Risoluzione n. 51 del 6/07/2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che, per i soggetti di cui all’art. 16, comma 2, del d.lgs. 147/2015, la residenza all’estero per almeno due periodi d’imposta è sufficiente a integrare il requisito di non residenza in Italia prima del rientro. Nel caso esaminato, il contribuente può accedere al regime speciale per i lavoratori impatriati dal 2018, se effettivamente residente fiscalmente all’estero negli anni 2016 e 2017 e in possesso dei requisiti dichiarati.
Interpello sul regime fiscale degli impatriati e sul requisito di residenza estera pre-impatrio
Interpello sul regime speciale per i lavoratori impatriati
La risoluzione esamina l’applicabilità del regime agevolativo previsto dall’articolo 16 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147 a un cittadino italiano rientrato in Italia dopo un periodo di lavoro e residenza in Svizzera. Il documento si concentra soprattutto sul requisito della residenza estera precedente all’impatrio per i soggetti rientranti nel comma 2 della norma.
Quesito del contribuente
Il sig. Alfa riferisce di aver trasferito la residenza in Svizzera il 23 agosto 2015, con contestuale iscrizione all’AIRE, e di aver iniziato il 2 settembre 2015 un rapporto di lavoro dipendente con una società di Zurigo, cessato il 30 settembre 2017. Successivamente ha riportato la residenza in Italia e ha iniziato un nuovo rapporto di lavoro con una società italiana dal 3 ottobre 2017.
Il contribuente, pur essendo residente in Italia al momento dell’istanza, dichiara di essere stato fiscalmente residente in Svizzera per l’anno 2017 ai sensi dell’art. 2, comma 2, del TUIR, e chiede se possieda i requisiti per accedere al regime degli impatriati di cui all’art. 16 del d.lgs. 147/2015.
Soluzione interpretativa prospettata
Il contribuente ritiene di avere diritto all’agevolazione perché:
- è cittadino dell’Unione europea;
- è in possesso di un titolo di laurea;
- ha svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente fuori dall’Italia per almeno 24 mesi.
Inquadramento normativo del regime impatriati
L’Agenzia ricorda che l’art. 16 del d.lgs. 147/2015 istituisce un regime speciale per incentivare il rientro in Italia di lavoratori con elevate qualificazioni e specializzazioni. Il beneficio consiste nella tassazione del reddito prodotto in Italia nella misura del 50 per cento.
L’agevolazione spetta dal periodo d’imposta in cui il soggetto trasferisce la residenza in Italia ai sensi dell’art. 2 del TUIR e per i quattro periodi d’imposta successivi, purché ricorrano i requisiti previsti dal comma 1 o dal comma 2 dell’art. 16.
Requisiti previsti dal comma 2 dell’art. 16
Per i soggetti di cui al comma 2, il beneficio spetta ai cittadini dell’Unione europea o di uno Stato extraeuropeo con cui sia in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale, che:
- siano in possesso di un titolo di laurea e abbiano svolto continuativamente attività di lavoro dipendente, autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più; oppure
- abbiano svolto continuativamente attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.
Requisito della precedente residenza estera
La risoluzione evidenzia che la norma non indica espressamente, per i soggetti del comma 2, un periodo minimo di residenza estera, diversamente da quanto previsto per i soggetti del comma 1, per i quali è richiesta la permanenza all’estero nei cinque periodi d’imposta precedenti il trasferimento in Italia.
Tuttavia, poiché il comma 2 richiede comunque un periodo minimo di lavoro all’estero di due anni, l’Agenzia ritiene che per tali soggetti la residenza all’estero per almeno due periodi d’imposta sia sufficiente a soddisfare il requisito della non residenza nel territorio dello Stato e consenta quindi l’accesso al regime agevolativo.
Richiamo alla nozione di residenza fiscale in Italia
Viene richiamato l’art. 2 del TUIR, secondo cui sono residenti in Italia le persone fisiche che, per almeno 183 giorni, o 184 nei casi di anno bisestile, risultano anche solo in una delle seguenti situazioni:
- iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente;
- domicilio nel territorio dello Stato ai sensi del codice civile;
- residenza nel territorio dello Stato ai sensi del codice civile.
Le condizioni sono alternative, quindi la presenza anche di una sola è sufficiente per la residenza fiscale italiana.
Per accedere al regime ex art. 16, comma 2, il soggetto non deve, nei due periodi d’imposta antecedenti quello di applicazione dell’agevolazione, essere stato:
- iscritto nelle anagrafi della popolazione residente;
- titolare nel territorio dello Stato del centro principale degli affari e interessi;
- dimorante abitualmente in Italia.
L’Agenzia precisa che tali ultime circostanze richiedono verifiche di fatto non esperibili in sede di interpello.
Valutazione del caso concreto
Nel caso del sig. Alfa, l’Agenzia ritiene che, se sia vero quanto dichiarato circa:
- lo svolgimento dell’attività lavorativa all’estero per oltre 24 mesi;
- il possesso del titolo di laurea;
- la non residenza fiscale in Italia negli anni 2016 e 2017 ai sensi dell’art. 2 del TUIR,
risultano integrati i requisiti previsti dal comma 2 dell’art. 16 del d.lgs. 147/2015.
Decorrenza del beneficio
In presenza di tali condizioni, il contribuente può chiedere al datore di lavoro l’applicazione del regime speciale per i lavoratori impatriati, secondo quanto precisato dalla circolare n. 17/E del 2017, Parte II, a partire dal 2018 e per i quattro periodi d’imposta successivi.
Conclusione operativa
La risoluzione conferma quindi che, per i soggetti del comma 2, il requisito della residenza estera pre-impatrio può ritenersi soddisfatto con due anni di permanenza all’estero, in coerenza con il periodo minimo di attività lavorativa fuori dall’Italia richiesto dalla norma. Nel caso esaminato, il sig. Alfa può beneficiare dell’agevolazione dal 2018, salvo verifica concreta dei requisiti fattuali richiamati dall’Agenzia.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Risoluzione · 5 lug 2018Risoluzione n. 50 del 5/07/2018
- Risoluzione · 4 lug 2018Risoluzione n. 49 del 4/07/2018
- Risoluzione · 9 lug 2018Risoluzione n. 53 del 9/07/2018
- Risoluzione · 9 lug 2018Risoluzione n. 52 del 9/07/2018
- Risoluzione · 2 lug 2018Risoluzione n. 48 del 2/07/2018
- Risoluzione · 10 lug 2018Risoluzione n. 54 del 10/07/2018
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →