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Circolare

Circolare numero 92 del 9-6-2004

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che la proroga dello stato di emergenza disposta nel 2004 non comporta automaticamente la proroga della sospensione contributiva concessa nel 2003 per i territori colpiti dagli eventi meteorologici del gennaio 2003. I due istituti sono autonomi e richiedono specifiche disposizioni. In assenza di un atto espresso di proroga della sospensione, restano confermate le agevolazioni già previste per Abruzzo, Molise e provincia di Foggia, mentre per la Campania non era stata prevista alcuna sospensione.

Eventi metereologici del gennaio 2003 in Abruzzo, Molise, Campania e Foggia: chiarimenti su stato di emergenza e sospensione contributiva

Eventi metereologici del gennaio 2003 in Abruzzo, Molise, Campania e provincia di Foggia: ulteriori chiarimenti

La circolare interviene per chiarire il rapporto tra la proroga dello stato di emergenza e la sospensione contributiva concessa alle imprese e ai soggetti interessati dagli eventi meteorologici verificatisi nel gennaio 2003. Il documento precisa che i due istituti hanno natura autonoma e non operano in modo automatico l’uno rispetto all’altro.

Stato di emergenza e sua proroga

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 marzo 2004, pubblicato nella G.U. n. 63 del 16 marzo 2004, lo stato di emergenza nei territori colpiti è stato prorogato fino al 1° febbraio 2005. La proroga segue la precedente proclamazione dello stato di emergenza, già fissata fino al 1° febbraio 2004 dal D.P.C.M. del 31 gennaio 2003, pubblicato nella G.U. n. 31 del 7 febbraio 2003.

Autonomia rispetto alla sospensione contributiva

L’INPS evidenzia che la proroga dello stato di emergenza non determina, di per sé, la proroga della sospensione contributiva. I due benefici sono disciplinati da norme diverse e richiedono un’espressa previsione per produrre effetti anche sul piano contributivo. Pertanto, la permanenza dello stato di emergenza non comporta automaticamente il differimento o il rinnovo delle agevolazioni contributive già riconosciute.

Conferma delle misure già adottate nel 2003

In assenza di una disposizione specifica che proroghi la sospensione contributiva, la circolare conferma integralmente il quadro già definito nel 2003. Le sospensioni restano quindi limitate ai termini originariamente stabiliti dalle ordinanze richiamate.

Ambito territoriale e durata della sospensione

Le misure risultano confermate nei seguenti termini:

  • Abruzzo e Molise: sospensione contributiva dal 23 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003;
  • provincia di Foggia: sospensione contributiva dal 24 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003;
  • Campania: nessuna sospensione contributiva prevista.

Riferimenti normativi e richiamo ai precedenti

La circolare richiama le ordinanze n. 3268 per il Molise, n. 3280 per la provincia di Foggia e n. 3281 per l’Abruzzo, oltre alla circolare n. 123 dell’8 luglio 2003 e al messaggio n. 160 del 30 dicembre 2003. L’impostazione interpretativa è inoltre ritenuta coerente con un orientamento espresso dal Dipartimento della Protezione Civile.

Conclusione operativa

Per gli operatori del diritto del lavoro e della consulenza previdenziale, il chiarimento principale è che la sola proroga dello stato di emergenza non consente di estendere automaticamente la sospensione contributiva oltre il 31 dicembre 2003 nei territori di Abruzzo, Molise e provincia di Foggia, mentre per la Campania non risulta mai prevista tale agevolazione.

Punti principali

Proroga dello stato di emergenza

Con D.P.C.M. 5 marzo 2004, pubblicato in G.U. n. 63 del 16 marzo 2004, lo stato di emergenza nei territori interessati dagli eventi meteorologici del gennaio 2003 è stato prorogato fino al 1° febbraio 2005. La proroga riguarda lo stato di emergenza, già proclamato fino al 1° febbraio 2004 con il D.P.C.M. del 31 gennaio 2003.

Rapporto tra stato di emergenza e sospensione contributiva

L’INPS precisa che la proclamazione dello stato di emergenza e la concessione della sospensione contributiva sono benefici distinti e non interdipendenti. La sospensione contributiva è regolata da apposite disposizioni specifiche e non deriva automaticamente dalla permanenza dello stato di emergenza.

Assenza di proroga automatica della sospensione

Poiché non risulta adottata un’apposita disposizione che proroghi espressamente la sospensione contributiva concessa nel 2003, la circolare afferma che nulla è stato innovato in materia. Restano quindi ferme le disposizioni già emanate in precedenza.

Ambito territoriale e periodi di sospensione confermati

Per Abruzzo e Molise è confermata la sospensione contributiva dal 23 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003. Per la provincia di Foggia è confermata la sospensione dal 24 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003. Per la regione Campania non era stata prevista alcuna sospensione contributiva.

Riferimenti a precedenti atti

La circolare richiama le ordinanze n. 3268 (Molise), n. 3280 (provincia di Foggia) e n. 3281 (Abruzzo), nonché il richiamo alla circolare n. 123 dell’8 luglio 2003 e al messaggio n. 160 del 30 dicembre 2003. L’orientamento è ritenuto coerente anche con una pronuncia del Dipartimento della Protezione Civile.

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