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Risoluzione

Risoluzione n. 54 del 10/07/2018

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che l’istanza di interpello ex art. 70-ter, commi 5 e 6, DPR 633/1972 può essere presentata anche prima della costituzione del Gruppo IVA. Precisa chi può sottoscriverla, quando è valida la presentazione, e ammette anche istanze plurime per più soggetti, in relazione alle presunzioni sui vincoli finanziari, economici e organizzativi.

Chiarimenti sulle istanze di interpello per l’inclusione o esclusione dal Gruppo IVA

Chiarimenti sulle modalità di presentazione delle istanze di interpello per il Gruppo IVA

La risoluzione fornisce indicazioni operative sulle istanze di interpello previste dall’art. 70-ter, commi 5 e 6, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, finalizzate a superare le presunzioni legali relative ai vincoli tra soggetti passivi e quindi a ottenere l’esclusione o l’inclusione di soggetti nel perimetro di un Gruppo IVA. Il documento si concentra soprattutto sui profili soggettivi della legittimazione, sulla validità delle istanze presentate prima della costituzione del Gruppo e sulla possibilità di presentare interpelli con oggetto plurimo.

Quadro normativo del Gruppo IVA

La disciplina del Gruppo IVA è stata introdotta dall’art. 1, comma 24, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in attuazione dell’art. 11 della Direttiva 2006/112/CE, mediante inserimento nel DPR n. 633/1972 del Titolo V-bis, dagli articoli 70-bis a 70-duodecies.

Il Gruppo IVA rappresenta un unico soggetto passivo d’imposta risultante, ai fini IVA, dalla fusione ideale di più soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato. La costituzione avviene tramite opzione esercitata da tutti i soggetti che presentano congiuntamente vincoli:

  • finanziari;
  • economici;
  • organizzativi.

La scelta non può essere effettuata individualmente, poiché il modello è di tipo "all-in, all-out".

Vincoli richiesti per la partecipazione al Gruppo IVA

La risoluzione richiama il contenuto dell’art. 70-ter del DPR n. 633/1972, che definisce i tre vincoli necessari per la partecipazione al Gruppo IVA.

Vincolo finanziario

Il vincolo finanziario sussiste quando, ai sensi dell’art. 2359, primo comma, n. 1, c.c. e almeno dal 1° luglio dell’anno solare precedente:

  • esiste, direttamente o indirettamente, un rapporto di controllo tra i soggetti;
  • i soggetti sono controllati, direttamente o indirettamente, dal medesimo soggetto, purché quest’ultimo sia residente nel territorio dello Stato oppure in uno Stato con il quale l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni.

Vincolo economico

Il vincolo economico sussiste in presenza di almeno una delle seguenti forme di cooperazione economica:

  • svolgimento di un’attività principale dello stesso genere;
  • svolgimento di attività complementari o interdipendenti;
  • svolgimento di attività che avvantaggiano, pienamente o sostanzialmente, uno o più soggetti.

Vincolo organizzativo

Il vincolo organizzativo sussiste quando tra i soggetti vi è un coordinamento, di diritto o di fatto, tra gli organi decisionali:

  • ai sensi delle disposizioni del libro quinto, titolo V, capo IX, c.c.;
  • anche se tale coordinamento è svolto da un altro soggetto.

Presunzioni legali e relative eccezioni

L’art. 70-ter, comma 4, prevede che, se tra i soggetti passivi esiste il vincolo finanziario, si presumono anche i vincoli economico e organizzativo.

La risoluzione evidenzia però che tale presunzione non opera nei casi in cui il vincolo finanziario derivi da:

  • acquisizioni di partecipazioni nell’ambito di interventi finalizzati al recupero di crediti;
  • conversione in azioni di nuova emissione di crediti verso imprese in temporanea difficoltà finanziaria, ai sensi dell’art. 113, comma 1, del TUIR.

Per tali soggetti, ai sensi del comma 6 dell’art. 70-ter, il vincolo economico si considera comunque insussistente. La norma consente quindi di escludere dal Gruppo IVA società il cui legame finanziario sia nato per finalità conservative e non per scelte d’investimento legate all’attività tipica del gruppo.

Interpello probatorio e termini di risposta

Per vincere le presunzioni di cui ai commi 4 e 6 dell’art. 70-ter, il contribuente deve presentare un’apposita istanza di interpello all’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. b), della legge n. 212/2000.

