, della L. 449/1997. L’agevolazione spetta ai pensionati ultrasessantacinquenni, anche titolari di assegno di invalidità, con decorrenza dal 1° gennaio 2003 e, in linea generale, dal mese successivo al compimento del 65° anno. La domanda vale per il periodo contributivo in corso alla presentazione e resta efficace fino a revoca; può essere riconosciuta anche per periodi precedenti, entro i limiti indicati dalla circolare e salvo che non siano già stati liquidati supplementi di pensione.

Riduzione del 50% dei contributi per pensionati ex INPDAI ultrasessantacinquenni iscritti a artigiani e commercianti

Pensionati ex INPDAI ultrasessantacinquenni iscritti alle gestioni artigiani e commercianti

La circolare esamina l’applicazione della riduzione contributiva prevista dall’art. 59, comma 15, della L. 449/1997, estendendola ai pensionati ex INPDAI iscritti nelle gestioni autonome degli artigiani e dei commercianti. L’intervento si colloca nel quadro della confluenza dell’INPDAI nell’INPS disposta dalla L. 289/2002.

Quadro normativo di riferimento

Con la circolare n. 63 del 17 marzo 1998 erano già state fornite le istruzioni per l’applicazione, nelle gestioni artigiani e commercianti, della riduzione al 50% del contributo previdenziale dovuto dai lavoratori autonomi già pensionati presso gestioni INPS. La disciplina si fonda sull’art. 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che consente, a richiesta, l’applicazione della contribuzione in misura dimezzata a decorrere dal 1° gennaio 1998.

La stessa disposizione prevede anche che il supplemento di pensione, per i trattamenti liquidati in tutto o in parte con sistema retributivo, sia corrispondentemente ridotto della metà, come richiamato dalle circolari n. 175 del 29 luglio 1998 e n. 98 del 9 giugno 2003.

Ambito soggettivo e oggettivo del beneficio

La riduzione riguarda esclusivamente i contributi previdenziali IVS dovuti dai pensionati ultrasessantacinquenni, sia sul minimale di reddito sia sulla quota eccedente il minimale. Il beneficio si applica ai titolari d’impresa e ai collaboratori familiari iscritti alle gestioni autonome degli artigiani e dei commercianti.

La circolare precisa che, a seguito dell’art. 42 della L. 289/2002, dal 1° gennaio 2003 l’INPDAI è confluito nell’INPS e i titolari di trattamento pensionistico presso tale istituto sono iscritti nell’assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, con evidenza contabile separata. Per effetto di tale assetto, il beneficio è automaticamente esteso anche ai pensionati ex INPDAI, ora pensionati INPS.

Decorrenza del beneficio

Dal 1° gennaio 2003 la riduzione del 50% può essere richiesta con decorrenza dal mese successivo a quello in cui è stato compiuto il sessantacinquesimo anno di età. La decorrenza resta dunque ancorata al requisito anagrafico, purché il soggetto sia pensionato e iscritto alle gestioni interessate.

Soggetti legittimati ed esclusi

La circolare conferma che possono fruire del beneficio anche i titolari di assegno di invalidità. Sono invece esclusi i titolari di pensione di reversibilità, secondo quanto già chiarito nella circolare n. 33 del 15 febbraio 1999.

Presentazione della domanda ed efficacia

La richiesta di agevolazione produce effetti dal periodo contributivo in corso alla data di presentazione della domanda e mantiene efficacia a tempo indeterminato fino ad eventuale revoca. Non è quindi necessario ripresentare la domanda negli anni successivi.

La circolare ammette anche il riconoscimento del beneficio per periodi contributivi anteriori alla domanda, ma solo su espressa e formale richiesta dell’interessato. Tale riconoscimento è subordinato a tre condizioni: non devono essere già stati liquidati supplementi di pensione; deve comunque restare fermo il limite del 1° gennaio 2003; per i periodi interessati devono sussistere i requisiti di età e di pensionamento.

Indicazioni operative

Per le modalità di presentazione della richiesta, la circolare rinvia alle istruzioni già fornite nelle precedenti circolari richiamate in premessa, senza introdurre ulteriori modalità operative specifiche.

Punti principali

Oggetto della circolare

La circolare disciplina l’estensione del beneficio della riduzione contributiva del 50% ai pensionati ex INPDAI ultrasessantacinquenni iscritti presso le gestioni autonome degli artigiani e dei commercianti, in applicazione dell’art. 59, comma 15, della L. 449/1997.

Regola generale sulla riduzione contributiva

Per i lavoratori autonomi già pensionati presso gestioni INPS, dal 1° gennaio 1998 il contributo previdenziale può essere applicato, su richiesta, nella misura della metà. La riduzione riguarda esclusivamente i contributi IVS dovuti sul minimale di reddito e sulla quota eccedente il minimale, per i soli pensionati ultrasessantacinquenni, siano essi titolari d’impresa o collaboratori familiari.

Estensione ai pensionati ex INPDAI

A seguito dell’art. 42 della L. 289/2002, dal 1° gennaio 2003 l’INPDAI è confluito nell’INPS e i relativi titolari di pensione sono iscritti nell’assicurazione generale obbligatoria con evidenza contabile separata. Da tale data il beneficio della riduzione del 50% dei contributi alle gestioni artigiani e commercianti si estende automaticamente anche ai pensionati ex INPDAI.

Decorrenza e soggetti ammessi/esclusi

Dal 1° gennaio 2003 la riduzione può essere richiesta con decorrenza dal mese successivo a quello del compimento del 65° anno di età. La circolare precisa che possono chiedere il beneficio anche i titolari di assegno di invalidità, mentre restano esclusi i titolari di pensione di reversibilità.

Domanda, efficacia e retroattività

La domanda di agevolazione produce effetto dal periodo contributivo in corso alla data di presentazione ed ha efficacia a tempo indeterminato fino a eventuale revoca, senza necessità di ripresentazione annuale. Il beneficio può essere riconosciuto anche per periodi contributivi anteriori alla domanda solo su formale richiesta dell’interessato, purché non siano già stati liquidati supplementi di pensione e restino rispettati il limite del 1° gennaio 2003 e i requisiti di età e pensionamento per i periodi interessati.

Rinvio alle istruzioni operative

Per le modalità di richiesta dell’agevolazione la circolare rinvia alle precedenti istruzioni già fornite con la circolare n. 63 del 17 marzo 1998 e con gli ulteriori richiami citati in premessa.

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