La risoluzione qualifica tali istanze come interpelli probatori, cioè strumenti che consentono di ottenere un parere sulla sussistenza delle condizioni o sull’idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per accedere a specifici regimi fiscali. L’Amministrazione finanziaria risponde entro 120 giorni dalla presentazione, ai sensi dell’art. 11, comma 3, della legge n. 212/2000.

Ammissibilità dell’interpello prima della costituzione del Gruppo IVA

Uno dei principali chiarimenti riguarda il momento in cui l’interpello può essere presentato.

La risoluzione afferma che il previo esercizio dell’opzione per la costituzione del Gruppo IVA non è condizione di validità dell’interpello. Quindi, l’istanza può essere presentata anche in una fase anteriore alla formazione del soggetto passivo unico.

La motivazione risiede nell’esigenza di evitare che la preclusione anticipata all’interpello comporti effetti distorsivi, quali:

  • l’inclusione nel Gruppo IVA di soggetti privi dei requisiti già al momento dell’opzione;
  • l’esclusione di soggetti che invece possiedono i requisiti alla data della dichiarazione di costituzione.

Soggetti legittimati a presentare l’istanza

La legittimazione alla presentazione dell’interpello ex art. 70-ter è riconosciuta a:

  • il soggetto passivo nei cui confronti si intende dimostrare la mancanza del vincolo economico o organizzativo, oppure la presenza del vincolo economico;
  • il rappresentante del Gruppo IVA costituendo o costituito, individuato secondo i criteri dell’art. 70-septies del DPR n. 633/1972.

La risoluzione sottolinea che, pur trattandosi in generale di uno strumento rivolto a casi concreti e personali, gli effetti della risposta incidono sull’intero perimetro del Gruppo IVA e sulla convenienza dell’adesione al regime; per questo la valutazione compete anche al rappresentante.

Sottoscrizione dell’istanza e validità delle istanze già presentate

Per la regolare presentazione dell’interpello è richiesta la sottoscrizione:

  • del rappresentante del Gruppo IVA costituito o del futuro rappresentante del Gruppo IVA costituendo;
  • del membro del Gruppo rispetto al quale si intende provare il difetto o il possesso del requisito di partecipazione.

La duplice sottoscrizione è funzionale a rappresentare compiutamente la rete dei soggetti coinvolti, poiché la verifica dei vincoli deve avvenire in una dimensione complessiva e non solo sulla posizione del singolo soggetto.

Tuttavia, in via transitoria e per evitare ritardi dovuti a richieste di regolarizzazione, la risoluzione stabilisce che, fino alla pubblicazione delle indicazioni contenute nel documento, sono considerate validamente presentate anche le istanze sottoscritte soltanto dal membro del Gruppo costituendo, anche se mancava la firma del futuro rappresentante.

Effetti della presentazione dell’interpello da parte del futuro rappresentante

La presentazione dell’istanza da parte del futuro rappresentante non lo obbliga a esercitare successivamente l’opzione per la costituzione del Gruppo IVA.

La risoluzione precisa infatti che l’esito dell’interpello può incidere sulla valutazione di opportunità dell’adesione al regime, ma non vincola automaticamente alla sua attivazione.

Istanza unica per più soggetti

Per esigenze di semplificazione, è ammessa la presentazione di un’unica istanza di interpello:

  • per l’esclusione di più soggetti passivi da uno stesso Gruppo IVA;
  • oppure per l’inclusione di più soggetti nel medesimo Gruppo.

Le istanze con oggetto plurimo devono essere sottoscritte, oltre che dal rappresentante del Gruppo IVA costituito o costituendo, da ciascuno dei membri per i quali si intende fornire prova contraria rispetto all’operatività delle presunzioni di cui ai commi 4 e 6 dell’art. 70-ter del DPR n. 633/1972.

Finalità pratica della risoluzione

Il documento ha finalità essenzialmente interpretative e operative: definisce come presentare correttamente gli interpelli in materia di Gruppo IVA, chiarisce che possono essere proposti anche prima della costituzione del gruppo, individua i soggetti legittimati e ammette sia una disciplina transitoria per le istanze già inviate sia la possibilità di interpelli cumulativi per più soggetti.

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